CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]. Ant. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haindicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 36, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 1°.12.2017, e pubblicata il 5.1.2018;ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 20599/2018Numero sezionale 5036/2026Numero di raccolta generale 21701/2026Data pubblicazione 25/06/20261. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza in relazione apiù anni, e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA],consegnato alla contribuente ed avente ad oggetto la partecipazione adoperazioni commerciali ritenute inesistenti, l’Agenzia delle Entratenotificava il 21.12.2015 alla Cal. Ant. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., esercente l’attività di lavori edili, l’avviso di accertamento n.TF7020303954, richiedendo il versamento di Iva ed Irap, con riferimentoall’anno 2007, per il complessivo importo di Euro 296.155,86 inclusiaccessori.2. Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso la società, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta, proponendo plurimecensure e, per quanto di rilievo in questa sede, contestando la decadenzadell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesafinanziaria, non risultando applicabile il raddoppio dei termini diaccertamento. La CTP rigettava il ricorso e confermava la correttezzadell’operato dell’Ufficio, anche in relazione al tributo dell’Irap.3. Spiegava appello la contribuente, avverso la pronuncia dei primigiudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. LaCTR riteneva che il raddoppio dei termini di accertamento non potesseoperare. In conseguenza accoglieva l’impugnativa ed annullava l’avviso diaccertamento, dichiarando assorbite le ulteriori censure proposte dallasocietà.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrataaffidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste la contribuentemediante controricorso.Ragioni della decisione1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art 360primo comma, n. 3, c.p.c., l’Ente impositore contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge n. 208 delNumero registro generale 20599/2018Numero sezionale 5036/2026Numero di raccolta generale 21701/2026Data pubblicazione 25/06/20262015, nonché degli artt. 57 del Dpr n. 633 del 1972 e 43 del Dpr n. 600del 1973 e dell’art. 2699 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto, inconsiderazione della normativa transitoria vigente, che l’Amministrazionefinanziaria non potesse beneficiare del raddoppio dei termini diaccertamento, ed avere in conseguenza affermato la sua intervenutadecadenza dal potere di esercitare la pretesa impositiva.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente censura la CTR peraver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, e relativo al fattoche alla contribuente è stato notificato invito a comparire il 12.6.2015, el’avviso di accertamento è stato notificato entro il 31.12.2015, e pertanto,in considerazione della normativa transitoria applicabile, l’Ente impositorenon è incorso in alcuna decadenza.2.1. I motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziariapresentano elementi di connessione contestando entrambi, in relazione aiprofili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneavalutazione in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello in materia dimaturata decadenza dall’esercizio del potere impositivo. Appare pertantoopportuno trattare congiuntamente gli strumenti d’impugnazione, perragioni di sintesi e di chiarezza espositiva.2.2. Occorre innanzitutto chiarire che appare infondata la critica dellacontroricorrente, la quale afferma l’inammissibilità del ricorso a causadella genericità delle critiche proposte dall’Agenzia delle Entrate. In realtàla critica proposta dall’Amministrazione finanziaria, come emerge già dallapremessa sintesi dei suoi motivi di ricorso, risulta specifica ed anchechiaramente intellegibile. Il ricorso risulta pertanto ammissibile.2.3. Ritiene la CTR che l’Amministrazione finanziaria sarebbe incorsanella decadenza dall’esercizio del potere impositivo. Il giudice del gravamericorda che la denuncia penale per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 74del 2000, è stata regolarmente presentata dalla Guardia di Finanza il dataNumero registro generale 20599/2018Numero sezionale 5036/2026Numero di raccolta generale 21701/2026Data pubblicazione 25/06/202619.3.2015, anche nei confronti del legale rappresentante della Cal. Ant.[OSCURATO:PERSONA], ma dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamentotributario relativi all’anno 2007. Pertanto, anche a prescindere dallaulteriore normativa sopravvenuta (art. 1, commi 130, 131 e 132, dellalegge n. 208 del 2015), ai sensi delle applicabili modifiche introdottedall’art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, entrato in vigore il 2.9.2015, che haintrodotto la previsione della necessità che la denuncia penale siapresentata prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento,l’Amministrazione finanziaria non poteva beneficiare del raddoppio deitermini di accertamento, sebbene fosse stata presentata la denunciapenale, perché comunque tardiva.2.4. Tanto premesso, l’art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 effettivamenteprevede che “2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da partedell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza,sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui aicommi precedenti.».3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento,dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e deglialtri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere unapretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigoredel presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti acomparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchédei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 dellalegge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formaleconoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti lapretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre2015” (evidenza aggiunta).Numero registro generale 20599/2018Numero sezionale 5036/2026Numero di raccolta generale 21701/2026Data pubblicazione 25/06/20262.4.1. Annota la CTR che, indipendentemente dalla ulteriore normativasopravvenuta, “La norma transitoria … faceva salvi gli effetti unicamentedegli avvisi di accertamento e dei PVC comunicati ai contribuenti primadell’entrata in vigore delle disposizioni” (sent. CTR, p. 6). Sulla base ditale valutazione, tenuto conto che il PVC è stato notificato il 17.9.2015, el’avviso di accertamento il 21.12.2015, entrambi dopo l’entrata in vigoredella nuova disciplina in data 2.9.2015, non avendo l’Amministrazionefinanziaria dato prova della presentazione della denuncia penale entro itermini ordinari di accertamento, l’Agenzia delle Entrate era ormaiirrimediabilmente decaduta dalla possibilità di esercitare la pretesatributaria.2.5. La valutazione espressa dal giudice dell’appello non apparecondivisibile. Trascura, infatti, che l’invocata norma di cui all’art. 2 delDlgs. n. 218 del 2015 prevede pure che “Sono, altresì, fatti salvi gli effettidegli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”e dal PVC emerge, con affermazione fidefaciente e, di per sé, noncontestata, che alla contribuente è stato notificato un invito a comparire indata 12.6.2015, pertanto prima del 2.9.2015.2.5.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto occasionedi specificare che in tema di accertamento tributario, i termini previstidagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sonoraddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgerel'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modificheintrodotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto,peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie nonNumero registro generale 20599/2018Numero sezionale 5036/2026Numero di raccolta generale 21701/2026Data pubblicazione 25/06/2026ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - nonoggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisinotificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processiverbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015, Cass. sez. V, 16.12.2026, n.26037 (conf., Cass. sez. V, 9.8.2016, n. 16728).Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertantofondato e deve perciò essere accolto, ad eccezione delle contestazionirelative all’Irap, le cui disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali(Cass. n.600/2025).2.5.2. Appare opportuno segnalare che quanto rilevato non esimeperaltro il giudice del merito dal verificare se l’invito a comparirecomunicato alla società risponda ai requisiti di cui all’art. 5 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché, se del caso, dall’esaminare leulteriori contestazioni proposte dalla società, compresa l’eventualeincidenza della normativa transitoria di cui all’art. 1, commi 130, 131 1132, della legge n. 208 del 2015, alla luce dell’orientamento interpretativoproposto da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. V, 9.12.2024, n.31469) in materia di denuncia penale, e quella relativa alla nonapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento con riferimento altributo dell’Irap (cfr. Cass. sez. VI-V, 3.5.2018, n. 10483).3. In definitiva il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziariadeve essere accolto nei termini di ragione innanzi descritti, cassandosi ladecisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.MNumero registro generale 20599/2018Numero sezionale 5036/2026Numero di raccolta generale 21701/2026Data pubblicazione 25/06/2026accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto deiprincipi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare trale parti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 19 giugno 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro