CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 21/11/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa, irrogava allo stesso la pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando mancanza di motivazione in relazione alla applicata recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. I giudici di appello (pag. 8 sentenza impugnata) hanno, non certo illogicamente, ritenuto correttamente applicata la recidiva contestata alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato, che denotano una allarmante pericolosità dello stesso, non contenuta neppure dalla restrizione dello stesso, misura inidonea a dissuadere il prevenuto dalla commissione di ulteriori reati. La motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E’ comunque necessario che (come avvenuto nel caso in esame), dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale». La doglianza è manifestamente infondata. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de