CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Frosinone del 12 gennaio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi fino al settembre 2020 (capo A). [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di complici tratti in arresto e per i quali si era proceduto separatamente, aveva preso contatti con tale [OSCURATO:PERSONA], ignorando che quest'ultimo era confidente degli ufficiali di P.G. del Commissariato di Colleferro, San- tandrea Davide e [OSCURATO:PERSONA] (anche loro indagati per aver posto in essere un'operazione sotto copertura, in totale assenza dei presupposti di cui all'art. 9 L. n. 146 del 2006). [OSCURATO:PERSONA], d'accordo col Santandrea, accettava la proposta del Cruciani di oc- cultare nel territorio di Anagni un ingente quantitativo di droga in località segreta, dove lo stupefacente avrebbe dovuto essere lavorato (miscelato) in vista della futura commercializzazione. [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio del collega d'ufficio e pari grado Canali, aveva aiutato il Marianecci a predisporre il laboratorio per la lavorazione della droga all'interno di un casolare sito in Anagni (procurato dal Canali). Dopo una lunga fase di preparazione e di trattative tra il Cruciani e il Marianecci, la suddetta opera- zione si concludeva il 22 settembre 2020, allorquando il Marianecci (sempre sotto il costante controllo del Canali, del Santandrea e di altri loro colleghi) incontrava i nar- cotrafficanti romani inviati dal Cruciani presso l'uscita dell'autostrada e, insieme a questi ultimi, trasportava nel suddetto casolare di campagna il materiale per la lavo- razione e un ingente quantitativo di droga (57 kg. lordi di hashish con principio attivo di 8,7 kg. pari a quasi 350.000 dosi singole e 50 gr. di cocaina, con principio attivo di gr. 24 circa pari a 158 dosi) interamente sequestrato a seguito dell'intervento dei CC, ignari della concomitante iniziativa dei colleghi della P.S., che irrompevano all'in- terno e traevano in arresto il Marianecci ed altri cinque soggetti. Nel corso di diversi interrogatori, il Marianecci svelava la genesi dell'operazione e il ruolo svolto dai due ufficiali di P.G. ed individuava tale Simone, detto "Polpetta", poi identificato nel Cruciani e da lui riconosciuto in foto, lo spacciatore di droga ro- mano che gli aveva consegnato lo stupefacente da occultare e lavorare nel casolare di Anagni. I giudici della cautela hanno ritenuto le dichiarazioni del Marianecci intrinseca- mente credibili ed attendibili. [OSCURATO:PERSONA], inserito da tempo nell'ambiente del narcotraffico, era già stato at- tinto da un provvedimento custodiale a seguito del suo arresto in flagranza, per cui evidentemente aveva confessato al fine di ottenere una valutazione della sua posi- zione processuale più benevola. L'indagato aveva ammesso la propria responsabilità anche in relazione a pregresse vicende di spaccio, per cui la sua confessione appariva connotata da sufficiente spontaneità e credibilità. Quanto all'intrinseca consistenza delle dichiarazioni, il Marianecci descriveva le singole condotte illecite con dovizia di particolari - date, luoghi, persone coinvolte, ecc. - per cui difficilmente potevano essere frutto di invenzione o di mendacio. Le sue dichiarazioni trovavano, per quasi tutti i punti della sua narrazione, nume- rosi riscontri estrinseci, rappresentati dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali attivate dopo i fatti, dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai genitori del Marianecci e dai proprietari del casolare/laboratorio procurato dal Casali, dai tabulati telefonici acquisiti e dall'interrogatorio di garanzia del Santandrea, che, di fatto con- fermava integralmente la versione dei fatti fornita dal Marianecci, salvo però negare di essere stato luì ad indurlo a contattare e a collaborare col Cruciani. Né erano emerse ragioni di astio o di risentimento del dichiarante nei confronti del Cruciani. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'or- dinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen.. Si deduce che nell'ordinanza impugnata è stata svolta una valutazione frazionata ed atomistica degli elementi acquisiti, senza considerare le possibili interazioni ri- scontrabili tra le diverse componenti della base indiziaria. Non emergevano riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del Marianecci in merito allo specifico fatto reato consistente nell'attività di organizzazione e piani- ficazione dell'ingente quantitativo di stupefacente posta in essere dal Cruciani. [OSCURATO:PERSONA]- bunale del riesame ha erroneamente fornito un'argomentazione illogica, laddove ha ritenuto di desumere il riscontro individualizzante nel rapporto di conoscenza tra il Marianecci e il Cruciani. [OSCURATO:PERSONA] annoverava precedenti specifici, per cui i dati assunti a riscontro erano del tutto neutri in quanto la conoscenza di dati personali poteva conseguire a qualsiasi occasione di contatto tra soggetti abitanti nella stessa zona, frequentatori degli stessi ambienti. [OSCURATO:PERSONA] vive nella stessa zona dove sa- rebbe ubicato, a detta del chiamante, l'appartamento dove era custodito lo stupefa- cente. Perciò la localizzazione del telefono cellulare del Marianecci nelle zone indicate costituiva un dato irrilevante ai fini della contestazione del fatto reato al ricorrente. tk,, Il riconoscimento fotografico proveniva dallo stesso chiamante e non poteva costituire riscontro individualizzante.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 309 e 274, lett. c), cod. proc. pen.. Si osserva che nell'ordinanza impugnata non è stata sviluppata nessuna conside- razione in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale non ha valutato lo stato di incensuratezza dell'indagato. Inoltre, la motivazione appariva carente ed ancorata a mere ipotesi congetturali, prive di riferi- menti al ricorrente, in ordine all'invocata misura degli arresti donniciliari col braccia- letto elettronico. Appariva poi illogica la motivazione nella parte in cui si è ritenuto di non equiparare la posizione del Cruciani a quella dei coindagati, laddove la misura meno afflittiva era concessa agli ufficiali di P.G. indagati per i medesimi reati. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, il superamento della soglia indicata dalle Sezioni Unite della Cassazione non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi predetta, dovendosi aver riguardo alle circostanze del caso concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. In relazione al primo motivo di ricorso, afferente alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della affermazione di colpevolezza, va ricordato l'in- segnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, agnkgp è inammissibile la dedotta g violazione dell'art. 192 cod. proc. peli., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valu- tazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle do- glianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027); non vengono per contro evidenziate carenze o incongruità ar- gomentative in cui si concretizzi il dispiegato vizio motivazionale. Il Tribunale del riesame, con motivazione lineare ed esauriente, ha dato conto della sussistenza di plurimi riscontri individualizzanti alla chiamata di correo del Ma- rianecci: a) la pregressa conoscenza tra il Marianecci e il Cruciani, dal primo ricono- sciuto con assoluta certezza nella fotografia raffigurante la sua persona; b) l'indica- zione del Marianecci circa la rivelazione del Cruciani di essere sfuggito all'arresto nel corso di un'operazione di P.G. del 2 marzo 2020, che aveva portato al rinvenimento in Roma, via Cesarini 74, di un consistente quantitativo di droga e all'arresto di due persone; vicenda riservata che poteva essergli stata confidata solo dal Cruciani; c) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tre dei cinque uomini arrestati unitamente al Marianecci il 22 settembre 2020, erano stati in passato controllati dalle forze dell'ordine proprio in compagnia del Cruciani, a conferma dei collegamenti tra loro esistenti; d) gli accertamenti sui tabulati telefonici del Maria- necci, dai quali risultavano agganciate le celle situati nella stessa zona dove egli aveva dichiarato di aver incontrato il Cruciani per trattare le consegne di droga e dove quest'ultimo abitava; e) le dichiarazioni del Santandrea, secondo il quale il Ma- rianecci gli aveva detto che lo spacciatore col quale era entrato in contatto si chia- mava Simone ed era soprannominato "Polpetta". La difesa si limita a contrastare l'impianto accusatorio in termini meramente con- testativi e, come tali, intrinsecamente generici, non si confronta con tutte le molteplici argomentazioni sul punto e non indica circostanze idonee a confutare il ragionamento dell'organo giudicante. Né ricorre la denunziata ipotesi di circolarità della prova. 3. Il secondo motivo di ricorso attiene al tema della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e all'attualità del peri- colo di reiterazione del reato. Va premesso che, in tema di misure coercitive, il pericolo di reiterazione del reato,. telzat deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla conti- nuità del perículum libertatís nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla per- sonalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Questa Corte (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cau- tela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità rea- lizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (condizioni di vita, dati ambientali e di contesto). In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n.47891 del 7/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per lEI pericolo di reiterazione del reato. Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lucà„ Rv. 268977), che, invece, deve effettuare un'analisi accurata della fattispecie concreta, dandone, appunto, compiu- tamente atto in motivazione. L'attualità e la concretezza delle esigenze cautellari non devono essere concettual- mente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il peri- colo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomatica- mente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). 2.2. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha offerto corretta applicazione dei criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, allineandosi ai predetti supe- riori principi. I giudici della cautela, infatti, hanno affermato la sussistenza le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in quanto le modalità del fatto erano indicative della non occasionalità ed episodicità della condotta illecita, alla luce dei notevoli quantitativi di hashish e di cocaina, dell'impiego di cinque o sei complici e di tre autovetture organizzate mediante modalità di staffetta e dei due carichi pendenti specifici. Hanno osservato inoltre, che le modeste condizioni economiche dell'inda- gato inducevano a ritenere i proventi del narcotraffico sua unica fonte di reddito e che l'elevato valore della droga trattata lasciava presumere la sussistenza di un col- legamento con organizzazioni criminali di notevole spessore. Secondo il Tribunale del riesame, in tale allarmante contesto criminale, il solo stato di incensuratezza non era idoneo ad escludere il pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] a quo, peraltro, ha correttamente osservato che l'indagataeneva un contegno collaborativo né manifestava la volontà di distaccarsi dagli ambienti criminali di riferimento. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, si è logicamente ritenuta la misura degli arre- sti domiciliari del tutto inidonea a scongiurare i rischi di reiterazione del reato e di una ripresa dei contatti tra il Cruciani e i soggetti gravitanti negli ambienti criminali in cui maturava l'attività illecita. L'ordinanza impugnata, pertanto, contiene plurime indicazioni sulla condotta cri- minosa, sulla personalità dell'indagato e sulla persistenza dei legami coi trafficanti, che lasciavano concretamente presupporre l'esistenza di un effettivo rischio di reite- razione del reato. L'organo giudicante ha formulato una negativa valutazione progno- stica circa il rischio di ricaduta nel reato, fondando il giudizio di concretezza ed attua- lità del pericolo su elementi significativi e sintomatici di elevata pericolosità oltre che sull'epoca recentissima della condotta criminosa. Sono state anche adeguatamente chiarite le ragioni della mancata equiparazione ai coindagati (sotto il profilo della misura cautelare applicata), basate sulla diversità della condotta dei complici (svol- gimento di un'operazione di copertura illegale da parte degli Ufficiali di P.G., in quanto priva dei requisiti formali e procedurali previsti dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990) e sul comportamento collaborativo del Marianecci. A fronte di tale apparato motivazionale, non manifestamente illogico, il Cruciani contesta tale giudizio, senza fornire spunti di critica effettivi, sostanzialmente limi- tandosi a valutare diversamente i medesimi elementi di fatto già considerati negati- vamente dal Tribunale. 3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce del notevole quantitativo di hashish riscontrato, notevolmente superiore al limite di gr. 2.000 per configurare l'ingente quantità. Orbene, la valutazione sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità risulta coerente coi criteri direttivi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), secondo cui, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quan- tità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma rav- visabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milli- grammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, qualora tale quantità sia superata. Nella fattispecie in esame, l'entità del superamento del valore - soglia è risultato così significativo da sgombrare il campo da ogni dubbio in merito all'inevitabile e invero limitato relativo margine di approssimazione del metodo di calcolo scelto, do- vendosi soltanto precisare che, essendosi delineato un contrasto interpretativo sul punto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 36 del 2014, convertito in I. n. 79 del 2014, le Sezioni Unite hanno ribadito la validità dei criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti, per cui i principi stabiliti dalle Sezioni Unite Biondi continuano a essere applicabili (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). Il percorso argomentativo che ha portato i giudici della cautela a ritenere sussi- stente l'aggravante contestata appare quindi immune da vizi logici e giuridici e non presta il fianco alle doglianze difensive, in quanto il dato quantitativo è stato legitti- mamente ritenuto ex sé indicativo dell'elevata compromissione della salute pubblica determinato dalla sua circolazione. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimen