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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16226/2022

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Q, ORDINANZA sul ricorso 30679/2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso iI Dott. [OSCURATO:PERSONA] nonchè presso i seguenti difensori, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro 292.Z , [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 1 agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: A seguito di un accertamento tecnico preventivo che da lei era stato richiesto, [OSCURATO:PERSONA]Errico adiva il 10 ottobre 2012 il Tribunale di Taranto con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., esponendo di essere proprietaria di un fondo in [OSCURATO:PERSONA], confinante a monte e a valle con due fondi di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva invaso, secondo la ricorrente, in parte a nord con cumuli di terra il fondo a valle e aveva altresì realizzato a sud nel fondo a monte una strada e una massicciata che avevano alzato il livello della sua proprietà, collocando sotto la massicciata pure un tubo di convogliamento delle acque scaricate nel fondo di [OSCURATO:PERSONA]Errico, impedendone così la coltivazione; la ricorrente chiedeva quindi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al ripristino e al risarcimento dei danni.

La convenuta si costituiva resistendo.

Con ordinanza del 23 novembre 2015 il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ma accoglieva quella di ripristino dei luoghi per avere le opere reso più gravoso lo scolo delle acque dal fondo a monte Amato sul fondo D'Errico e impedito il deflusso di questo sul fondo a valle Amato, così violando l'articolo 913, commi primo e secondo, c.c. [OSCURATO:PERSONA] proposto appello principale e [OSCURATO:PERSONA]Errico appello incidentale, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 1 agosto 2019, accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]Errico ha presentato ricorso - articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria - da cui si è difesa [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Considerato che:1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 866 c.c.

Nel giudizio di primo grado era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, di cui nel motivo si riporta il quesito che imponeva di accertare e quantificare gli interventi necessari per il ripristino o per la cessazione dei fenomeni produttivi di danni sul fondo attoreo.

Viene poi trascritta parte della relazione (inserendo pure la fotocopia di un rilievo topografico) che ad avviso della ricorrente contiene "accertamenti delle violazioni commesse dalla Amato", sostenendo che il consulente avrebbe poi descritto le opere necessarie per il ripristino.

Il Tribunale però non avrebbe tenuto conto della normativa sussistente a tutela di interessi pubblici - in particolare i vincoli di cui agli articoli 4-6 e 10 delle [OSCURATO:PERSONA] (NTA) del [OSCURATO:PERSONA] (PAI) - bensì esclusivamente dell'articolo 913 c.c., reputandola l'unica norma statuente una violazione civilistica: il che sarebbe stato denunciato già nell'appello incidentale.

La Corte d'appello ometterebbe "ogni esame del problema" della rilevanza anche in sede civilistica delle norme del PAI, per cui non terrebbe conto dell'articolo 866 c.c. in ordine ai vincoli per scopi idrogeologici come previsto nei commi primo e secondo, e altresì ometterebbe di accertare che dalla violazione del PAI sarebbe derivato un danno, cioè quello cui atteneva l'appello incidentale.

Il codice civile del 1942 si riferirebbe al vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, ma i vincoli imposti dal PAI sarebbero assimilabili a quello invocato dall'articolo 866 c.c. (come avrebbe riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2012 n: 92): Pertanto le violazioni di CQ n tro rte avrehhera una nirntta rllevanza civiie in quanto l'articolo 866 verrebbe a vietarle richiamanju.

Thrnitazioni stabilite dalle leggi in materia". 1.2 Deve rilevarsi che nella presente causa i giudici di merito si sono avvalsi dì due consulenze tecniche d'ufficio, la prima anteriore alla causa stessa, effettuata come accertamento tecnico preventivo su richiesta della D'Erric CTU Dilonardo -, e la seconda disposta nel primo grado di giudizio - CTU Intermite -; la prima riguarda lo stato dei luoghi mentre la seconda è quella di cui il motivo riporta il quesito, proposto al consulente inequivocamente alla luce dell'ATP e del PAI, per individuare gli interventi necessari al ripristino ottenendo la cessazione dei fenomeni produttivi di danni.

