CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 31185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0367KDJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]', per il ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza di rigetto impugnata è stata emessa all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Torino, adita ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 16 febbraio 2018. 2. Contro l'ordinanza predetta è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del condannato, ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. In sostanza il ricorrente delinea varie anomalie del processo notificatorio del decreto di citazione per il giudizio di primo grado rilevanti ex art. 629-bis cod. proc. pen. e, di conseguenza, diversi vizi dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello che ha, invece, ritenuto insussistenti i presupposti per la rescissione del giudicato. Tali anomalie si identificano nel fatto che: - la notifica dell'avviso ex art. 169 cod. proc. pen. è stata effettuata ad un soggetto non identificato; - tale notifica è stata effettuata ad un numero civico diverso — per oltre un centinaio di cifre — da quello ove era residente l'imputato; - nella relata di notifica non era stata indicata la data di nascita del [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricevuto la notifica; - la sottoscrizione del ricevente la notifica era illeggibile; - il consolato rumeno, alla richiesta del Procuratore generale di sapere se la carta di identità indicata nella relata di notifica corrispondesse ad un documento rilasciato all'imputato, aveva risposto con un »non si può escludere», trincerandosi dietro la necessità di tutelare la privacy. Considerate tutte queste anomalie — si sostiene nel ricorso — non vi era certezza che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo, sicché si sarebbe dovuta perseguire la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio. A riprova dell'incertezza che permea il provvedimento impugnato, il ricorrente sottolinea che, quanto all'effettivo recapito dell'avviso ex art. 169 cod. proc. pen. all'imputato, la Corte territoriale ha usato espressioni quali «verosimilmente», «ragionevolmente», che non si attagliano all'esigenza di certezza di conoscenza che contraddistingue il processo in assenza. In particolare, l'interpretazione della risposta del Consolato sulla questione della carta di identità era stata effettuata in termini possibilistici o probabilistici. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino. 1. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello — nel negare la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Verbania del 16 febbraio 2018 — non abbia tenuto conto di una serie di fattori che avrebbero influito negativamente sul processo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei suoi confronti, incidendo sulla sua conoscenza della vocatio in ius e rendendo non corretta la celebrazione del processo in assenza.Ebbene, l'esame degli atti a disposizione di questa Corte e della motivazione resa dalla Corte di appello di Torino sul punto rende evidente come il provvedimento impugnato sia viziato nei termini indicati dal ricorrente. La Corte territoriale, infatti, non ha tenuto conto di una serie di circostanze che avrebbero dovuto: - indurre a ritenere incerta l'effettiva ricezione della raccomandata inviata all'imputato ex art. 169 cod. proc. pen., sì da non poter interpretare la mancata, successiva elezione di domicilio in Italia come una forma di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, - indurre a reputare, al contrario, non solo non validamente perfezionata la procedura notificatoria, ma neanche raggiunto l'imputato dalla necessaria notizia circa le conseguenze di una sua inerzia. Militano in questa direzione diverse circostanze obiettive che la Corte di appello ha tuttavia erroneamente ed illogicamente minimizzato. La prima, di grande rilievo, è che la raccomandata ex art. 169 cod. proc. pen. è stata notificata non già al numero civico indicato dall'Interpol come riferito all'indirizzo di residenza dell'imputato in Romania, ma ad un civico diverso per oltre cento numeri (102 invece di 202). A questo riguardo, il Collegio osserva che la riflessione dei Giudici della rescissione, secondo cui si tratterebbe «verosimilmente» di un errore di scrittura dell'addetto alla notificazione, si colloca — come peraltro emerge dalla stessa terminologia adoperata nell'ordinanza impugnata — sul terreno della mera eventualità, il che lascia impregiudicata l'irrilevanza dimostrativa della notifica suddetta circa l'effettivo recapito all'odierno ricorrente. D'altra parte, la stessa motivazione della Corte territoriale è, sul punto, perplessa, non solo per il già richiamato utilizzo dell'avverbio «verosimilmente», ma anche perché, a proposito della possibilità che un soggetto diverso dall'imputato — ma con un nome corrispondente ad uno degli alías del medesimo — risiedesse all'indirizzo della effettiva notifica (quello con il civico 102), ritiene che ciò possa «ragionevolmente» escludersi, tradendo, così, anche in questa circostanza, un percorso logico presuntivo. Non solo. La sottoscrizione apposta alla cartolina attestante la ricezione della raccomandata ex art. 169 cod. proc. pen. è illeggibile, il che non consente di ricavarvi altri dati rassicuranti; inoltre, se vi è l'indicazione del numero della carta di identità del ricevente, le verifiche attuate su iniziativa del Procuratore generale circa la riferibilità del documento al ricorrente hanno avuto un esito decisamente equivoco; il Consolato generale di Romania, infatti, ha risposto, invocando il rispetto della privacy dell'interessato, di "non poter escludere" che la carta di identità dell'imputato al tempo della notifica recasse quella sequenza alfanumerica. Ciò posto, se la risposta del Consolato è sibillina, la sua interpretazione da parte della Corte di appello è, a sua volta, manifestamente illogica quando ipotizza che, qualora quella carta di identità non fosse al tempo effettivamente appartenuta al ricorrente, allora il Consolato lo avrebbe rivelato. Non si comprende, infatti, la ragione per la quale se il Consolato — la cui risposta è in sé di una logica sfuggente quando risponde sulla carta di identità attuale e non su quella scaduta — aveva invocato esigenze di riservatezza nel negare una risposta netta sulla carta di identità in possesso dell'imputato al tempo della notifica, non avrebbe egualmente invocato il rispetto della privacy e fornito quella stessa risposta qualora quella carta di identità non gli fosse appartenuta. 2. I limiti del provvedimento impugnato non confliggono con l'apparente onere probatorio che il legislatore, al comma primo dell'art. 629-bis cod. proc. pen., sembra porre a carico del ricorrente (quando prevede che il richiedente debba "provare" l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento) e, anzi, pongono in luce la necessità, per la Corte della rescissione, di rimeditare sull'interpretazione dei dati a disposizione e, se del caso, di effettuare le necessarie verifiche istruttorie onde appurare la fondatezza della prospettazione del ricorrente. A questo riguardo, si richiama il condivisibile insegnamento di questa Corte che, nel negare l'incostituzionalità dell'art. 629-bis cod. proc. pen. — ha sostenuto che l'assente involontario è gravato da un «onere di allegazione delle specifiche ragioni che giustificano la richiesta di rescissione e degli elementi che vengono indicati a sostegno delle medesime, la cui fondatezza spetta al giudice verificare, ma anche accertare attraverso le necessarie integrazioni istruttorie che si rivelassero necessarie. Conclusione che a maggior ragione deve ritenersi asseverata dalla scelta compiuta con la I. n. 103/2017 - cui si deve l'abrogazione dell'art. 625-ter e l'introduzione dell'art. 629-bis - di trasferire l'incidente di rescissione dalla competenza del giudice di legittimità alle Corti d'appello e che, come si legge nella relazione di accompagnamento al relativo progetto (n. C2978), è stata determinata dalla constatazione che «i poteri che tale attribuzione comporta siano di cognizione di profili esclusivamente di merito» (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, in motivazione, che ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da "incolpevole mancata conoscenza del processo").3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame. P.Q.M. annulla il p