CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15669/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.50 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.17, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA]' rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7330/2019 depositata i l 13/12/2020 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha opposto l'avviso di accertamento relativo all'IMU dell’anno 2013. In primo grado il ricorso era ritenuto inammissibile in quanto assolutamente carente di motivi. La contribuente proponeva appello ed eccepiva il difetto di sottoscrizione. I l giudice di secondo grado ha respinto l’appello, dichiarando inammissibile il ricorso, osservando che dalla documentazione versata in atti risult a che il responsabile del servizio era il ragioniere Dara, sottoscrittore dell’avviso; rileva inoltre che in nessun atto compreso il ricorso di primo grado vi era alcun specifico motivo di impugnazione dell’atto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la contribuente affidandosi ad un motivo.Si è costituito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La contribuente ha depositato memoria . La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso la parte lamenta ai sensi dell’ art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione art 1 comma 87 della legge 549/1995 , del “comma 6della legge 241/90 ” e del combinato disposto degli artt . 8e 9 del D.lgs. 23/2011 , nonché dell’art 11 del D . lgs . 504/1992. Deduce la erronea applicazione del principio della prorogatioprevisto solo per organi amministrativi e non generalizzato, posto che al funzionario trasferitoo rimosso dall’incarico, in mancanza di diversa disposizione scritta, subentra di dir itto solo ed esclusivamente il dirigente del settore fino alla nomina di un nuovo funzionario. Osservadi avere eccepito la nullità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione in quanto al momento dell'apposizione della firma sull’avviso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) a l funzionario preposto erano stati sottratti i poteri perché destinato ad altra mansione; scansiona l'ordine di servizio numero 15 del 2016 dal quale si evince che con decorrenza 19 settembre 2016 l'istruttore [OSCURATO:PERSONA] veniva assegnato al settoreaffari generali e risorse umane. Nella memoria precisa che a causa di ostruzionismo da parte dell’ufficio competente, non riusciva ad entrare in possesso se non tardivamente di detto ordine di servizio e quindi di avere esposto questo punto con le memorie illustrative nel primo grado di giudizio, notificate all’ente impositore. Osserva inoltre che l’inadeguato richiamo, nell’atto introduttivo del giudizio,ad un articolo di legge (art 42 DPR 600/73) non può inficiare la validità delle contestazioni mosse, anche perché il giudice ha il potere -dovere di riqualificarela domanda se erroneamente rubricata in diritto. Il motivo è inammissibile Le censure sono generiche e non colgono la ratio decidend i della sentenza impugnata. Il giudice d'appello, nel rilevare che l’eccezione di difetto di sottoscrizione è stata sollevata solo in grado di appello, dà atto di aver esaminato “produzione documentale” dal la quale risulta che alla data di emissione dell'avviso impugnato il responsabile del servizio era ancora il ragioniere Dara. I noltre , e si tratta di un argomento logicamente preliminare, rileva che dall'esame degli atti , compreso il ricorso di primo grado, non è dato rilevare alcuno specifico motivo di impugnazione dell'atto se non un generico richiamo all’art 42 del DPR 600/1973, che non consente di individuare il nucleo della censura rivolto all'atto impugnato. A fronte di ciò,la parte non trascrive o riassume il ricorso di primo grado nelle sue parti essenziali, né l’atto di appello, al fine di consentire a questa Corte il controllo sulla sussistenza di motivi specifici, aldilà del generico richiamo ad una norma di legge peraltro non applicabil e alla fattispecie , e soprattutto di verificare che il difetto di sottoscrizione sia stato già eccepito specificamente in primo grado, non potendo la questione essere proposta per la prima volta in appello (Cass. 24669 del 14/09/2021). Sul punto vi è d a osservare che la parte, pur affermando per che il documento scansionato a pagina 7 del ricorso (ordine di trasferimento del rag. Dara sottoscrittore dell’avviso) le è stato fornito tardivamente, non specifica in quale fase del giudizio lo abbia depositato e sottoposto al giudice di merito e soprattutto se abbia sottoposto al giudice di merito le ragioni per le quali ètardivamente venuta a conoscenza di detto provvedimento, chiedendo eventualmente una restituzione in termini. Ne consegue il rigetto delricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condannala ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3 . 500,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello ste