CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 02791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Forlì riducendo la pena in relazione al delitto previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. per alterazione dei dati della targa della autovettura [OSCURATO:PERSONA] mediante apposizione di nastro adesivo; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto innocua la condotta falsificatoria o tentata del ricorrente - è reiterativo e ha già ricevuto congrua risposta da parte della Corte di appello ; che ha correttamente ritenuto che il delitto di falso è di mero pericolo e non richiede il verificarsi di un danno effettivo, cosicché la circostanza che l'apposizione del nastro adesivo sia stata percepita dalla polizia giudiziaria non ha interrotto ?a condotta - dal che l'esclusione del tentativo - né tantomeno può da ciò può farsi derivare la innocuità del falso, che si rinviene solo in caso di inidoneità assoluta del falso a ingannare la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Rv. 261812 - 01). Inoltre, la Corte territoriale osserva come non solo gli agenti di polizia giudiziaria, che videro l'appostazione del nastro adesivo, fossero destinatari della alterazione, ma anche i rilevatori di targhe come altri addetti alla sicurezza stradale. In sostanza il motivo è reiterativo, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti • argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglière estensore Il P