La Corte d'appello, in una valutazione evidentemente di natura fattuale, ha però escluso che i lavori di [OSCURATO:PERSONA] avessero apportato danni, e in particolare ha affermato che, anziché aggravare la servitù passiva, i lavori suddetti non avevano modificato il deflusso naturale delle acque (motivazione, pagine 6-10).

Quindi il giudice d'appello ha "arrestato" la sua cognizione fattuale prima di giungere a riconoscere nelle opere di [OSCURATO:PERSONA] un effetto di maggior gravosità del deflusso/scolo (ex articolo 913, secondo comma, c.c.).

La ricorrente, dunque, nel presente motivo a ben guardare si sforza, anche mutando il punto di vista, a superare tale accertamento fattuale che ha fornito un risultato a favore di [OSCURATO:PERSONA] cui il giudice d'appello è pervenuto discostandosi dall'accertamento del primo giudice.

Questo rilievo assorbe ogni altro argomento versato nel motivo, il quale risulta, per la sua basilare sostanza di diretta critica fattuale, una censura inammissibile. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, cioè che le opere di [OSCURATO:PERSONA], benché sia stata posta una tubazione in ferro, fanno da barriere al deflusso delle acque piovane che avrebbero causato i danni lamentati.

Il giudizio - come già sopra si segnalava - aveva trovato fondamento su due consulenze tecniche d'ufficio.

Si riporta allora in questa censura uno stralcio della prima (la CTU Dilonardo, pagine 15-17), sostenendo che da tali suoi accertamenti, non contraddetti da quella successiva (CTU Intermite), emergerebbe che le opere Amato modificarono il naturale deflusso delle acque meteoriche, causarono i danni lamentati dalla ricorrente e costituirono una barriera al deflusso delle acque, "nonostante la tubazione posta sotto il rilevato".

Il giudice d'appello ometterebbe di valutare il fatto, "dato per certo dal CTU", che, appunto, le opere di [OSCURATO:PERSONA], nonostante sussista una tubazione in ferro, costituiscono barriere per il deflusso delle acque piovane causanti i danni lamentati.

Su questo specifico accertamento del consulente tecnico d'ufficio il giudice avrebbe formulato una motivazione (se ne riporta uno stralcio) che non attingerebbe i minimi costituzionalmente necessari alla luce della nota S.U. 8053/2014; il motivo poi prosegue argomentando il suo contrasto asseritamente sulla base della CTU Dilonardo. 2.2 Il motivo non è riconducibile al paradigma dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., in quanto esso stesso ammette che la questione è stata trattata dal giudice d'appello - pur sostenendo che la motivazione non avrebbe raggiunto il minimum dovuto, il che però sarebbe riconducibile, semmai, all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. -.

Si tratta, allora, di una diretta contestazione fattuale, che mira a perseguire un terzo grado di merito e patisce quindi una inequivoca inammissibilità.

Qualora poi si riqualifichi il motivo come denuncia dell'assenza del minimo costituzionale nella motivazione, l'inammissibilità insorge comunque, ex articolo 360 bis, n.1 c.p.c., in quanto la motivazione destinata specificamente alla questione della barriera, fornita dalla corte territoriale a pagina 7 della sentenza, apporta sine dubio il minimo dovuto, affrontando l'esito della consulenza tecnica d'ufficio e argomentando per sostenere che, sotto tale profilo, il consulente non avrebbe raggiunto l'accertamento ma sarebbe sfociato in una mera ipotesi ("Il consulente tecnico d'ufficio incaricato in sede d'accertamento tecnico preventivo ha infatti concluso che le opere della Amato, costituite prevalentemente da rilevati e seppur dotate di una tubazione interrata per il deflusso delle acque, costituirebbero una barriera al deflusso delle acque piovane.

Allo stesso tempo, tuttavia, il consulente ... ha ammesso che non è dimostrato se la sezione della tubazione sia sufficiente o meno al deflusso delle acque.

Ma se così è, se cioè non è dimostrata l'idoneità o meno ( della tubazione collocata dalla Amato nei suoi terreni (sotto il rilevato) a garantire il regolare deflusso delle acque, la conclusione del consulente sull'esistenza di una barriera al deflusso delle acque a causa delle opere eseguite dalla Amato sui suoi fondi e di un aggravamento rispetto alla situazione preesistente appare una mera supposizione, priva di riscontri concreti"). 3.1 Il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 913 e 2697 c.c.

