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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07741/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante, sedente in [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore diSPV [OSCURATO:SOCIETA], sedente in Milano, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceccano;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, qual mandataria diUNICREDIT S.P.A.;- intimata -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente inConegliano, e per essa la procuratrice [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedentein Conegliano, tramite la mandataria HOIST ITALIA, in persona dellegale rappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- interveniente -Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza n. 3518/2023 della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 17 maggio 2023 e notificata il 2 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del tredicifebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione datato 10.12.2012, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione all’atto di precetto notificatole in data 3.11.2012 (su istanza diUnicredit [OSCURATO:PERSONA] SpA), eccependo, come unico motivodi doglianza, la mancata notifica del titolo esecutivo (rappresentato daldecreto ingiuntivo n. 52/2010 emesso dal Tribunale di Latina in data15.1.2010).

All’esito del giudizio il Tribunale di Latina decideva la causacon sentenza depositata in data 10.04.2017, che, accogliendol’opposizione, dichiarava l’inesistenza del diritto di agire in via esecutivada parte di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello, adìta in sede di gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., accoglievail gravame, ritenendo che la notifica presso la residenza,indipendentemente da chi avesse ritirato il plico, doveva ritenersi idonea;inoltre, in via dirimente, avendo la parte appellata, odierna ricorrente,proposto opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il decretoingiuntivo, peraltro respinta, se ne doveva ricavare che la notifica fosseavvenuta, avendo in quella sede la Panici eccepito l’inefficacia del decretoin quanto appunto notificato oltre il termine di cui all’art. 644 cod. proc.civ.Ricorre la Panici in cassazione, affidandosi ad un unico motivo, illustratoda memoria, mentre resiste a mezzo di controricorso [OSCURATO:SOCIETA], rimanendo l’altra parte intimata nonostante la regolarenotifica a mezzo pec in data 18 dicembre 2023.Con apposito atto interveniva, quale rappresentante della cessionaria delcredito di SPV Project come in epigrafe specificato, [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensidell’art. 111 cod. proc. civ.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va pregiudizialmente presa in esame l’ammissibilità dell’intervento diMarte [OSCURATO:SOCIETA].

In proposito occorre rammentare che, secondo un principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il successore a titoloparticolare nel diritto controverso - sebbene non possa intervenire nelgiudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa checonsenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicaredifese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, chesono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. Sez.

U. n.23466/16; Cass., n. 5759/16; Cass. n. 10215/07) - «è tuttavia legittimatoad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causaallegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo…» (così Cass.n. 9250/17).Analogamente il successore a titolo particolare è ammesso a difendersicon controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dantecausa, nel caso in cui in cui quest’ultimo sia rimasto inerte, visto che,altrimenti, sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa delsuccessore stesso (Cass. 07/06/2016, n. 11638; 01/03/2022, n. 6774;29/12/2023, n. 36459).Nella specie, però, non ricorre tale situazione, in quanto la cedente [OSCURATO:SOCIETA] è presente nel giudizio, con rituale controricorso, dal chéconsegue l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] srl.2.Con l’unico motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ.”.Sostiene la ricorrente che il decreto ingiuntivo veniva sì notificato, manove mesi dopo la notificazione dell’atto di precetto opposto, cioè il 27agosto 2013, e ciò sarebbe pacifico.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Da tanto ricavava che la pronuncia d’appello fosse frutto di un evidentetravisamento della prova, essendo basata sull’assunto dell’avvenutanotifica del decreto cui la Panici si era opposta.

Che poi la notifica deldecreto alla Panici fosse avvenuta solo dopo quella del precetto, sarebbestato riconosciuto anche dalla controparte, nella comparsa conclusionale diprimo grado, affermando che “anche qualora l’attrice non avessepersonalmente ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo al proprioindirizzo di residenza la notifica presso la sede della società, di cuil’opponente congiuntamente al coniuge era socia, ha perfezionato lanotifica del decreto ingiuntivo anche in capo ai garanti”.2.1 Il ricorso è fondato.Va premesso che i limiti di sindacato che la censura di travisamento dellaprova incontra in sede di legittimità vanno verificati alla luce di quantoespresso da questa Corte (con la sent. Sez.

