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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 37132/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza n. 1/2024 di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 1/2024 del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, rilevato che l'imputato risulta assente nel processo di primo grado, che con l'atto di appello il difensore non ha depositato né la prescritta procura speciale, né alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello, considerato che tale omissione è prevista a pena di inammissibilità, affermata l'applicabilità, nel caso di specie, del disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 luglio 2023 (contestualmente ordinando l'esecuzione del provvedimento impugnato) con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo," in via preliminare di rito", lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..

Lamenta la difesa l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui dava legittimamente atto che "l'imputato nel processo di primo grado risulta assente, sicché trova applicazione nel caso di specie il disposto della comma 1 quater dell'art. 581 c.p.p." secondo il quale con l'atto di impugnazione del difensore è depositato a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Rileva che la disposizione di che trattasi è entrata in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2022, e che, se vero che l'appello è stato proposto il 13 luglio 2023, è tuttavia relativo a procedimento già pendente sin dal 2018, il che legittimerebbe l'applicazione nel caso di specie della disciplina più favorevole, ex art. 2, comma 4, cod. pen.; che Ismail aveva conferito specifica procura ad impugnare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8724/2023, depositata il 31 maggio 2023, con relativa dichiarazione di elezione di domicilio appositamente rilasciata, il 4 luglio 2023, come da nomina, procura speciale e dichiarazione di elezione di domicilio allegata al ricorso per cassazione ("quivi allegata sub doc 1", come si legge al primo rigo del ricorso per cassazione).

Invoca l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per la decisione per i motivi esposti e per quello di cui al secondo motivo.2.2.

Con il secondo, "in via preliminare di merito", lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art. 157 cod.pen..

Rileva la difesa che la dichiarata inammissibilità dell'appello ha impedito alla corte meneghina di valutare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione per quanto concerne i fatti relativi all'anno 2013, "maturata complessivamente in data 31 dicembre 2023, ma, per ogni singolo episodio 31.1.03, 30.04.2013, 31.05.2013, 30.06.2023, maturati addirittura pima dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Deduce che ciò integra motivo di ricorso consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., per violazione dell'art. 157 cod.pen., non essendo stata dichiarata la prescrizione come sopra descritto maturata.

Invoca, alfine, in riforma della sentenza impugnata, sentenza di non doversi procedere ex art. 469 cod.proc.pen., quanto meno per i fatti di cui all'anno di imposta 2013 o per quei fatti antecedenti al deposito dell'atto di appello; previo annullamento della sentenza con o senza rinvio.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, richiamate le decisioni di questa Corte, Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023, Marino, non massimata, e Sez. 2, n. 4796/2024, sulla necessità del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, requisito formali della impugnazione, «pur quando l'imputato che propone l'impugnazione avesse già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico», ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova una sintetica ricostruzione delle tappe procedimentali.

Con sentenza del 29 maggio 2023 (depositata il successivo 31 maggio 2023) il Tribunale ordinario di Milano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2 D.Igs. 74/2000 e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 D.Igs. 74/2000, ordinando, per equivalente, dei beni dell'imputato fino alla concorrenza delle imposte evase.

Avverso la sentenza, con atto del 5 luglio 2023, Ismail, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello per i motivi rappresentati nel ricorso, e, per quanto qui di interesse, dichiarando di allegare "-procura speciale- e 1) copia della sentenza n. 8724/2023".Con ordinanza del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, dato atto che l'imputato risultava assente nel processo di primo grado, che trovava quindi applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen., secondo cui "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", che il difensore "non ha depositato la prescritta procura speciale, nè alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello", che tale omissione è prevista a pena di inammissibilità, ha dichiarato inammissibile l'appello.

2. Si rileva che la Corte di appello di Milano nella ordinanza avverso cui è proposto il ricorso ha attestato il mancato deposito della prescritta procura speciale, e della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello.

Tuttavia, tra gli allegati al ricorso per Cassazione, trasmessi dalla Corte di appello di Milano all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] di questa Corte, dall'indirizzo sez2. penale. ca . m ila no@giustiz iacertit, "depositati sul [OSCURATO:PERSONA] unitamente al ricorso, in data 31.01.2024" risultano: ordinanza n. 1/2024 della Corte di appello, atto di appello, dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale (artt. 96-122 c.p.p.) del 4 luglio 2023, indirizzata al Tribunale penale di Milano, nel procedimento de quo, dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale (artt. 96-122 c.p.p.) del 31 gennaio 2024, indirizzata alla Corte di appello di Milano.

Risultano, dunque, nella pregressa disponibilità della Corte di appello di Milano, sia la procura speciale con mandato ad impugnare la sentenza sia la elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2023, rilasciata dal ricorrente al difensore il 4 luglio 2023, dunque dopo la pronuncia della sentenza, atti di cui si predica la mancanza nell'ordinanza impugnata (la nota di trasmissione contiene, anche, dichiarazione di nomina e conferimento di procura speciale con medesima elezione di domicilio successivamente rilasciata, il 31.1.2024, allo stesso difensore per l'impugnazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello del 16 gennaio 2024).3.

Si rammenta che col duplice scopo di semplificare il lavoro delle cancellerie e di diminuire le probabilità che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data di udienza, il nuovo comma 1 -ter dell'art. 581 cod.proc.pen. (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Proprio nell'ottica appena vista, la riforma Cartabia ha anche aggiunto il comma 1 -quater, norma che prevede che, nel caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Si tratta di condizioni che appaiono, nella vicenda in esame, rispettate.