La ricorrente avrebbe dimostrato che controparte, con le sue opere alteranti il deflusso, avrebbe violato l'obbligazione di non rendere più gravoso lo scolo; l'onere probatorio nel senso che l'alterazione non aveva reso più gravoso il deflusso "e dunque che la tubazione il ferro era di diametro sufficiente a consentire lo scarico" delle acque "senza creare la barriera accertata dal CTU" sarebbe stato di [OSCURATO:PERSONA], la quale non l'avrebbe adempiuto.

La Corte d'appello avrebbe pertanto dovuto rigettare l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e accogliere la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Errico. 3.2 Anche questo motivo, nonostante l'apparenza indotta dal riferimento, soprattutto, all'articolo 2697 c.c., è di sostanza fattuale, perché mira a modificare l'esito dell'accertamento di fatto sostenendo che vi è stato peggioramento del deflusso, cioè proprio quello che il giudice d'appello esclude, con il passo motivazionale appena riportato per la precedente censura.

Patisce dunque una netta inammissibilità. 4.1 D quarto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che "l'accertata modifica dello stato dei luoghi non può essere stata messa in discussione dal fatto che la D'Errico non ha provato i ristagni di acqua": avendo erroneamente affermato (come risulterebbe dai precedenti motivi) "che la barriera al deflusso e l'aggravamento rispetto alla situazione preesistente" sono una supposizione del CTU senza riscontri/prove, la corte territoriale in tal modo giungerebbe a reputare esistenti "elementi per ritenere l'insussistenza di tale modifica", primo dei quali sarebbe il fatto che l'attuale ricorrente non avrebbe provato "gli allegati ristagni" d'acqua sul suo fondo; ciò che avrebbe indotto il giudice d'appello a dubitare la veridicità delle allegazioni di [OSCURATO:PERSONA]Errico.

Una cosa però sarebbero le modifiche, un'altra i ristagni di acqua piovana, e la mancata prova dei ristagni non riguarderebbe la sussistenza delle modifiche, "pienamente provata"; anche qui pertanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe perplessa e obiettivamente incomprensibile. 4.2 Si prosegue con evidenza a direttamente contestare, per così dire passo per passo, tutto l'accertamento fattuale compiuto dal giudice d'appello, come se il ricorso per cassazione costituisse mezzo idoneo ad inficiare e rivedere il già espletato esercizio della cognizione di merito.

E ancora una volta non viene quindi centrato il paradigma dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì viene ricostruito, in modo alternativo e pertanto radicalmente diverso rispetto a quanto accertato al riguardo dalla corte territoriale, tutto quello che attiene ai ristagni d'acqua.

Ne deriva l'inammissibilità della censura. 5.1 Il quinto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che l'aggravamento della servitù di scolo è stato effettuato sia a monte "dalla realizzazione di una tubazione in ferro che immette l'acqua in un punto della proprietà D'Errico", sia a valle "dal rilevato per il posizionamento dell'impianto fotovoltaico".

Si riporta un passo della sentenza impugnata - per cui le costruzioni sul fondo a monte non avrebbero aggravato lo scolo dell'acqua sul fondo D'Errico, ma anzi lo avrebbero alleggerito -, per contestarlo con due rilievi attinenti alla situazione dei fondi che sarebbero tratti dalla CTU Intermite, concludendo che il giudice d'appello offrirebbe al riguardo una motivazione apparente. 5.2 Neppure questa doglianza si discosta dalla impostazione di quelle precedenti, adoperandosi infatti per scambiare con un omesso esame di fatto discusso e decisivo una contestazione direttamente fattuale - svolta dalla ricorrente sulla base di elementi estratti dalle due consulenze - dell'esame in realtà espletato dal giudice di merito, e altresì inserendo la prospettazione (il che sarebbe da qualificare ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.) di un'assenza motivazionale - in quanto il giudice si sarebbe arrestato al livello della motivazione apparente -, in realtà però contestando direttamente il contenuto della motivazione, che apparente non risulta, ma solo concisa (sentenza, pagine 8-9). 6.1 Il sesto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che "il posizionamento delle due tubazioni rispettivamente di 80 cm a monte e di 50 cm a valle del fondo D'Errico non consente di ritenere che tali tubazioni assolvano in modo efficiente alla funzione di favorire il deflusso delle acque".

