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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2026

Cassazione n. 25705/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’av-vocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 60/2021 depositata il03/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un terreno in [OSCURATO:PERSONA] e committentedella costruzione di un albergo garni, affidava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,con contratto di appalto «a corpo» del 12 settembre 2012, la realizzazionedell’opera per un corrispettivo di € 520.000, sulla base del computo metricoNumero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026allegato; la direzione dei lavori era affidata all’architetto LeopoldoOttenuto dal Tribunale di Trento il decreto ingiuntivo n. 1233/2015, per€ 121.160 a saldo di due fatture, la società appaltatrice subiva l’opposizionedella committente, che chiedeva la revoca e, in via riconvenzionale, lacondanna al risarcimento dei vizi dell’opera ai sensi degli artt. 1453, 1667e 1669 c.c.

La società, costituendosi, chiedeva la conferma dell’ingiunzionee, in via riconvenzionale, il pagamento di € 9.224,70 per opere disistemazione esterna e di € 68.104,89 per opere interne dell’appartamento.Con sentenza n. 576/2019 il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocavail decreto ingiuntivo, riconosceva i vizi dell’opera con concorso di colpa dellacommittenza nella misura del trenta per cento e dichiarava inammissibili, aisensi dell’art. 36 c.p.c., le domande riconvenzionali dell’appaltatrice.Investita degli appelli di entrambe le parti, la Corte di appello di Trento,con la sentenza in epigrafe, li ha accolti per quanto di ragione: harideterminato il danno da vizi in € 28.816,60, condannando l’appaltatrice apagare alla committente, operata la compensazione, € 2.839,00 oltre allarestituzione delle somme riscosse in sede esecutiva; ha confermatol’inammissibilità delle domande riconvenzionali di pagamento, siccomerelative a contratti distinti da quello del 12 settembre 2012 dedotto in lite;ha circoscritto il concorso di colpa della committenza al solo viziodell’isolamento acustico, ponendo a carico esclusivo dell’appaltatrice irestanti vizi; ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 c.p.c., per avere laCorte di appello dichiarato inammissibili, siccome domande nuove, ledomande riconvenzionali di pagamento della ricorrente.Numero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il motivo è inammissibile.La declaratoria di inammissibilità riposa su un accertamento in fatto: icrediti azionati in via riconvenzionale afferiscono a contratti d’appaltodistinti e successivi rispetto al solo contratto «a corpo» del 12 settembre2012 dedotto in lite, non ritualmente introdotti nel giudizio.

Sottol’apparente deduzione del vizio di sussunzione, il ricorso sollecita unadiversa ricostruzione dei fatti, così mirando a una rivalutazione degliaccertamenti di merito preclusa in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass.SU 34476/2019).

La censura, del resto, non si confronta con l’effettiva ratiodecidendi, cioè la riconducibilità dei crediti a incarichi distinti da quellodedotto in lite, accertata negli stessi termini in entrambi i gradi; né ilrichiamo all’ammissibilità della reconventio reconventionis della partedestinataria dell’opposizione coglie nel segno, non avendo la Corte negatoin astratto tale facoltà, ma escluso in concreto il presupposto dellaconnessione.2. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c.e l’omesso esame del concorso di colpa del direttore dei lavori.Il motivo è inammissibile.Il fatto storico del quale si lamenta l’omesso esame è stato inveceesaminato: la Corte di appello ha scrutinato il concorso di colpa dellacommittenza e del direttore dei lavori, riconoscendolo per il solo viziodell’isolamento acustico ed escludendolo, con motivazione compiuta, per irestanti vizi, ascritti a mera inottemperanza agli obblighi contrattuali.

Lacensura, dunque, non denuncia l’omissione di un fatto decisivo, che solaintegra il vizio nel perimetro segnato da Cass.

SU 8053/2014, ma sollecitauna diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, nonconsentita in questa sede.Quanto al profilo di violazione di legge, l’apprezzamento del concorso delfatto colposo ex art. 1227 c.c. e l’imputazione dei singoli vizi costituisconoaccertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità se non sotto iNumero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026profili dell’omessa valutazione circa un fatto decisivo o del caratteremeramente apparente della motivazione.Né giova il richiamo all’art. 2055 c.c.