U. n. 5792/24), per cui lostesso riguarda il fatto probatorio che abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, quando, dunque, iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti.

Nel qual caso il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod.proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale: pertantonell’affermazione dell’esistenza di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure dell’inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita.Nella specie, incontrastatamente, non è mai stata prodotta una relata dinotifica presso la residenza della ricorrente prima della notifica delprecetto, asseritamente effettuata dalla controricorrente, visto che in tuttii propri atti, incluso il controricorso, l’istituto di credito dà atto che talerelata era andata smarrita presso la cancelleria fallimentare, ov’era statadepositata in vista dell’ammissione del credito al passivo della società, dicui la Panici era socia col marito.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Laddove, dunque, la Corte territoriale fa riferimento ad una notificaeffettuata presso la residenza della Panici, si riferisce di necessità ad unanotifica diversa rispetto a quella la cui assenza ha fondato l’opposizione aprecetto, e la cui mancanza, del resto, è stata accertata dal primo giudice.In effetti, la ricorrente riferisce di una notifica del decreto effettuata neisuoi confronti molti mesi dopo quella del precetto (perciò di necessità noncoincidente con quella del titolo).Ebbene, la Corte territoriale collega l’inammissibilità dell’opposizione aprecetto proprio sul fatto che nell’opposizione al decreto ingiuntivo,costituente il titolo esecutivo, la Panici si era difesa affermando l’inefficaciadel decreto stesso ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., per tardività dellanotifica medesima, dunque effettuata.Ma è pacifico ed incontrastato che l’unica opposizione a decreto ingiuntivoproposto dalla ricorrente venne proposta proprio a seguito della notificadel decreto ingiuntivo intervenuta dopo quella del precetto, notifica cherisulta dalla sent. n. 1259/17 del Tribunale di Roma essere stata notificatain data 27 agosto 2013: e pertanto tale pronuncia disponeva la revoca deldecreto emesso il 15.1.2010, a base del precetto, quest’ultimo, comericordato, notificato il 3.11.2012.Del resto, neppure può seguirsi la tesi subordinata dell’istituto di credito,secondo cui comunque la notifica effettuata presso la sede sociale sarebbesemmai nulla, ma non inesistente.In realtà quella notifica (anteriore al precetto), per quanto si ricava anchedalla sentenza di primo grado, fu fatta solo ed esclusivamente nei riguardidella società, e non (anche) nei confronti della Panici, per quanto presso lasede sociale.Invero, nella sentenza di primo grado si legge “E’ appena il caso dievidenziare che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata nei riguardidella società [OSCURATO:SOCIETA] non può in alcun modo assumere i caratteri diuna valida notifica del medesimo atto anche nei confronti del socio”.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Dunque, appurato che la notifica originale del decreto nei confronti dellaPanici, quale socio e - quindi - quale soggetto giuridico distinto dallasocietà destinataria della sola notifica, non è mai stata prodotta edimostrata e che, invece, la Corte d’appello ha basato la sua decisionesulla notifica del decreto stesso successiva addirittura a quella delprecetto, non resta che prendere atto del travisamento da parte dellaCorte d’appello su di un fatto controverso, avendo essa confuso la notifica,avvenuta sulla base di quanto risulta dagli stessi riferimenti contenutinella sentenza impugnata dopo l’opposizione a precetto, con quella, bendiversa ed anteriore, la cui inesistenza era alla base dell’opposizione aprecetto.3.