Si riporta un passo della sentenza impugnata - per cui le due suddette tubazioni invece raccoglierebbero e favorirebbero il deflusso - qualificandolo "una evidente assurdità", e lo si contrasta con due argomenti, per concludere che la motivazione sarebbe priva dei requisiti riconosciuti necessari da S.U. 8053/2014. 6.2 D reale contenuto del motivo ancora una volta costituisce una diretta contestazione fattuale, che, nuovamente, si tenta di schermare con l'asserto della presenza di una motivazione apparente/fortemente illogica, laddove la motivazione, dedicata specificamente a queste due tubazioni (motivazione, pagine 9-10), risulta sufficiente a integrare il minimum costituzionale, senza appalesare neanche inciampi di illogicità. 7.1 n settimo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 195 e 196 c.p.c.

La Corte d'appello riterrebbe che le tubazioni Amato "assolvano in modo efficiente alla funzione di raccogliere le acque".

Si oppone che la CTU Dilonardo, condivisa poi dalla CTU Intermite, avrebbe ritenuto il contrario.

La corte territoriale avrebbe pertanto dovuto offrire un'adeguata motivazione, al contrario avendo "immotivatamente ritenuto efficiente un impianto che da due CTU e dal Tribunale era stato ritenuto insufficiente"; e se è vero che il giudice può discostarsi dagli esiti della CTU, in tal caso però è tenuto a fornire un'adeguata motivazione. 7.2 Si è dinanzi a una riproposizione, che la ricorrente tenta di schermare con una ottica parzialmente diversa ma comunque sempre fattuale, di una critica all'accertamento di merito in relazione allo stesso profilo già censurato nel motivo precedente, cui pertanto si rimanda a proposito del rilievo della sufficiente motivazione della sentenza impugnata.

A ciò si aggiunga che (così pure corroborando la natura meramente fattuale della doglianza) non viene data spiegazione né concretizzazione alcuna del riferimento in rubrica agli articoli 116, 195 e 196 c.p.c. 8.1 L'ottavo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., e altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che i presupposti di fatto della domanda risarcitoria sono diversi "da quelli di cui parla la sentenza impugnata".

Il rigetto della domanda risarcitoria sarebbe erroneo "anche per altra autonoma ragione", cioè per l'assenza di modifiche del deflusso delle acque in danno del fondo della D'Errico".

Ma quest'ultima nell'atto d'appello incidentale aveva evidenziato che dalla CTU Intermite risultava la sussistenza di danno emergente e lucro cessante.

Si riporta quindi uno stralcio di tale CTU, per sostenere poi che "si tratta di presupposti di fatto diversi" dalla "assenza di modifiche del deflusso delle acque in danno del fondo della D'Errico" che condussero all'errata conclusione che la servitù di scolo delle acque non sarebbe stata aggravata dalle opere di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione dunque risulterebbe errata, giacché "viola al tempo stesso" gli articoli 2043 c.c. e 360, primo comma, n.5 c.p.c. 8.2 Questo motivo si nutre della estrapolazione artificiale di una tessera del mosaico motivazionale, e comunque integra un'ennesima censura direttamente fattuale, che si tenta di schermare con il riferimento, al contempo, agli articoli, 9 2043 c.c. e 360, primo comma, n.5 c.p.c., asserendo quindi la sussistenza - palesemente inammissibile - nella medesima censura al contempo della violazione di diritto sostanziale (articolo 2043 c.c.) e della violazione della norma che regola il contenuto motivazionale in punto di accertamento del fatto (articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.).

