CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI•zlato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale d Lodi, in applicazione della pena su richiesta delle parti, ha condannatc [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusionE ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99, 81, comma 2, 110 cod.pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone due ricorsi avverso la sentenza del Tribt nale. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.133 cod.pen. Con il secondo lamenta l'erronea qualificazionf giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a l'art. 133 cod. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.5-bis cod.proc.pen. in quanto propost avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.proc.pen.), richiesto dopo il 3.08.2017. Il primo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sonc proposti per motivi indeducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.pn c.pen. in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la ;entenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della per a o della misura di sicurezza. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il secondo ricorso è manifestamente infondato. Con specifico riferimento al tema del ri :orso, va tenuto presente che in considerazione del rito prescelto la pos ;ibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione i lel fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione ri ;ulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conto nuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valui ativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279 42; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del 2C /3/2018, Maugeri, Rv. 272619). 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc lpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dE I 13. 06. 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del proco ,dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misur, i indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d( Ile spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore de la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data