La solidarietà che la norma stabiliscefra i corresponsabili opera a vantaggio del danneggiato, obbligandociascuno di essi per l’intero e rimettendo al regresso la ripartizione internadella responsabilità (secondo comma): essa non varrebbe dunque a ridurrel’obbligazione dell’appaltatrice verso la committente.

La negligenza deldirettore dei lavori, il cui operato la sentenza impugnata imputa allacommittenza, rileva invece nei rapporti fra le parti di questo giudizio sulpiano del concorso del fatto colposo del creditore, che è il piano sul quale laCorte di appello si è collocata.3. - Le memorie delle parti non prospettano argomenti idonei a modificarele ragioni della decisione.

La ricorrente insiste sul primo motivo richiamandoCass.

SU 26727/2024 e le pronunce che consentono all’opposto di proporrenella comparsa di risposta domande nuove anche in assenza diriconvenzionale dell’opponente; ma quell’orientamento condizional’ammissibilità della domanda alternativa al medesimo interesse sostanzialededotto in via monitoria, ed è proprio tale presupposto che la Corte diappello ha escluso in fatto, riconducendo i crediti azionati a contratti distintie successivi.

Sul secondo motivo la memoria oppone che l’articolazione dipiù profili in un unico mezzo non ne determina di per sé l’inammissibilità(Cass.

SU 9100/2015): il rilievo non tocca gli ulteriori profili diinammissibilità sopra esposti.

La controricorrente aderisce alla sentenzaimpugnata e chiede la liquidazione anche delle spese del procedimento disospensione ex art. 373 c.p.c.4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo; in esse sono compresequelle del procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza impugnata, promosso dalla ricorrente ai sensi dell’art. 373 c.p.c.Numero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026e definito dalla Corte di appello di Trento con ordinanza del 5 ottobre 2021,che non ha provveduto sulle spese.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, comprese quelle del procedimento disospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., in favore della controricorrente,che liquida in € 8.500, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori dilegge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’av-vocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 60/2021 depositata il03/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un terreno in [OSCURATO:PERSONA] e committentedella costruzione di un albergo garni, affidava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,con contratto di appalto «a corpo» del 12 settembre 2012, la realizzazionedell’opera per un corrispettivo di € 520.000, sulla base del computo metricoNumero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026allegato; la direzione dei lavori era affidata all’architetto LeopoldoOttenuto dal Tribunale di Trento il decreto ingiuntivo n. 1233/2015, per€ 121.160 a saldo di due fatture, la società appaltatrice subiva l’opposizionedella committente, che chiedeva la revoca e, in via riconvenzionale, lacondanna al risarcimento dei vizi dell’opera ai sensi degli artt. 1453, 1667e 1669 c.c. La società, costituendosi, chiedeva la conferma dell’ingiunzionee, in via riconvenzionale, il pagamento di € 9.224,70 per opere disistemazione esterna e di € 68.104,89 per opere interne dell’appartamento.Con sentenza n. 576/2019 il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocavail decreto ingiuntivo, riconosceva i vizi dell’opera con concorso di colpa dellacommittenza nella misura del trenta per cento e dichiarava inammissibili, aisensi dell’art. 36 c.p.c., le domande riconvenzionali dell’appaltatrice.Investita degli appelli di entrambe le parti, la Corte di appello di Trento,con la sentenza in epigrafe, li ha accolti per quanto di ragione: harideterminato il danno da vizi in € 28.816,60, condannando l’appaltatrice apagare alla committente, operata la compensazione, € 2.839,00 oltre allarestituzione delle somme riscosse in sede esecutiva; ha confermatol’inammissibilità delle domande riconvenzionali di pagamento, siccomerelative a contratti distinti da quello del 12 settembre 2012 dedotto in lite;ha circoscritto il concorso di colpa della committenza al solo viziodell’isolamento acustico, ponendo a carico esclusivo dell’appaltatrice irestanti vizi; ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 c.p.c., per avere laCorte di appello dichiarato inammissibili, siccome domande nuove, ledomande riconvenzionali di pagamento della ricorrente.Numero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il motivo è inammissibile.La declaratoria di inammissibilità riposa su un accertamento in fatto: icrediti azionati in via riconvenzionale afferiscono a contratti d’appaltodistinti e successivi rispetto al solo contratto «a corpo» del 12 settembre2012 dedotto in lite, non ritualmente introdotti nel giudizio. Sottol’apparente deduzione del vizio di sussunzione, il ricorso sollecita unadiversa ricostruzione dei fatti, così mirando a una rivalutazione degliaccertamenti di merito preclusa in sede di legittimità (cfr., tra le altre, Cass.SU 34476/2019). La censura, del resto, non si confronta con l’effettiva ratiodecidendi, cioè la riconducibilità dei crediti a incarichi distinti da quellodedotto in lite, accertata negli stessi termini in entrambi i gradi; né ilrichiamo all’ammissibilità della reconventio reconventionis della partedestinataria dell’opposizione coglie nel segno, non avendo la Corte negatoin astratto tale facoltà, ma escluso in concreto il presupposto dellaconnessione.2. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c.e l’omesso esame del concorso di colpa del direttore dei lavori.Il motivo è inammissibile.Il fatto storico del quale si lamenta l’omesso esame è stato inveceesaminato: la Corte di appello ha scrutinato il concorso di colpa dellacommittenza e del direttore dei lavori, riconoscendolo per il solo viziodell’isolamento acustico ed escludendolo, con motivazione compiuta, per irestanti vizi, ascritti a mera inottemperanza agli obblighi contrattuali. Lacensura, dunque, non denuncia l’omissione di un fatto decisivo, che solaintegra il vizio nel perimetro segnato da Cass. SU 8053/2014, ma sollecitauna diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, nonconsentita in questa sede.Quanto al profilo di violazione di legge, l’apprezzamento del concorso delfatto colposo ex art. 1227 c.c. e l’imputazione dei singoli vizi costituisconoaccertamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità se non sotto iNumero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026profili dell’omessa valutazione circa un fatto decisivo o del caratteremeramente apparente della motivazione.Né giova il richiamo all’art. 2055 c.c. La solidarietà che la norma stabiliscefra i corresponsabili opera a vantaggio del danneggiato, obbligandociascuno di essi per l’intero e rimettendo al regresso la ripartizione internadella responsabilità (secondo comma): essa non varrebbe dunque a ridurrel’obbligazione dell’appaltatrice verso la committente. La negligenza deldirettore dei lavori, il cui operato la sentenza impugnata imputa allacommittenza, rileva invece nei rapporti fra le parti di questo giudizio sulpiano del concorso del fatto colposo del creditore, che è il piano sul quale laCorte di appello si è collocata.3. - Le memorie delle parti non prospettano argomenti idonei a modificarele ragioni della decisione. La ricorrente insiste sul primo motivo richiamandoCass. SU 26727/2024 e le pronunce che consentono all’opposto di proporrenella comparsa di risposta domande nuove anche in assenza diriconvenzionale dell’opponente; ma quell’orientamento condizional’ammissibilità della domanda alternativa al medesimo interesse sostanzialededotto in via monitoria, ed è proprio tale presupposto che la Corte diappello ha escluso in fatto, riconducendo i crediti azionati a contratti distintie successivi. Sul secondo motivo la memoria oppone che l’articolazione dipiù profili in un unico mezzo non ne determina di per sé l’inammissibilità(Cass. SU 9100/2015): il rilievo non tocca gli ulteriori profili diinammissibilità sopra esposti. La controricorrente aderisce alla sentenzaimpugnata e chiede la liquidazione anche delle spese del procedimento disospensione ex art. 373 c.p.c.4. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo; in esse sono compresequelle del procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza impugnata, promosso dalla ricorrente ai sensi dell’art. 373 c.p.c.Numero registro generale 21219/2021Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 25705/2026Data pubblicazione 22/09/2026e definito dalla Corte di appello di Trento con ordinanza del 5 ottobre 2021,che non ha provveduto sulle spese.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, comprese quelle del procedimento disospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., in favore della controricorrente,che liquida in € 8.500, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori dilegge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/09/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI