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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05440/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN'N.

Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Brescia ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16, comma 5, D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale nona avrebbe adeguatamente valutato e considerato le condizioni di salute del condannato e, pertanto, non avrebbe bilanciato le esigenze di rieducazione della pena con quelle di sicurezza pubblica; Rilevato che dagli atti risulta che il 9/11/2023 il condannato è stato scarcerato e che l'espulsione è stata eseguita in pari data; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN'N. Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Brescia ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16, comma 5, D.Lvo 286/1998; Rilevato che con il motivo di ricorso si deduce la violazione e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale nona avrebbe adeguatamente valutato e considerato le condizioni di salute del condannato e, pertanto, non avrebbe bilanciato le esigenze di rieducazione della pena con quelle di sicurezza pubblica; Rilevato che dagli atti risulta che il 9/11/2023 il condannato è stato scarcerato e che l'espulsione è stata eseguita in pari data; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i