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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29312/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd.

"patteggiamento in appello" ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insu.ssistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez.

V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez.

V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez.

IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522).

Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla rnancata valutazione delle condizioni di proscioglinnento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, ,a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Ritenuto che nella specie non è stato dedotto alcun vizio della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, avendo il difensore sostenuto, quanto a NABELLI, che ella aveva rilasciato la procura speciale per il concordato in appello nella convinzione che avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena; quanto al ricorso del TERRANOVA, la mancanza di querela per difetto di legittimazione a presentarla del responsabile della sicurezza; Ritenuto che in entrambi i casi si tratta di ipotesi che non rientrano tra quelle per cui è consentito il ricorso per cassazione.

Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd. "patteggiamento in appello" ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insu.ssistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla rnancata valutazione delle condizioni di proscioglinnento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, ,a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Ritenuto che nella specie non è stato dedotto alcun vizio della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, avendo il difensore sostenuto, quanto a NABELLI, che ella aveva rilasciato la procura speciale per il concordato in appello nella convinzione che avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena; quanto al ricorso del TERRANOVA, la mancanza di querela per difetto di legittimazione a presentarla del responsabile della sicurezza; Ritenuto che in entrambi i casi si tratta di ipotesi che non rientrano tra quelle per cui è consentito il ricorso per cassazione. Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]—
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