La fondatezza del ricorso determina la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversacomposizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese relative algiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì allaliquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il tredici febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante, sedente in [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore diSPV [OSCURATO:SOCIETA], sedente in Milano, con avv. [OSCURATO:PERSONA]Ceccano;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, qual mandataria diUNICREDIT S.P.A.;- intimata -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente inConegliano, e per essa la procuratrice [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedentein Conegliano, tramite la mandataria HOIST ITALIA, in persona dellegale rappresentante, sedente in Roma, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- interveniente -Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza n. 3518/2023 della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 17 maggio 2023 e notificata il 2 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del tredicifebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione datato 10.12.2012, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione all’atto di precetto notificatole in data 3.11.2012 (su istanza diUnicredit [OSCURATO:PERSONA] SpA), eccependo, come unico motivodi doglianza, la mancata notifica del titolo esecutivo (rappresentato daldecreto ingiuntivo n. 52/2010 emesso dal Tribunale di Latina in data15.1.2010). All’esito del giudizio il Tribunale di Latina decideva la causacon sentenza depositata in data 10.04.2017, che, accogliendol’opposizione, dichiarava l’inesistenza del diritto di agire in via esecutivada parte di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello, adìta in sede di gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., accoglievail gravame, ritenendo che la notifica presso la residenza,indipendentemente da chi avesse ritirato il plico, doveva ritenersi idonea;inoltre, in via dirimente, avendo la parte appellata, odierna ricorrente,proposto opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il decretoingiuntivo, peraltro respinta, se ne doveva ricavare che la notifica fosseavvenuta, avendo in quella sede la Panici eccepito l’inefficacia del decretoin quanto appunto notificato oltre il termine di cui all’art. 644 cod. proc.civ.Ricorre la Panici in cassazione, affidandosi ad un unico motivo, illustratoda memoria, mentre resiste a mezzo di controricorso [OSCURATO:SOCIETA], rimanendo l’altra parte intimata nonostante la regolarenotifica a mezzo pec in data 18 dicembre 2023.Con apposito atto interveniva, quale rappresentante della cessionaria delcredito di SPV Project come in epigrafe specificato, [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensidell’art. 111 cod. proc. civ.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va pregiudizialmente presa in esame l’ammissibilità dell’intervento diMarte [OSCURATO:SOCIETA]. In proposito occorre rammentare che, secondo un principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il successore a titoloparticolare nel diritto controverso - sebbene non possa intervenire nelgiudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa checonsenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicaredifese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, chesono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. Sez. U. n.23466/16; Cass., n. 5759/16; Cass. n. 10215/07) - «è tuttavia legittimatoad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causaallegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo…» (così Cass.n. 9250/17).Analogamente il successore a titolo particolare è ammesso a difendersicon controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dantecausa, nel caso in cui in cui quest’ultimo sia rimasto inerte, visto che,altrimenti, sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa delsuccessore stesso (Cass. 07/06/2016, n. 11638; 01/03/2022, n. 6774;29/12/2023, n. 36459).Nella specie, però, non ricorre tale situazione, in quanto la cedente [OSCURATO:SOCIETA] è presente nel giudizio, con rituale controricorso, dal chéconsegue l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] srl.2.Con l’unico motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ.”.Sostiene la ricorrente che il decreto ingiuntivo veniva sì notificato, manove mesi dopo la notificazione dell’atto di precetto opposto, cioè il 27agosto 2013, e ciò sarebbe pacifico.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Da tanto ricavava che la pronuncia d’appello fosse frutto di un evidentetravisamento della prova, essendo basata sull’assunto dell’avvenutanotifica del decreto cui la Panici si era opposta. Che poi la notifica deldecreto alla Panici fosse avvenuta solo dopo quella del precetto, sarebbestato riconosciuto anche dalla controparte, nella comparsa conclusionale diprimo grado, affermando che “anche qualora l’attrice non avessepersonalmente ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo al proprioindirizzo di residenza la notifica presso la sede della società, di cuil’opponente congiuntamente al coniuge era socia, ha perfezionato lanotifica del decreto ingiuntivo anche in capo ai garanti”.2.1 Il ricorso è fondato.Va premesso che i limiti di sindacato che la censura di travisamento dellaprova incontra in sede di legittimità vanno verificati alla luce di quantoespresso da questa Corte (con la sent. Sez. U. n. 5792/24), per cui lostesso riguarda il fatto probatorio che abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, quando, dunque, iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti. Nel qual caso il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod.proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale: pertantonell’affermazione dell’esistenza di un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure dell’inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita.Nella specie, incontrastatamente, non è mai stata prodotta una relata dinotifica presso la residenza della ricorrente prima della notifica delprecetto, asseritamente effettuata dalla controricorrente, visto che in tuttii propri atti, incluso il controricorso, l’istituto di credito dà atto che talerelata era andata smarrita presso la cancelleria fallimentare, ov’era statadepositata in vista dell’ammissione del credito al passivo della società, dicui la Panici era socia col marito.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Laddove, dunque, la Corte territoriale fa riferimento ad una notificaeffettuata presso la residenza della Panici, si riferisce di necessità ad unanotifica diversa rispetto a quella la cui assenza ha fondato l’opposizione aprecetto, e la cui mancanza, del resto, è stata accertata dal primo giudice.In effetti, la ricorrente riferisce di una notifica del decreto effettuata neisuoi confronti molti mesi dopo quella del precetto (perciò di necessità noncoincidente con quella del titolo).Ebbene, la Corte territoriale collega l’inammissibilità dell’opposizione aprecetto proprio sul fatto che nell’opposizione al decreto ingiuntivo,costituente il titolo esecutivo, la Panici si era difesa affermando l’inefficaciadel decreto stesso ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., per tardività dellanotifica medesima, dunque effettuata.Ma è pacifico ed incontrastato che l’unica opposizione a decreto ingiuntivoproposto dalla ricorrente venne proposta proprio a seguito della notificadel decreto ingiuntivo intervenuta dopo quella del precetto, notifica cherisulta dalla sent. n. 1259/17 del Tribunale di Roma essere stata notificatain data 27 agosto 2013: e pertanto tale pronuncia disponeva la revoca deldecreto emesso il 15.1.2010, a base del precetto, quest’ultimo, comericordato, notificato il 3.11.2012.Del resto, neppure può seguirsi la tesi subordinata dell’istituto di credito,secondo cui comunque la notifica effettuata presso la sede sociale sarebbesemmai nulla, ma non inesistente.In realtà quella notifica (anteriore al precetto), per quanto si ricava anchedalla sentenza di primo grado, fu fatta solo ed esclusivamente nei riguardidella società, e non (anche) nei confronti della Panici, per quanto presso lasede sociale.Invero, nella sentenza di primo grado si legge “E’ appena il caso dievidenziare che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata nei riguardidella società [OSCURATO:SOCIETA] non può in alcun modo assumere i caratteri diuna valida notifica del medesimo atto anche nei confronti del socio”.Numero registro generale 23/2024Numero sezionale 592/2026Numero di raccolta generale 7741/2026Data pubblicazione 30/03/2026Dunque, appurato che la notifica originale del decreto nei confronti dellaPanici, quale socio e - quindi - quale soggetto giuridico distinto dallasocietà destinataria della sola notifica, non è mai stata prodotta edimostrata e che, invece, la Corte d’appello ha basato la sua decisionesulla notifica del decreto stesso successiva addirittura a quella delprecetto, non resta che prendere atto del travisamento da parte dellaCorte d’appello su di un fatto controverso, avendo essa confuso la notifica,avvenuta sulla base di quanto risulta dagli stessi riferimenti contenutinella sentenza impugnata dopo l’opposizione a precetto, con quella, bendiversa ed anteriore, la cui inesistenza era alla base dell’opposizione aprecetto.3. La fondatezza del ricorso determina la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversacomposizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese relative algiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì allaliquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il tredici febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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