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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 14906/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )/1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di un motivo di appello parimenti generico e di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )/1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di un motivo di appello parimenti generico e di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] siglier
Sentenza Cassazione n. 14906/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris