CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 dicembre 2021
Cassazione n. 05248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7689-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in 3953 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 783/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2015 R.G.N. 1683/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / RG. 07689/2016 RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 9 maggio 2012 che, con riguardo a due verbali di accertamento della Direzione provinciale del lavoro di Varese del 2010 e 2011 aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione con compensazione delle spese del giudizio; con sentenza del 28/09/2015 la Corte d'appello di Milano dichiarava la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Varese confermando la statuizione di primo grado sulle spese; avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Varese è rimasta intimata; CONSIDERATO che va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta talchè deve ritenersi l'intervenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente; deve, quindi, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire; nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 dicembre 2021 Il P