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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 18504/2025

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e Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO 30/5/2025CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31656/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2431/2020 depositata il 30aprile 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 settembre 2020, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]; resisteva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano, con ordinanza ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso basato su un unico motivo; si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che:

1. Il ricorso ha per presupposto l’ordinanza ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., che - come le stess e ricorrenti riconoscono, esponendo i fatti di causa - è stata depositata il 28 aprile 2021 e comunicata il 30 aprile 2021 dalla cancelleria alle parti.

Avendo allora superato i sessanta giorni di termine per impugnare così come configurati dal terzo comma dell’articolo 348 ter c.p.c. individuando il dies a quonella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità, il ricorso, essendo stato notificato il 29 novembre 2021, risulta tardivo (S.U. 25513/2016).

Ciò assorbe ogni altro profilo.

2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3 . 200, 00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO 30/5/2025CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31656/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatapresso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2431/2020 depositata il 30aprile 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 settembre 2020, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]; resisteva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano, con ordinanza ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso basato su un unico motivo; si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 1. Il ricorso ha per presupposto l’ordinanza ex articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., che - come le stess e ricorrenti riconoscono, esponendo i fatti di causa - è stata depositata il 28 aprile 2021 e comunicata il 30 aprile 2021 dalla cancelleria alle parti. Avendo allora superato i sessanta giorni di termine per impugnare così come configurati dal terzo comma dell’articolo 348 ter c.p.c. individuando il dies a quonella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità, il ricorso, essendo stato notificato il 29 novembre 2021, risulta tardivo (S.U. 25513/2016). Ciò assorbe ogni altro profilo. 2. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3 . 200, 00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello st
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