9. Il ricorso, dunque, non può essere accolto perché patisce inammissibilità.

La profonda divergenza cui sono giunte le decisioni dei due giudici di merito pur sulla base delle medesime due consulenze tecniche d'ufficio, e altresì la peculiarità e, appunto, complessità anche tecnica della vicenda giustificano quali esternate gravi ed eccezionali ragioni (cfr. da ultimo, ex multis, Cass. sez. 5, ord. 24 gennaio 2022 n. 1950) la compensazione delle spese.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Q, ORDINANZA sul ricorso 30679/2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24 presso iI Dott. [OSCURATO:PERSONA] nonchè presso i seguenti difensori, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro 292.Z , [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 419/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 1 agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: A seguito di un accertamento tecnico preventivo che da lei era stato richiesto, [OSCURATO:PERSONA]Errico adiva il 10 ottobre 2012 il Tribunale di Taranto con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., esponendo di essere proprietaria di un fondo in [OSCURATO:PERSONA], confinante a monte e a valle con due fondi di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva invaso, secondo la ricorrente, in parte a nord con cumuli di terra il fondo a valle e aveva altresì realizzato a sud nel fondo a monte una strada e una massicciata che avevano alzato il livello della sua proprietà, collocando sotto la massicciata pure un tubo di convogliamento delle acque scaricate nel fondo di [OSCURATO:PERSONA]Errico, impedendone così la coltivazione; la ricorrente chiedeva quindi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al ripristino e al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva resistendo. Con ordinanza del 23 novembre 2015 il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ma accoglieva quella di ripristino dei luoghi per avere le opere reso più gravoso lo scolo delle acque dal fondo a monte Amato sul fondo D'Errico e impedito il deflusso di questo sul fondo a valle Amato, così violando l'articolo 913, commi primo e secondo, c.c. [OSCURATO:PERSONA] proposto appello principale e [OSCURATO:PERSONA]Errico appello incidentale, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 1 agosto 2019, accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]Errico ha presentato ricorso - articolato in otto motivi e illustrato anche con memoria - da cui si è difesa [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che:1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 866 c.c. Nel giudizio di primo grado era stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, di cui nel motivo si riporta il quesito che imponeva di accertare e quantificare gli interventi necessari per il ripristino o per la cessazione dei fenomeni produttivi di danni sul fondo attoreo. Viene poi trascritta parte della relazione (inserendo pure la fotocopia di un rilievo topografico) che ad avviso della ricorrente contiene "accertamenti delle violazioni commesse dalla Amato", sostenendo che il consulente avrebbe poi descritto le opere necessarie per il ripristino. Il Tribunale però non avrebbe tenuto conto della normativa sussistente a tutela di interessi pubblici - in particolare i vincoli di cui agli articoli 4-6 e 10 delle [OSCURATO:PERSONA] (NTA) del [OSCURATO:PERSONA] (PAI) - bensì esclusivamente dell'articolo 913 c.c., reputandola l'unica norma statuente una violazione civilistica: il che sarebbe stato denunciato già nell'appello incidentale. La Corte d'appello ometterebbe "ogni esame del problema" della rilevanza anche in sede civilistica delle norme del PAI, per cui non terrebbe conto dell'articolo 866 c.c. in ordine ai vincoli per scopi idrogeologici come previsto nei commi primo e secondo, e altresì ometterebbe di accertare che dalla violazione del PAI sarebbe derivato un danno, cioè quello cui atteneva l'appello incidentale. Il codice civile del 1942 si riferirebbe al vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, ma i vincoli imposti dal PAI sarebbero assimilabili a quello invocato dall'articolo 866 c.c. (come avrebbe riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2012 n: 92): Pertanto le violazioni di CQ n tro rte avrehhera una nirntta rllevanza civiie in quanto l'articolo 866 verrebbe a vietarle richiamanju. Thrnitazioni stabilite dalle leggi in materia". 