CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel quale il difensore si duole dell'inosservanza dell'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) per la mancata notificazione a quest'ultimo della fissazione dell'udienza e del vizio di motivazione in relazione alla revoca ex tunc del beneficio dell'affidamento terapeutico — sono manifestamente infondate e quelle di cui al secondo motivo anche non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Invero, quanto al primo motivo, si osserva che: - la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (Cass. sez. I, n. 36964 del 7/06/2019, Marku, Rv. 276867); - la nomina del difensore che si assume non avvisato (avv. [OSCURATO:PERSONA]) è avvenuta, nel caso in esame, solo dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza e detto difensore non è comparso all'udienza, alla quale il condannato non risulta avere sollevato alcuna eccezione. Con riguardo al secondo motivo, deve rilevarsi che: - il Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel revocare la misura alternativa con effetti ex tunc, fa leva sulla circostanza che, fin dall'inizio dell'esecuzione della misura, il ricorrente teneva comportamenti oppositivi, contestando l'importanza degli strumenti terapeutici posti in essere nella comunità, sino a rifiutare del tutto di partecipare ai gruppi terapeutici, e creando tensioni tra gli ospiti con finalità strumentali ad un cambio di comunità; - il suddetto atteggiamento dimostra che il beneficio è stato considerato dal ricorrente esclusivamente come una opportunità per evitare la detenzione in carcere ed è tale da determinare la revoca della misura alternativa con effetti ex tunc. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ma