CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Taranto, dal 4/02/2021 sino al 13/12/2023, data nella quale l'imputato era stato assolto in grado di appello, con sentenza divenuta irrevocabile, per non avere commesso il fatto in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art. 416-bis, commi 1,2,4 e 5, cod. pen. La Corte d'Appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con dolo o colpa grave; ciò dopo avere integralmente riportato i più 1essenziali passaggi motivazionali della sentenza di assoluzione nei quali era stato dato atto dell'assenza della prova certa in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale. Ha quindi ritenuto che la sentenza di assoluzione non avesse escluso il gravitare dell'istante in contesti di natura criminale con le conseguenti frequentazioni, specificamente con il clan riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sia con il titolare e sia con altri esponenti; rilevando come le conversazioni intercettate dimostrassero comunque plurimi contatti del [OSCURATO:PERSONA] con l'uomo di massima fiducia del capo della consorteria criminale, in occasione dei quali l'istante si era lamentato di non essere preso nella dovuta considerazione da altri soggetti dai quali pretendeva di essere rispettato; ha quindi ritenuto che tali frequentazioni si ponessero in rapporto sinergico con la detenzione sofferta, giustificando il rigetto del ricorso. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto - in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. - l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art.314 cod. proc. pen. e con specifico riferimento alla valutazione del grado della colpa attribuita alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], ovvero alla sua asserita responsabilità concausale. Si deduce che l'ordinanza di applicazione della misura cautelare non aveva adottato le adeguate regole di giudizio in tema di valutazione della prova indiziaria, perché aveva limitato lo scrutinio alla mera analisi atomistica dei singoli indizi, omettendo di procedere ad una valutazione complessiva degli elementi di prova al fine di giungere ad un giudizio d'insieme. Il motivo, dunque, espone le circostanze emerse in sede cautelare e sviluppa considerazioni critiche sulle valutazioni poste a sostegno dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Inoltre, l'ordinanza oggi impugnata aveva illegittimamente orientato il proprio giudizio in senso negativo, di connivenza, relativamente alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], gestore di un piccolo chiosco sulla litoranea, che si era limitato a lamentare il comportamento non rispettoso di alcuni giovani. Difettava, dunque, la prova che la condotta potesse in effetti ritenersi di grado grave, connotata cioè da evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza e quindi di macroscopica rilevanza con riferimento alla ipotizzata affiliazione al clan mafioso e tale da risultare sinergica rispetto alla adozione della misura cautelare. 2Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione circa l'incidenza della affermata condotta gravemente colposa del [OSCURATO:PERSONA] ai fini del mantenimento della misura cautelare. In data 11 dicembre 2025 è stato depositato altro ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], basato su un motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione e con riserva di deposito di motivi nuovi. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato memoria illustrativa, contenente motivi aggiunti, così sintetizzati: 1) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. - Erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente una colpa grave ostativa all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ampliando indebitamente il significato dell'art. 314 c.p.p. In particolare, la decisione: non individua una condotta concretamente e macroscopicamente imprudente o negligente; omette di accertare un nesso eziologico diretto e determinante tra la condotta ascritta e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; non valuta la prevedibilità ex anta dell'intervento restrittivo quale conseguenza del comportamento attribuito all'istante. La motivazione si fonda su una valutazione presuntiva e oggettiva della condotta, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la colpa grave non può identificarsi in una mera imprudenza né in comportamenti solo indirettamente rilevanti. Ne deriva un errore di diritto, con violazione degli artt. 314 cod.proc.pen., 25 Cost. e 1 cod.pen., avendo il giudice esteso illegittimamente l'ambito della clausola ostativa e snaturato la funzione costituzionale dell'equa riparazione. 2) Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. - Manifesta illogicità e motivazione apparente. L'ordinanza impugnata è affetta da manifesta illogicità e motivazione apparente, avendo la Corte omesso di motivare su un punto decisivo: l'effettiva incidenza causale della condotta dell'istante sul mantenimento della custodia cautelare. La Corte si limita ad affermazioni assertive sulla colpa grave, senza: spiegare se e come la condotta abbia inciso sulla protrazione della misura; verificare se, in assenza di tale condotta, la misura sarebbe stata revocata; dimostrare un rapporto causale diretto e concreto. In particolare, viene valorizzata una "frequentazione ambigua" quale presupposto della colpa grave, trasformando una mera circostanza relazionale lecita in una presunzione di responsabilità qualificata, in violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e degli artt. 13 e 24 Cost. L'illogicità risulta aggravata dal contrasto con la sentenza assolutoria che esclude la partecipazione dell'istante 3 puall'associazione mafiosa, riducendo i fatti a mera contiguità ambientale. L'ordinanza, così motivata, introduce una responsabilità per mera connivenza passiva, estranea alla nozione di colpa grave e incompatibile con la natura eccezionale della clausola ostativa, imponendo l'annullamento con rinvio. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di entrambi i ricorsi, compresi quelli aggiunti, per la loro stretta connessione, meritano di essere trattati congiuntamente. 3. Le censure operano una contestazione dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo rappresentata dalla colpa grave del ricorrente, in relazione al disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Sul piano generale, va premesso che la già menzionata condizione ostativa deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale, in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, 3/6/2010, n. 34656, RV. 248074; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, 263197; Sez. 3, 5/7/2022, n.28012, PV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 5/2/2019, n.27548, RV. 276458). 4. Deve, altresì, essere ricordato, quanto alla struttura del giudizio di riparazione, che (Sez. Un., 13/12/1995, n.43 (dep.1996), RV. 203638), a differenza dell'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, il giudice della riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, 4sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sonc) poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, 10/06/2010, n.27397, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). 5. Compito del giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, è valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione cori rapporto di causa ad effetto (Sez. Un., 27/5/2010, n.32383, RV. 247664). 5. Altresì - e in relazione a profilo strettamente attinente ai caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 4, 18/12/2014 n.8914/2015; Rv. 262436; Sez. 4, 21/11/2018, n. 53361, Rv. 274498; Sez. 4, 28/9/2021, n. 850/2022, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali 5valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n. 48311, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, RV. 276458). 6. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all'applicazione del medesimo; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso A A. a dare causa "atirA custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di con-causalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Rv. 2209840). 7. La Corte d'appello, nel caso di specie, ha richiamato il contenuto delle intercettazioni, il cui significato non risulta sconfessato in sede di cognizione, soffermandosi in particolare su alcune conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], soggetto di primo piano e uomo di stretta fiducia del vertice della consorteria criminale, [OSCURATO:PERSONA]. In tali dialoghi, il [OSCURATO:PERSONA] manifestava il proprio malcontento per non essere adeguatamente considerato da altri sodali ovvero rivendicava di avere gestito e risolto determinate situazioni senza informarne lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 8. La motivazione (pagg. 5 e 6) valorizza, inoltre, la prossimità del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], comprovata non solo dal tenore delle captazioni, ma anche da incontri diretti e sottolinea la piena consapevolezza della caratura criminale del gruppo di persone frequentate, desunto dalla presenza del ricorrente in aula, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione della pronuncia della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], decisione che confermava la condanna alla pena di trent'anni di reclusione. 9. Il complesso dei comportamenti ascritti al ricorrente delinea, dunque, una situazione obiettiva e consapevole di contiguità con esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA], 6contiguità che, secondo un criterio di normalità, è idonea a evocare la partecipazione al sodalizio criminoso, giustificando l'adozione e il mantenimento del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 3099 del 3 novembre 2010, dep. 2011, Rv. 249333). Nel caso concreto, alla luce delle circostanze fattuali puntualmente evidenziate dalla Corte distrettuale e non escluse in sede di cognizione, e segnatamente dell'interesse manifestato dal ricorrente per vicende interne al sodalizio e della accertata vicinanza a soggetti intranei con ruoli apicali, risulta evidente che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole dell'attività illecita nel cui contesto è apparso coinvolto. La rivendicazione, da parte del ricorrente, del riconoscimento da parte del gruppo criminale della rilevanza della propria figura, in un contesto di condotte altrui ritenuti irriverenti, può assumere i connotati della condotta ostativa all'attribuzione del diritto alla riparazione, collocandosi nell'alveo delle ipotesi cui la giurisprudenza di legittimità riconnette tale efficacia. 10. Ne consegue che non può ritenersi illogico né carente sul piano motivazionale il giudizio di sussistenza della colpa grave, atteso che la valutazione deve essere compiuta ex ante e che i fatti sopra richiamati non sono stati esclusi, nella loro materialità, dal giudice penale. La Corte distrettuale si è, dunque, conformata a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione congrua e logicamente coerente, nonché nel rispetto della disciplina applicabile, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] abbia concretamente contribuito a determinare la rappresentazione di un coinvolgimento illecito, dalla quale è derivata, in rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamente patita durante tutto il periodo in cui ha avuto efficacia. Deve quindi ritenersi immune dai denunciati vizi di illogicità e di violazione di legge la valutazione del giudice della riparazione in ordine alla valenza concausale tra tali frequentazioni e la detenzione subita. 11. È priva di fondamento, infine, la censura relativa all'assenza di motivazione sulla permanenza della condotta ostativa durante l'intero periodo cautelato. La Corte territoriale ben ha evidenziato come proprio la latente e significativa relazione tra l'istante e gli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] abbia caratterizzato la posizione del primo. Solo il vaglio del giudizio di cognizione, sulla base della disamina approfondita che le è propria, ha determinato il definitivo accertamento dell'assenza dei presupposti richiesti per l'integrazione della fattispecie associativa di stampo mafioso oggetto di contestazione, ma ciò, per quanto si è sopra chiarito, non intacca minimamente la rilevanza almeno 7gravemente colposa delle frequentazioni ambigue determinanti sul piano del giudizio di riparazione. 12. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i P.Q.MIl Co igliere estensore Il PresidenteDANI A [OSCURATO:PERSONA] pyELE DI 19ALVO /( DEPOSITATO; IL F MON/5n! DIZIARIO Dott.ssa Ire tendo 8