1.2 Deve rilevarsi che nella presente causa i giudici di merito si sono avvalsi dì due consulenze tecniche d'ufficio, la prima anteriore alla causa stessa, effettuata come accertamento tecnico preventivo su richiesta della D'Erric CTU Dilonardo -, e la seconda disposta nel primo grado di giudizio - CTU Intermite -; la prima riguarda lo stato dei luoghi mentre la seconda è quella di cui il motivo riporta il quesito, proposto al consulente inequivocamente alla luce dell'ATP e del PAI, per individuare gli interventi necessari al ripristino ottenendo la cessazione dei fenomeni produttivi di danni. La Corte d'appello, in una valutazione evidentemente di natura fattuale, ha però escluso che i lavori di [OSCURATO:PERSONA] avessero apportato danni, e in particolare ha affermato che, anziché aggravare la servitù passiva, i lavori suddetti non avevano modificato il deflusso naturale delle acque (motivazione, pagine 6-10). Quindi il giudice d'appello ha "arrestato" la sua cognizione fattuale prima di giungere a riconoscere nelle opere di [OSCURATO:PERSONA] un effetto di maggior gravosità del deflusso/scolo (ex articolo 913, secondo comma, c.c.). La ricorrente, dunque, nel presente motivo a ben guardare si sforza, anche mutando il punto di vista, a superare tale accertamento fattuale che ha fornito un risultato a favore di [OSCURATO:PERSONA] cui il giudice d'appello è pervenuto discostandosi dall'accertamento del primo giudice. Questo rilievo assorbe ogni altro argomento versato nel motivo, il quale risulta, per la sua basilare sostanza di diretta critica fattuale, una censura inammissibile. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, cioè che le opere di [OSCURATO:PERSONA], benché sia stata posta una tubazione in ferro, fanno da barriere al deflusso delle acque piovane che avrebbero causato i danni lamentati. Il giudizio - come già sopra si segnalava - aveva trovato fondamento su due consulenze tecniche d'ufficio. Si riporta allora in questa censura uno stralcio della prima (la CTU Dilonardo, pagine 15-17), sostenendo che da tali suoi accertamenti, non contraddetti da quella successiva (CTU Intermite), emergerebbe che le opere Amato modificarono il naturale deflusso delle acque meteoriche, causarono i danni lamentati dalla ricorrente e costituirono una barriera al deflusso delle acque, "nonostante la tubazione posta sotto il rilevato". Il giudice d'appello ometterebbe di valutare il fatto, "dato per certo dal CTU", che, appunto, le opere di [OSCURATO:PERSONA], nonostante sussista una tubazione in ferro, costituiscono barriere per il deflusso delle acque piovane causanti i danni lamentati. Su questo specifico accertamento del consulente tecnico d'ufficio il giudice avrebbe formulato una motivazione (se ne riporta uno stralcio) che non attingerebbe i minimi costituzionalmente necessari alla luce della nota S.U. 8053/2014; il motivo poi prosegue argomentando il suo contrasto asseritamente sulla base della CTU Dilonardo. 2.2 Il motivo non è riconducibile al paradigma dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., in quanto esso stesso ammette che la questione è stata trattata dal giudice d'appello - pur sostenendo che la motivazione non avrebbe raggiunto il minimum dovuto, il che però sarebbe riconducibile, semmai, all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. -. Si tratta, allora, di una diretta contestazione fattuale, che mira a perseguire un terzo grado di merito e patisce quindi una inequivoca inammissibilità. Qualora poi si riqualifichi il motivo come denuncia dell'assenza del minimo costituzionale nella motivazione, l'inammissibilità insorge comunque, ex articolo 360 bis, n.1 c.p.c., in quanto la motivazione destinata specificamente alla questione della barriera, fornita dalla corte territoriale a pagina 7 della sentenza, apporta sine dubio il minimo dovuto, affrontando l'esito della consulenza tecnica d'ufficio e argomentando per sostenere che, sotto tale profilo, il consulente non avrebbe raggiunto l'accertamento ma sarebbe sfociato in una mera ipotesi ("Il consulente tecnico d'ufficio incaricato in sede d'accertamento tecnico preventivo ha infatti concluso che le opere della Amato, costituite prevalentemente da rilevati e seppur dotate di una tubazione interrata per il deflusso delle acque, costituirebbero una barriera al deflusso delle acque piovane. Allo stesso tempo, tuttavia, il consulente ... ha ammesso che non è dimostrato se la sezione della tubazione sia sufficiente o meno al deflusso delle acque. Ma se così è, se cioè non è dimostrata l'idoneità o meno ( della tubazione collocata dalla Amato nei suoi terreni (sotto il rilevato) a garantire il regolare deflusso delle acque, la conclusione del consulente sull'esistenza di una barriera al deflusso delle acque a causa delle opere eseguite dalla Amato sui suoi fondi e di un aggravamento rispetto alla situazione preesistente appare una mera supposizione, priva di riscontri concreti"). 