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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 31818/2021

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27468-2014 proposto da: 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata 3952 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 322, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - sul ricorso 12880-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 322, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso le sentenze n. 3170/2014 e n. 781/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositate il 16/05/2014 ed il 04/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3170/2014, depositata il 16.6.2014, non notificata, nonché della sentenza della stessa CTR n. 781/2015, depositata il 4.3.2015 e notificata il 13.3.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore delle cause, cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso avviso di accertamento -relativo all'anno 2007- con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava un maggior reddito di lavoro autonomo, un maggior reddito imponibile sia ai fini Iva sia ai fini Irap; l'avviso traeva origine dalla verifica effettuata dalla G. di F. nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel cui libro paga risultavano diversi dipendenti, tra cui la predetta Hervato, che in realtà - come emerso per effetto della successiva attività istruttoria posta in essere- tali non erano, dovendosi gli stessi qualificare quali intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi.

Nel contraddittorio tra le parti, la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era riformata dalla CTR con la ricordata sentenza n. 3170/2014. - Tale sentenza era impugnata dalla contribuente con ricorso per revocazione (notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che era accolto dalla CTR (sentenza n. 781/2015) - Per la cassazione della sentenza n. 3170/2014, la contribuente propone ricorso (in data 11.11.2014) -recante il n. 27468/2014- al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione della sentenza n. 781/2015, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso -recante il n. 12880/2015- al quale resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che - In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi n. 27468/2014 e n. 12880/2015 sotto il primo; si tratta di ricorsi connessi, il cui esame, congiunto, deve prendere le mosse dal più recente -avente ad oggetto la i sentenza resa in sede di revocazione- perché logicamente precede l'altro, del quale condiziona la definizione a seconda dell'esito del relativo giudizio.

Ciò premesso, si premette che il ricorso n. 12880/2015 consta di un unico motivo che reca: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c." Deduce la ricorrente l'erroneità della sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che la presunta datrice di lavoro era di fatto una società non operativa, priva di uffici, di utenze telefoniche ed elettriche, di qualsivoglia struttura organizzativa; la CTR ha attribuito -errando- rilevanza probatoria alla documentazione probatoria prodotta dalla contribuente, senza considerare le dichiarazioni della stessa interessata, che avvalorano la qualificazione di lavoro autonomo dato dall'Ufficio; conclude -l'Agenzia ricorrente- ribadendo che i presunti lavoratori dipendenti erano "convinti, in effetti, di avere un contratto a tempo determinato non con la [OSCURATO:PERSONA] srl ma con la [OSCURATO:SOCIETA]: tale era la società che....li aveva contattati per la proposta di lavoro; tale era la società a cui erano intestate le copie commissione e presso la cui sede venivano consegnati i rapporti provvisionali e ritirate le buste paga e gli stipendi; tale, infine, risultava essere la società emittente di assegni bancari contenenti i pagamenti dei lavoratori che, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] srl venivano girati ai falsi dipendenti.".

Il ricorso non è fondato.

Non sussiste il vizio motivazionale denunciato, atteso che la sentenza è compiutamente motivata: la CTR dedica infatti l'ultima parte della penultima pagina della sentenza e la prima parte della pagina successiva alla fase rescindente del giudizio revocatorio, senza che tale fase trovi nell'odierno ricorso censura di sorta, dal momento che la ricorrente si diffonde a lamentare l'erroneità della decisione con esclusivo riferimento alla fase rescissoria.- Conclusivamente, il rigetto del ricorso n. 12880/2015 determina il venir meno dell'interesse della parte al ricorso n. 27468/2014 con conseguente giudizio di inammissibilità dello stesso.

P. Q. M. Rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate nel giudizio n. 12880/2015 e dichiara inammissibile il ricorso della contribuente nel giudizio n. 27468/2014.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in eur2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27468-2014 proposto da: 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata 3952 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 322, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - sul ricorso 12880-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 322, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso le sentenze n. 3170/2014 e n. 781/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositate il 16/05/2014 ed il 04/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3170/2014, depositata il 16.6.2014, non notificata, nonché della sentenza della stessa CTR n. 781/2015, depositata il 4.3.2015 e notificata il 13.3.2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore delle cause, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso avviso di accertamento -relativo all'anno 2007- con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava un maggior reddito di lavoro autonomo, un maggior reddito imponibile sia ai fini Iva sia ai fini Irap; l'avviso traeva origine dalla verifica effettuata dalla G. di F. nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel cui libro paga risultavano diversi dipendenti, tra cui la predetta Hervato, che in realtà - come emerso per effetto della successiva attività istruttoria posta in essere- tali non erano, dovendosi gli stessi qualificare quali intermediari del commercio e quindi lavoratori autonomi. Nel contraddittorio tra le parti, la [OSCURATO:PERSONA] di Lodi accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte dell'Ufficio, era riformata dalla CTR con la ricordata sentenza n. 3170/2014. - Tale sentenza era impugnata dalla contribuente con ricorso per revocazione (notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che era accolto dalla CTR (sentenza n. 781/2015) - Per la cassazione della sentenza n. 3170/2014, la contribuente propone ricorso (in data 11.11.2014) -recante il n. 27468/2014- al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Per la cassazione della sentenza n. 781/2015, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso -recante il n. 12880/2015- al quale resiste con controricorso la contribuente. Considerato che - In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi n. 27468/2014 e n. 12880/2015 sotto il primo; si tratta di ricorsi connessi, il cui esame, congiunto, deve prendere le mosse dal più recente -avente ad oggetto la i sentenza resa in sede di revocazione- perché logicamente precede l'altro, del quale condiziona la definizione a seconda dell'esito del relativo giudizio. Ciò premesso, si premette che il ricorso n. 12880/2015 consta di un unico motivo che reca: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c." Deduce la ricorrente l'erroneità della sentenza impugnata per non avere la CTR considerato che la presunta datrice di lavoro era di fatto una società non operativa, priva di uffici, di utenze telefoniche ed elettriche, di qualsivoglia struttura organizzativa; la CTR ha attribuito -errando- rilevanza probatoria alla documentazione probatoria prodotta dalla contribuente, senza considerare le dichiarazioni della stessa interessata, che avvalorano la qualificazione di lavoro autonomo dato dall'Ufficio; conclude -l'Agenzia ricorrente- ribadendo che i presunti lavoratori dipendenti erano "convinti, in effetti, di avere un contratto a tempo determinato non con la [OSCURATO:PERSONA] srl ma con la [OSCURATO:SOCIETA]: tale era la società che....li aveva contattati per la proposta di lavoro; tale era la società a cui erano intestate le copie commissione e presso la cui sede venivano consegnati i rapporti provvisionali e ritirate le buste paga e gli stipendi; tale, infine, risultava essere la società emittente di assegni bancari contenenti i pagamenti dei lavoratori che, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] srl venivano girati ai falsi dipendenti.". Il ricorso non è fondato. Non sussiste il vizio motivazionale denunciato, atteso che la sentenza è compiutamente motivata: la CTR dedica infatti l'ultima parte della penultima pagina della sentenza e la prima parte della pagina successiva alla fase rescindente del giudizio revocatorio, senza che tale fase trovi nell'odierno ricorso censura di sorta, dal momento che la ricorrente si diffonde a lamentare l'erroneità della decisione con esclusivo riferimento alla fase rescissoria.- Conclusivamente, il rigetto del ricorso n. 12880/2015 determina il venir meno dell'interesse della parte al ricorso n. 27468/2014 con conseguente giudizio di inammissibilità dello stesso. P. Q. M. Rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate nel giudizio n. 12880/2015 e dichiara inammissibile il ricorso della contribuente nel giudizio n. 27468/2014. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che liquida in eur2.300,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori
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