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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 03568/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7949/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lombardia n.505/2025 depositata il 18/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7949/2025 Numero sezionale 349/2026 Numero di raccolta generale 3568/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7949/2025 Numero sezionale 349/2026 Numero di raccolta generale 3568/2026 Data pubblicazione 17/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7949/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lombardia n.505/2025 depositata il 18/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7949/2025 Numero sezionale 349/2026 Numero di raccolta generale 3568/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7949/2025 Numero sezionale 349/2026 Numero di raccolta generale 3568/2026 Data pubblicazione 17/02/2026
Decreto Cassazione n. 03568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris