CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 38725/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 16 maggio 2024, escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 46, 76 D.P.R. 445/2000 e 483 c.p., confermando nel resto la pronuncia di primo grado, inclusa la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. All'imputato era stato addebitato di aver falsamente autocertificato, in data 27 giugno 2019, in una comunicazione di subingresso in attività di commercio su area pubblica presentata al Comune di Bra, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, pur avendo riportato plurime condanne passate in giudicato per delitti non colposi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, con cui si lamenta la "violazione di legge in riferimento all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato". Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio sulla sussistenza del dolo su un'argomentazione "apodittica", omettendo di valutare una circostanza decisiva emersa dagli atti: il fatto che l'imputato si fosse rivolto a un "professionista incaricato", nella persona della figlia, commercialista, per l'istruzione della pratica amministrativa. Secondo la difesa, è "del tutto credibile, e plausibile" che la professionista, pur conoscendo la situazione giudiziaria del padre, abbia omesso per "mera negligenza" di segnalare la problematica ostativa. Tale circostanza, a dire del ricorrente, getterebbe "forti dubbi" sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di "aver scientemente dichiarato il falso" e sulla stessa "consapevolezza della necessità di avere... i requisiti di onorabilità...". Si sottolinea inoltre, a riprova della buona fede, la non impellente necessità per l'imputato di intestarsi la licenza, potendo continuare a svolgere l'attività sotto la licenza della moglie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure dedotte sono non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. Il motivo, sebbene formalmente rubricato come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., si risolve in una critica meramente fattuale alla valutazione probatoria operata dai giudici di merito, sollecitando questa Corte di legittimità a una non consentita rilettura degli elementi di prova e a una diversa ricostruzione del fatto. 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il sindacato di legittimità è, infatti, limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, che dia conto delle ragioni della decisione, senza che sia possibile procedere a una diversa e alternativa interpretazione delle risultanze processuali (cfr. ex plurimis, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601 - 01). Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, pertanto, emergere dal testo del provvedimento impugnato e deve essere di tale evidenza da rendere l'argomentazione del giudice di merito manifestamente illogica, contraddittoria o carente, ma non può consistere nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle prove. 3. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha fornito una motivazione del tutto congrua, logica e priva di vizi manifesti in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado, con argomentazioni che si saldano a quelle del primo giudice in una "doppia conforme" sul punto della responsabilità, hanno chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come l'imputato avesse personalmente sottoscritto un modulo prestampato nel quale non solo attestava il possesso dei requisiti di onorabilità, ma nel quale erano anche esplicitate, in modo chiaro e di agevole comprensione, le condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale. Si legge nella sentenza: "Valga rimarcare che, nello stesso modulo presentato, a pagina 4, è precisato che "non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: (...) b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale". A fronte di tale inequivocabile chiarezza del testo sottoscritto e della "pacifica consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa le condanne da egli stesso subite in passato", la Corte territoriale ha logicamente concluso che "non è revocabile in dubbio che l'appellante avesse coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero e, dunque, di commettere il falso ideologico de quo". La doglianza difensiva, incentrata sulla presunta omessa valutazione del ruolo della figlia- commercialista, non scalfisce la tenuta logica di tale ragionamento. La Corte di merito, pur non menzionando esplicitamente tale circostanza, l'ha implicitamente ritenuta irrilevante o comunque non idonea a superare il dato, ritenuto decisivo, della diretta sottoscrizione da parte dell'imputato di una dichiarazione dal contenuto inequivocabile e contrastante con uno stato di fatto (la presenza di precedenti penali ostativi) a lui perfettamente noto. L'argomentazione del ricorrente, secondo cui la negligenza della figlia getterebbe "forti dubbi" sulla consapevolezza del padre, non rappresenta una manifesta illogicità della motivazione, ma propone una lettura alternativa e congetturale del quadro fattuale. Si tratta di una tesi difensiva che è stata disattesa dal giudice di merito con una motivazione immune da vizi logici, il quale ha ritenuto prevalente la responsabilità personale del dichiarante di fronte a un atto da lui firmato e dal contenuto esplicito. Il tentativo di attribuire l'errore a una presunta negligenza di un terzo professionista, peraltro legato da un rapporto di parentela, si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito della prova, preclusa in questa sede, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. 3.1 Va, anche, ricordato che le possibili diverse ipotesi in ordine al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata assumono rilevanza in materia di ricorso per Cassazione, permettendo di ravvisare un vizio di motivazione, solo quando la ricostruzione difensiva sia inconfutabile, ovvia e non rappresentare solamente un'alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 22240 del 17/4/2024, Panaiia; Sez. 2, n. 37876 del 12/9/2023, Gagliardi; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).In conclusione, il ricorso non individua alcun vizio di legittimità, ma si limita a riproporre censure di merito già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d'Appello con motivazione coerente e logicamente argomentata. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità rilevati, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della