Si impone, pertanto, pregiudizialmente, l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

4. L'accoglimento del primo, pregiudiziale, motivo di ricorso rende ultronea la trattazione del secondo dei proposti motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza n. 1/2024 di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 1/2024 del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, rilevato che l'imputato risulta assente nel processo di primo grado, che con l'atto di appello il difensore non ha depositato né la prescritta procura speciale, né alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello, considerato che tale omissione è prevista a pena di inammissibilità, affermata l'applicabilità, nel caso di specie, del disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 luglio 2023 (contestualmente ordinando l'esecuzione del provvedimento impugnato) con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo," in via preliminare di rito", lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Lamenta la difesa l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui dava legittimamente atto che "l'imputato nel processo di primo grado risulta assente, sicché trova applicazione nel caso di specie il disposto della comma 1 quater dell'art. 581 c.p.p." secondo il quale con l'atto di impugnazione del difensore è depositato a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Rileva che la disposizione di che trattasi è entrata in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2022, e che, se vero che l'appello è stato proposto il 13 luglio 2023, è tuttavia relativo a procedimento già pendente sin dal 2018, il che legittimerebbe l'applicazione nel caso di specie della disciplina più favorevole, ex art. 2, comma 4, cod. pen.; che Ismail aveva conferito specifica procura ad impugnare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8724/2023, depositata il 31 maggio 2023, con relativa dichiarazione di elezione di domicilio appositamente rilasciata, il 4 luglio 2023, come da nomina, procura speciale e dichiarazione di elezione di domicilio allegata al ricorso per cassazione ("quivi allegata sub doc 1", come si legge al primo rigo del ricorso per cassazione). Invoca l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per la decisione per i motivi esposti e per quello di cui al secondo motivo.2.2. Con il secondo, "in via preliminare di merito", lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art. 157 cod.pen.. Rileva la difesa che la dichiarata inammissibilità dell'appello ha impedito alla corte meneghina di valutare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione per quanto concerne i fatti relativi all'anno 2013, "maturata complessivamente in data 31 dicembre 2023, ma, per ogni singolo episodio 31.1.03, 30.04.2013, 31.05.2013, 30.06.2023, maturati addirittura pima dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Deduce che ciò integra motivo di ricorso consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., per violazione dell'art. 157 cod.pen., non essendo stata dichiarata la prescrizione come sopra descritto maturata. Invoca, alfine, in riforma della sentenza impugnata, sentenza di non doversi procedere ex art. 469 cod.proc.pen., quanto meno per i fatti di cui all'anno di imposta 2013 o per quei fatti antecedenti al deposito dell'atto di appello; previo annullamento della sentenza con o senza rinvio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, richiamate le decisioni di questa Corte, Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023, Marino, non massimata, e Sez. 2, n. 4796/2024, sulla necessità del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, requisito formali della impugnazione, «pur quando l'imputato che propone l'impugnazione avesse già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico», ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova una sintetica ricostruzione delle tappe procedimentali. Con sentenza del 29 maggio 2023 (depositata il successivo 31 maggio 2023) il Tribunale ordinario di Milano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2 D.Igs. 74/2000 e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 D.Igs. 74/2000, ordinando, per equivalente, dei beni dell'imputato fino alla concorrenza delle imposte evase. Avverso la sentenza, con atto del 5 luglio 2023, Ismail, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello per i motivi rappresentati nel ricorso, e, per quanto qui di interesse, dichiarando di allegare "-procura speciale- e 1) copia della sentenza n. 8724/2023".Con ordinanza del 16 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, dato atto che l'imputato risultava assente nel processo di primo grado, che trovava quindi applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.proc.pen., secondo cui "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", che il difensore "non ha depositato la prescritta procura speciale, nè alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello", che tale omissione è prevista a pena di inammissibilità, ha dichiarato inammissibile l'appello. 2. Si rileva che la Corte di appello di Milano nella ordinanza avverso cui è proposto il ricorso ha attestato il mancato deposito della prescritta procura speciale, e della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello. Tuttavia, tra gli allegati al ricorso per Cassazione, trasmessi dalla Corte di appello di Milano all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] di questa Corte, dall'indirizzo sez2. penale. ca . m ila no@giustiz iacertit, "depositati sul [OSCURATO:PERSONA] unitamente al ricorso, in data 31.01.2024" risultano: ordinanza n. 1/2024 della Corte di appello, atto di appello, dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale (artt. 96-122 c.p.p.) del 4 luglio 2023, indirizzata al Tribunale penale di Milano, nel procedimento de quo, dichiarazione di nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale (artt. 96-122 c.p.p.) del 31 gennaio 2024, indirizzata alla Corte di appello di Milano. Risultano, dunque, nella pregressa disponibilità della Corte di appello di Milano, sia la procura speciale con mandato ad impugnare la sentenza sia la elezione di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2023, rilasciata dal ricorrente al difensore il 4 luglio 2023, dunque dopo la pronuncia della sentenza, atti di cui si predica la mancanza nell'ordinanza impugnata (la nota di trasmissione contiene, anche, dichiarazione di nomina e conferimento di procura speciale con medesima elezione di domicilio successivamente rilasciata, il 31.1.2024, allo stesso difensore per l'impugnazione della ordinanza di inammissibilità dell'appello del 16 gennaio 2024).3. Si rammenta che col duplice scopo di semplificare il lavoro delle cancellerie e di diminuire le probabilità che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di soggetti non effettivamente a conoscenza della data di udienza, il nuovo comma 1 -ter dell'art. 581 cod.proc.pen. (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Proprio nell'ottica appena vista, la riforma Cartabia ha anche aggiunto il comma 1 -quater, norma che prevede che, nel caso di imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Si tratta di condizioni che appaiono, nella vicenda in esame, rispettate. Si impone, pertanto, pregiudizialmente, l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. 4. L'accoglimento del primo, pregiudiziale, motivo di ricorso rende ultronea la trattazione del secondo dei proposti motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli at
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