3.1 Il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 913 e 2697 c.c. La ricorrente avrebbe dimostrato che controparte, con le sue opere alteranti il deflusso, avrebbe violato l'obbligazione di non rendere più gravoso lo scolo; l'onere probatorio nel senso che l'alterazione non aveva reso più gravoso il deflusso "e dunque che la tubazione il ferro era di diametro sufficiente a consentire lo scarico" delle acque "senza creare la barriera accertata dal CTU" sarebbe stato di [OSCURATO:PERSONA], la quale non l'avrebbe adempiuto. La Corte d'appello avrebbe pertanto dovuto rigettare l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e accogliere la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Errico. 3.2 Anche questo motivo, nonostante l'apparenza indotta dal riferimento, soprattutto, all'articolo 2697 c.c., è di sostanza fattuale, perché mira a modificare l'esito dell'accertamento di fatto sostenendo che vi è stato peggioramento del deflusso, cioè proprio quello che il giudice d'appello esclude, con il passo motivazionale appena riportato per la precedente censura. Patisce dunque una netta inammissibilità. 4.1 D quarto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che "l'accertata modifica dello stato dei luoghi non può essere stata messa in discussione dal fatto che la D'Errico non ha provato i ristagni di acqua": avendo erroneamente affermato (come risulterebbe dai precedenti motivi) "che la barriera al deflusso e l'aggravamento rispetto alla situazione preesistente" sono una supposizione del CTU senza riscontri/prove, la corte territoriale in tal modo giungerebbe a reputare esistenti "elementi per ritenere l'insussistenza di tale modifica", primo dei quali sarebbe il fatto che l'attuale ricorrente non avrebbe provato "gli allegati ristagni" d'acqua sul suo fondo; ciò che avrebbe indotto il giudice d'appello a dubitare la veridicità delle allegazioni di [OSCURATO:PERSONA]Errico. Una cosa però sarebbero le modifiche, un'altra i ristagni di acqua piovana, e la mancata prova dei ristagni non riguarderebbe la sussistenza delle modifiche, "pienamente provata"; anche qui pertanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe perplessa e obiettivamente incomprensibile. 4.2 Si prosegue con evidenza a direttamente contestare, per così dire passo per passo, tutto l'accertamento fattuale compiuto dal giudice d'appello, come se il ricorso per cassazione costituisse mezzo idoneo ad inficiare e rivedere il già espletato esercizio della cognizione di merito. E ancora una volta non viene quindi centrato il paradigma dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì viene ricostruito, in modo alternativo e pertanto radicalmente diverso rispetto a quanto accertato al riguardo dalla corte territoriale, tutto quello che attiene ai ristagni d'acqua. Ne deriva l'inammissibilità della censura. 5.1 Il quinto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che l'aggravamento della servitù di scolo è stato effettuato sia a monte "dalla realizzazione di una tubazione in ferro che immette l'acqua in un punto della proprietà D'Errico", sia a valle "dal rilevato per il posizionamento dell'impianto fotovoltaico". Si riporta un passo della sentenza impugnata - per cui le costruzioni sul fondo a monte non avrebbero aggravato lo scolo dell'acqua sul fondo D'Errico, ma anzi lo avrebbero alleggerito -, per contestarlo con due rilievi attinenti alla situazione dei fondi che sarebbero tratti dalla CTU Intermite, concludendo che il giudice d'appello offrirebbe al riguardo una motivazione apparente. 5.2 Neppure questa doglianza si discosta dalla impostazione di quelle precedenti, adoperandosi infatti per scambiare con un omesso esame di fatto discusso e decisivo una contestazione direttamente fattuale - svolta dalla ricorrente sulla base di elementi estratti dalle due consulenze - dell'esame in realtà espletato dal giudice di merito, e altresì inserendo la prospettazione (il che sarebbe da qualificare ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.) di un'assenza motivazionale - in quanto il giudice si sarebbe arrestato al livello della motivazione apparente -, in realtà però contestando direttamente il contenuto della motivazione, che apparente non risulta, ma solo concisa (sentenza, pagine 8-9). 