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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19353/2026

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o tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore eDi [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2924/2024depositata il 27/06/2027.Numero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]., deducendo di averaffidato a quest’ultima la spedizione di un plico, mai recapitato alladestinataria, così perdendo la possibilità di partecipare ad una garad’appalto per il servizio di manutenzione di opere civili in Perugia.

L’attricechiedeva pertanto l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dellospedizioniere e la condanna al risarcimento dei danni.

La convenuta sicostituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiamava incausa la [OSCURATO:PERSONA] (GLS) cui era stata da lei affidata laspedizione e questa chiedeva l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. licenziataria del marchio GLS.Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della sottrazione dellaproduzione documentale dell’attrice dalla cassaforte del Tribunale, ilfascicolo veniva solo parzialmente ricostruito.

Il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere rigettava le domande della [OSCURATO:PERSONA] per carenza diprova, rilevando la mancata produzione del bando di gara e l’impossibilitàdi accertare i presupposti per la partecipazione dell’attrice alla proceduraselettiva, compensando le spese di lite.Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello con unicomotivo, insistendo per la declaratoria di inadempimento contrattuale e perla condanna al risarcimento dei danni.

Le appellate resistevano algravame, sollevando eccezioni preliminari e domande subordinate.La Corte d’appello riteneva parzialmente fondato il gravame, affermandola legittimazione passiva esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ItalyS.p.A. e la sua responsabilità, di natura extracontrattuale, per l’erroneorecapito del plico contenente la domanda di partecipazione alla garaNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026d’appalto; escludeva ogni responsabilità della Gierre e della Argo,risultando il fatto dannoso ascrivibile alla filiera organizzativa facente capoalla GLS.

Quanto al danno, la corte territoriale escludeva la provadell’immediata aggiudicazione dell’appalto, ma ravvisava la risarcibilitàdella perdita di chance, intesa come seria e concreta possibilità dipartecipare utilmente alla gara, autonomamente valutabile sul pianopatrimoniale.

In applicazione di criteri equitativi, tenuto conto del valoredell’appalto e delle circostanze del fatto, liquidava il danno nella misura dieuro 25.000, con conseguente parziale riforma della sentenza di primogrado condannando la GLS al relativo pagamento.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria diGierr s.a.s., cancellata dal Registro delle Imprese sono rimaste intimate.memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».Deduce che nell’ambito del franchising sussiste indipendenza e autonomiadelle parti del rapporto e che per poter affermarsi la responsabilità delconcedente (franchisor) è necessario che il terzo abbia confidatoincolpevolmente nel fatto che il soggetto con cui ha trattato (franchisee)fosse una mera diramazione del franchisor.

La corte territoriale non haconsiderato che nella specie non poteva certamente ritenersi che la Piconeavesse fatto affidamento sulla circostanza di aver concluso il contratto diNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026trasporto con GLS Italy poiché tale contratto era stato concluso per iltramite dello spedizioniere Gierre con il franchisee Argo.

Alcun rapportodiretto vi era dunque mai stato nella fase prenegoziale tra la [OSCURATO:PERSONA] ed ilvettore Argo al quale la Gierre aveva commissionato il trasporto del plico eneppure vi era stato tra la [OSCURATO:PERSONA]/Gierre e la GLS Italy.Il motivo è inammissibile.Esso è dedotto quale omesso esame di fatto decisivo e dunque èriconducibile al vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c..Si osserva tuttavia che la citata norma prevede l'"omesso esame" comeriferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto,risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censureirritualmente formulate. (Cass. n.2268/2022).Nella specie la ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur avendo datotramite dello spedizioniere Gierre con il franchisee Argo, ha ritenuto chePicone [OSCURATO:SOCIETA] abbia fatto affidamento sull’impresa del franchisor GLS.Il motivo allora, dopo avere svolto considerazioni in iure sul rilievodell’affidamento in vicende analoghe a quelle di cui è causa, postula chetale affidamento si sarebbe dovuto escludere sulla base della valutazionedelle circostanze del caso specifico.La censura non rispetta i criteri di cui a Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del2014 per evidenziare il vizio denunciato.Infatti “il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ.concerne, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) odagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbiaNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire chese esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integral'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando ilfatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie astrattamente rilevanti.” La parte ricorrente deve quindi“indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primocomma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.- il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale(emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli attiprocessuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadroprocessuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, ladecisività del fatto stesso.” (Cass.

S.U.n. 8053 e 8054/2014); e ciò partericorrente non ha fatto.Ed infatti nell’argomentare del motivo la ricorrente, dopo avere svoltoconsiderazioni in iure sul rilievo dell’affidamento in vicende come quelle dicui è causa, finisce per postulare che nella specie l’affidamento si sarebbedovuto escludere sulla base della valutazione di una serie di circostanzefattuali che indica.

Si duole, in realtà, del fatto che la corte territoriale nonabbia apprezzato correttamente i fatti storici riportati ed oggetto didiscussione che avrebbero dovuto escludere un affidamento dellacommittente nei confronti di GLS.

Non si verte allora in tema di omessoesame del rapporto intercorso tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda(che appunto risulta dal testo della sentenza impugnata), ma si sollecita,in realtà, una rivalutazione della quaestio facti, al di là di quantoconsentito vigente il n. 5 dell’art.360 c.p.c..Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «violazione e/o falsaapplicazione degli art. 2043 e/o 2049 cod. civ. in relazione all’art. 1 legge6 maggio 2004, n. 129».Numero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026Assume che il giudice del gravame ha ritenuto sussistere unaresponsabilità aquiliana in capo alla GLS Italy, per avere omesso ognicontrollo e vigilanza sull’operato della società licenziataria di Perugia, AN,colpevole della mancata consegna del plico al corretto indirizzo.

Evidenzia,da un lato, che la responsabilità affermata in capo al franchisor non puòessere oggettiva, ma è necessario che venga fornita, da parte di chi lainvoca, la prova della colpa attribuibile in concreto al franchisor, nonravvisabile nella mera situazione di apparenza basata sulla spendita delnome del franchisor o sull’utilizzo dei suoi segni distintivi da parte delfranchisee, né sull’appartenenza del secondo alla rete commerciale delprimo.

Da altro lato la corte territoriale non ha dato conto della normaviolata a fondamento della responsabilità extracontrattuale affermata.Il motivo merita accoglimento.La doglianza svolta con riferimento alla violazione di legge (art.2043 e2049 c.c.) sollecita la verifica della corretta sussunzione della fattispecienell’ambito delle regole della responsabilità extracontrattuale.Ebbene, questa sussunzione non appare spiegata con una motivazioneesprimente la ragione giuridica della riconosciuta responsabilitàextracontrattuale.La corte territoriale in merito si è così espressa: Si osserva per contro come il danneggiato sia estraneo allaregolamentazione del rapporto tra la GLS e la licenziataria del marchiodella cui attività, del resto utilizzando il marchio GLS, quest’ultima traeva.In altri termini, posta la esigenza di tutela del terzo consumatore in buonafede, nella specie l’appellante, non è opponibile al danneggiato lacircostanza che la licenziataria conservava la autonomia prevista nelcontratto di franchising, che certo non esimeva la GLS da ogni controllo evigilanza sulla detta licenziataria, cui aveva consentito di entrare a farparte della propria catena distributiva.

La prospettazione a fondamentoNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'originaria citazione – non priva di riferimenti al rapporto tra Gierr eGLS, nonché alle richieste di risarcimento rivolte anche a quest’ultima –rafforza – ferma la esclusione, già ritenuta dal primo giudice,dell’inadempimento contrattuale da parte della Gierre - la conclusione disussistenza della responsabilità di natura extracontrattuale in capo allaGLS .Dalla motivazione svolta dal giudice del gravame non si evince in alcunmodo il percorso logico argomentativo che evidenzi giuridicamente leragioni per affermare l’esistenza dell’affidamento della [OSCURATO:PERSONA] di GLS e la conseguente responsabilità aquiliana della stessaper avere leso tale situazione.Dopo avere escluso ogni rapporto contrattuale tra le due parti (in forza delrichiamo sul punto alla sentenza del giudice di prime cure), la corteterritoriale non enuncia gli eventuali contatti intervenuti tra la danneggiatae la GLS, anche solo per effetto di documenti sottoscritti dalla prima omail scambiate con la stessa, che possano aver fondato un affidamento,non potendo essere sufficiente all’uopo la mera appartenenza delfranchisee Argo alla rete commerciale del franchisor.In buona sostanza, la motivazione risulta del tutto inesistente in iurequanto alla individuazione delle ragioni dell’affermata responsabilitàextracontrattuale, che appare affermata con una totale mancanza digiustificazioni evidenziatici della ricorrenza a carico della GLS di un illecitoaquiliano.

E, dunque, in modo del tutto apodittico, sì da evidenziarsi unasostanziale carenza di motivazione percepibile come tale in iure allastregua dell’art. 132, secondo comma., n. 4 c.p.c.La carenza motivazionale in iure si configura anche nella successivaaffermazione inerente all’elemento soggettivo della ravvisataresponsabilità aquiliana, cioè là dove la corte territoriale scrive quantosegue: Peraltro, la non contestabile ricorrenza della colpa grave, stanteNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026la evidente omessa osservanza della pur minima diligenza da parte di unsoggetto del cui operato si è avvalsa l’appellata GLS, dà luogo anzi aresponsabilità illimitata .Appare evidente l’assoluta carenza argomentativa in iure circa la ritenutacolpa grave della franchisee, funzionale naturalmente alla responsabilitàextracontrattuale.

Essa risulta affermata del tutto apoditticamente con lasola giustificazione che discenderebbe per la “evidente omessa osservanzadella pur minima diligenza da parte di un soggetto del cui operatosi èavvalsa l’appellata GLS”, senza alcuna indicazione di quali cautele ilfranchisor avrebbe dovuto assumere per evitare nel caso di specie lanegligente esecuzione dell’incarico.La sentenza dev’essere, dunque, cassata con la prescrizione alla corte dirinvio di rendere una motivazione percepibile in iure circa la configurabilitào meno della responsabilità aquiliana della GLS.L’accoglimento del secondo motivo, esonera la Corte dall’esame del terzo.Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo edassorbito il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sullespese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilprimo e assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione conrinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 23.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Sottile unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore eDi [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2924/2024depositata il 27/06/2027.Numero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]., deducendo di averaffidato a quest’ultima la spedizione di un plico, mai recapitato alladestinataria, così perdendo la possibilità di partecipare ad una garad’appalto per il servizio di manutenzione di opere civili in Perugia. L’attricechiedeva pertanto l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dellospedizioniere e la condanna al risarcimento dei danni. La convenuta sicostituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiamava incausa la [OSCURATO:PERSONA] (GLS) cui era stata da lei affidata laspedizione e questa chiedeva l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. licenziataria del marchio GLS.Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della sottrazione dellaproduzione documentale dell’attrice dalla cassaforte del Tribunale, ilfascicolo veniva solo parzialmente ricostruito. Il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere rigettava le domande della [OSCURATO:PERSONA] per carenza diprova, rilevando la mancata produzione del bando di gara e l’impossibilitàdi accertare i presupposti per la partecipazione dell’attrice alla proceduraselettiva, compensando le spese di lite.Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello con unicomotivo, insistendo per la declaratoria di inadempimento contrattuale e perla condanna al risarcimento dei danni. Le appellate resistevano algravame, sollevando eccezioni preliminari e domande subordinate.La Corte d’appello riteneva parzialmente fondato il gravame, affermandola legittimazione passiva esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ItalyS.p.A. e la sua responsabilità, di natura extracontrattuale, per l’erroneorecapito del plico contenente la domanda di partecipazione alla garaNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026d’appalto; escludeva ogni responsabilità della Gierre e della Argo,risultando il fatto dannoso ascrivibile alla filiera organizzativa facente capoalla GLS. Quanto al danno, la corte territoriale escludeva la provadell’immediata aggiudicazione dell’appalto, ma ravvisava la risarcibilitàdella perdita di chance, intesa come seria e concreta possibilità dipartecipare utilmente alla gara, autonomamente valutabile sul pianopatrimoniale. In applicazione di criteri equitativi, tenuto conto del valoredell’appalto e delle circostanze del fatto, liquidava il danno nella misura dieuro 25.000, con conseguente parziale riforma della sentenza di primogrado condannando la GLS al relativo pagamento.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandataria diGierr s.a.s., cancellata dal Registro delle Imprese sono rimaste intimate.memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».Deduce che nell’ambito del franchising sussiste indipendenza e autonomiadelle parti del rapporto e che per poter affermarsi la responsabilità delconcedente (franchisor) è necessario che il terzo abbia confidatoincolpevolmente nel fatto che il soggetto con cui ha trattato (franchisee)fosse una mera diramazione del franchisor. La corte territoriale non haconsiderato che nella specie non poteva certamente ritenersi che la Piconeavesse fatto affidamento sulla circostanza di aver concluso il contratto diNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026trasporto con GLS Italy poiché tale contratto era stato concluso per iltramite dello spedizioniere Gierre con il franchisee Argo. Alcun rapportodiretto vi era dunque mai stato nella fase prenegoziale tra la [OSCURATO:PERSONA] ed ilvettore Argo al quale la Gierre aveva commissionato il trasporto del plico eneppure vi era stato tra la [OSCURATO:PERSONA]/Gierre e la GLS Italy.Il motivo è inammissibile.Esso è dedotto quale omesso esame di fatto decisivo e dunque èriconducibile al vizio di cui all’art. 360 n.5 c.p.c..Si osserva tuttavia che la citata norma prevede l'"omesso esame" comeriferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto,risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censureirritualmente formulate. (Cass. n.2268/2022).Nella specie la ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur avendo datotramite dello spedizioniere Gierre con il franchisee Argo, ha ritenuto chePicone [OSCURATO:SOCIETA] abbia fatto affidamento sull’impresa del franchisor GLS.Il motivo allora, dopo avere svolto considerazioni in iure sul rilievodell’affidamento in vicende analoghe a quelle di cui è causa, postula chetale affidamento si sarebbe dovuto escludere sulla base della valutazionedelle circostanze del caso specifico.La censura non rispetta i criteri di cui a Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del2014 per evidenziare il vizio denunciato.Infatti “il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ.concerne, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) odagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbiaNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire chese esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integral'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando ilfatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie astrattamente rilevanti.” La parte ricorrente deve quindi“indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primocomma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.- il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale(emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli attiprocessuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadroprocessuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, ladecisività del fatto stesso.” (Cass. S.U.n. 8053 e 8054/2014); e ciò partericorrente non ha fatto.Ed infatti nell’argomentare del motivo la ricorrente, dopo avere svoltoconsiderazioni in iure sul rilievo dell’affidamento in vicende come quelle dicui è causa, finisce per postulare che nella specie l’affidamento si sarebbedovuto escludere sulla base della valutazione di una serie di circostanzefattuali che indica. Si duole, in realtà, del fatto che la corte territoriale nonabbia apprezzato correttamente i fatti storici riportati ed oggetto didiscussione che avrebbero dovuto escludere un affidamento dellacommittente nei confronti di GLS. Non si verte allora in tema di omessoesame del rapporto intercorso tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda(che appunto risulta dal testo della sentenza impugnata), ma si sollecita,in realtà, una rivalutazione della quaestio facti, al di là di quantoconsentito vigente il n. 5 dell’art.360 c.p.c..Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «violazione e/o falsaapplicazione degli art. 2043 e/o 2049 cod. civ. in relazione all’art. 1 legge6 maggio 2004, n. 129».Numero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026Assume che il giudice del gravame ha ritenuto sussistere unaresponsabilità aquiliana in capo alla GLS Italy, per avere omesso ognicontrollo e vigilanza sull’operato della società licenziataria di Perugia, AN,colpevole della mancata consegna del plico al corretto indirizzo. Evidenzia,da un lato, che la responsabilità affermata in capo al franchisor non puòessere oggettiva, ma è necessario che venga fornita, da parte di chi lainvoca, la prova della colpa attribuibile in concreto al franchisor, nonravvisabile nella mera situazione di apparenza basata sulla spendita delnome del franchisor o sull’utilizzo dei suoi segni distintivi da parte delfranchisee, né sull’appartenenza del secondo alla rete commerciale delprimo. Da altro lato la corte territoriale non ha dato conto della normaviolata a fondamento della responsabilità extracontrattuale affermata.Il motivo merita accoglimento.La doglianza svolta con riferimento alla violazione di legge (art.2043 e2049 c.c.) sollecita la verifica della corretta sussunzione della fattispecienell’ambito delle regole della responsabilità extracontrattuale.Ebbene, questa sussunzione non appare spiegata con una motivazioneesprimente la ragione giuridica della riconosciuta responsabilitàextracontrattuale.La corte territoriale in merito si è così espressa: Si osserva per contro come il danneggiato sia estraneo allaregolamentazione del rapporto tra la GLS e la licenziataria del marchiodella cui attività, del resto utilizzando il marchio GLS, quest’ultima traeva.In altri termini, posta la esigenza di tutela del terzo consumatore in buonafede, nella specie l’appellante, non è opponibile al danneggiato lacircostanza che la licenziataria conservava la autonomia prevista nelcontratto di franchising, che certo non esimeva la GLS da ogni controllo evigilanza sulla detta licenziataria, cui aveva consentito di entrare a farparte della propria catena distributiva. La prospettazione a fondamentoNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell'originaria citazione – non priva di riferimenti al rapporto tra Gierr eGLS, nonché alle richieste di risarcimento rivolte anche a quest’ultima –rafforza – ferma la esclusione, già ritenuta dal primo giudice,dell’inadempimento contrattuale da parte della Gierre - la conclusione disussistenza della responsabilità di natura extracontrattuale in capo allaGLS .Dalla motivazione svolta dal giudice del gravame non si evince in alcunmodo il percorso logico argomentativo che evidenzi giuridicamente leragioni per affermare l’esistenza dell’affidamento della [OSCURATO:PERSONA] di GLS e la conseguente responsabilità aquiliana della stessaper avere leso tale situazione.Dopo avere escluso ogni rapporto contrattuale tra le due parti (in forza delrichiamo sul punto alla sentenza del giudice di prime cure), la corteterritoriale non enuncia gli eventuali contatti intervenuti tra la danneggiatae la GLS, anche solo per effetto di documenti sottoscritti dalla prima omail scambiate con la stessa, che possano aver fondato un affidamento,non potendo essere sufficiente all’uopo la mera appartenenza delfranchisee Argo alla rete commerciale del franchisor.In buona sostanza, la motivazione risulta del tutto inesistente in iurequanto alla individuazione delle ragioni dell’affermata responsabilitàextracontrattuale, che appare affermata con una totale mancanza digiustificazioni evidenziatici della ricorrenza a carico della GLS di un illecitoaquiliano. E, dunque, in modo del tutto apodittico, sì da evidenziarsi unasostanziale carenza di motivazione percepibile come tale in iure allastregua dell’art. 132, secondo comma., n. 4 c.p.c.La carenza motivazionale in iure si configura anche nella successivaaffermazione inerente all’elemento soggettivo della ravvisataresponsabilità aquiliana, cioè là dove la corte territoriale scrive quantosegue: Peraltro, la non contestabile ricorrenza della colpa grave, stanteNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026la evidente omessa osservanza della pur minima diligenza da parte di unsoggetto del cui operato si è avvalsa l’appellata GLS, dà luogo anzi aresponsabilità illimitata .Appare evidente l’assoluta carenza argomentativa in iure circa la ritenutacolpa grave della franchisee, funzionale naturalmente alla responsabilitàextracontrattuale. Essa risulta affermata del tutto apoditticamente con lasola giustificazione che discenderebbe per la “evidente omessa osservanzadella pur minima diligenza da parte di un soggetto del cui operatosi èavvalsa l’appellata GLS”, senza alcuna indicazione di quali cautele ilfranchisor avrebbe dovuto assumere per evitare nel caso di specie lanegligente esecuzione dell’incarico.La sentenza dev’essere, dunque, cassata con la prescrizione alla corte dirinvio di rendere una motivazione percepibile in iure circa la configurabilitào meno della responsabilità aquiliana della GLS.L’accoglimento del secondo motivo, esonera la Corte dall’esame del terzo.Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo edassorbito il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sullespese del presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilprimo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione conrinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 23.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 21386/2024Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 19353/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris