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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00142/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al diniego dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha correttamente motivato detta esclusione in ragione dell'abitualità del comportamento dell'imputato, in quanto egli aveva commesso più reati della stessa indole (terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 635 cod. pen., e il vizio della motivazione per non avere la Corte d'appello ritenuto l'unicità del reato dì danneggiamento, anziché più reati di danneggiamento in continuazione, è manifestamente infondato, atteso che l'imputato non si è limitato a intensificare la propria iniziale attività di realizzazione di una scritta con una bomboletta spray sulla porta del negozio della persona offesa ma ha posto in essere, successivamente, un'altra attività, per quanto connessa alla prima, consistita nel lanciare delle biglie metalliche sulla porta e sulla vetrina del suddetto negozio, con la conseguenza che in modo giuridicamente corretto (Sez. 5, n. 18667 del 03/02/2021, F., Rv. 251250-01) la Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza di più violazioni, in continuazione, dell'art. 635 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al diniego dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha correttamente motivato detta esclusione in ragione dell'abitualità del comportamento dell'imputato, in quanto egli aveva commesso più reati della stessa indole (terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, e 635 cod. pen., e il vizio della motivazione per non avere la Corte d'appello ritenuto l'unicità del reato dì danneggiamento, anziché più reati di danneggiamento in continuazione, è manifestamente infondato, atteso che l'imputato non si è limitato a intensificare la propria iniziale attività di realizzazione di una scritta con una bomboletta spray sulla porta del negozio della persona offesa ma ha posto in essere, successivamente, un'altra attività, per quanto connessa alla prima, consistita nel lanciare delle biglie metalliche sulla porta e sulla vetrina del suddetto negozio, con la conseguenza che in modo giuridicamente corretto (Sez. 5, n. 18667 del 03/02/2021, F., Rv. 251250-01) la Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza di più violazioni, in continuazione, dell'art. 635 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novemb
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