6.1 Il sesto motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che "il posizionamento delle due tubazioni rispettivamente di 80 cm a monte e di 50 cm a valle del fondo D'Errico non consente di ritenere che tali tubazioni assolvano in modo efficiente alla funzione di favorire il deflusso delle acque". Si riporta un passo della sentenza impugnata - per cui le due suddette tubazioni invece raccoglierebbero e favorirebbero il deflusso - qualificandolo "una evidente assurdità", e lo si contrasta con due argomenti, per concludere che la motivazione sarebbe priva dei requisiti riconosciuti necessari da S.U. 8053/2014. 6.2 D reale contenuto del motivo ancora una volta costituisce una diretta contestazione fattuale, che, nuovamente, si tenta di schermare con l'asserto della presenza di una motivazione apparente/fortemente illogica, laddove la motivazione, dedicata specificamente a queste due tubazioni (motivazione, pagine 9-10), risulta sufficiente a integrare il minimum costituzionale, senza appalesare neanche inciampi di illogicità. 7.1 n settimo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 195 e 196 c.p.c. La Corte d'appello riterrebbe che le tubazioni Amato "assolvano in modo efficiente alla funzione di raccogliere le acque". Si oppone che la CTU Dilonardo, condivisa poi dalla CTU Intermite, avrebbe ritenuto il contrario. La corte territoriale avrebbe pertanto dovuto offrire un'adeguata motivazione, al contrario avendo "immotivatamente ritenuto efficiente un impianto che da due CTU e dal Tribunale era stato ritenuto insufficiente"; e se è vero che il giudice può discostarsi dagli esiti della CTU, in tal caso però è tenuto a fornire un'adeguata motivazione. 7.2 Si è dinanzi a una riproposizione, che la ricorrente tenta di schermare con una ottica parzialmente diversa ma comunque sempre fattuale, di una critica all'accertamento di merito in relazione allo stesso profilo già censurato nel motivo precedente, cui pertanto si rimanda a proposito del rilievo della sufficiente motivazione della sentenza impugnata. A ciò si aggiunga che (così pure corroborando la natura meramente fattuale della doglianza) non viene data spiegazione né concretizzazione alcuna del riferimento in rubrica agli articoli 116, 195 e 196 c.p.c. 8.1 L'ottavo motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., e altresì, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame del fatto che i presupposti di fatto della domanda risarcitoria sono diversi "da quelli di cui parla la sentenza impugnata". Il rigetto della domanda risarcitoria sarebbe erroneo "anche per altra autonoma ragione", cioè per l'assenza di modifiche del deflusso delle acque in danno del fondo della D'Errico". Ma quest'ultima nell'atto d'appello incidentale aveva evidenziato che dalla CTU Intermite risultava la sussistenza di danno emergente e lucro cessante. Si riporta quindi uno stralcio di tale CTU, per sostenere poi che "si tratta di presupposti di fatto diversi" dalla "assenza di modifiche del deflusso delle acque in danno del fondo della D'Errico" che condussero all'errata conclusione che la servitù di scolo delle acque non sarebbe stata aggravata dalle opere di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione dunque risulterebbe errata, giacché "viola al tempo stesso" gli articoli 2043 c.c. e 360, primo comma, n.5 c.p.c. 8.2 Questo motivo si nutre della estrapolazione artificiale di una tessera del mosaico motivazionale, e comunque integra un'ennesima censura direttamente fattuale, che si tenta di schermare con il riferimento, al contempo, agli articoli, 9 2043 c.c. e 360, primo comma, n.5 c.p.c., asserendo quindi la sussistenza - palesemente inammissibile - nella medesima censura al contempo della violazione di diritto sostanziale (articolo 2043 c.c.) e della violazione della norma che regola il contenuto motivazionale in punto di accertamento del fatto (articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.). 9. Il ricorso, dunque, non può essere accolto perché patisce inammissibilità. La profonda divergenza cui sono giunte le decisioni dei due giudici di merito pur sulla base delle medesime due consulenze tecniche d'ufficio, e altresì la peculiarità e, appunto, complessità anche tecnica della vicenda giustificano quali esternate gravi ed eccezionali ragioni (cfr. da ultimo, ex multis, Cass. sez. 5, ord. 24 gennaio 2022 n. 1950) la compensazione delle spese. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 16226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris