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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27158/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'ari:. 483 cod. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA], estnsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall'ari:. 483 cod. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, poiché il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA], estnsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris