CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 41941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01M4EFI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato perché tardivo; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione della disciplina processuale relativa ai termini di impugnazione, è manifestamente infondato in quanto le deduzioni sono in palese contrasto con il dato normativo. La notifica dell'avviso di deposito della sentenza è prevista dall'art. 548, comma 2, cod. pen. solo nell'ipotesi in cui il deposito sia successivo alla scadenza dei termini individuati dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. pen. Nel caso di specie, la sentenza è stata depositata il 7 febbraio 2020, entro il termine di 30 giorni indicato per il deposito della motivazione (che sarebbero decorsi il 4 marzo 2020); ne consegue che non era dovuto nessun avviso ex art.548 cod. proc. pen. Né l'assenza dell'imputato nel giudizio comporta una deroga alla suddetta disciplina. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di giudizio abbreviato, ha precisato che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, Rv. 278552 — 01). La Corte territoriale ha correttamente rilevato la tardività dell'atto di appello, depositato il 17 novembre 2020 a fronte della scadenza del termine di impugnazione in data 26 giugno 2020 (individuato tenendo conto dei 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il C nsigliere estensore Il P