CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 13 gennaio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 69 cod. pen. e il vizio di motivazione sotteso al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti, siccome contestate e ritenute, è generico, avuto riguardo al tenore dell'argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale a sostegno della statuizione impugnata, e non consentito in questa sede, tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze ove - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ma siano, invece, sorrette da sufficiente motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sono insindacabili nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere es