CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 35075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ru so Nunzio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di 'pui agli artt.81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A della rubrica); 81 cpv., 493 ter cod. pen. (capo B della rubrica). Considerato che tutte le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti; risu tano essere del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazio i sviluppate nelle conformi sentenze di merito, nella quali è stata offerta puntu le risposta alle doglianze qui reiterate. Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte d'appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corre ti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che tutti i motivi di ricorso, dietro l'apparente proposizione di vizi di legittimità, si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]