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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18914/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-11-2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2018, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia del 22 febbraio 2018, rideterminava in anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato furto in abitazione, posto in essere in Manfredonia il 20 febbraio 2018.

Con sentenza n. 13588 del 6 febbraio 2020, la Quarta Sezione di questa Corte annullava la sentenza della Corte di appello limitatamente al diniego dei benefici di legge e rinviava, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Il ricorso veniva rigettato nel resto, venendo dichiarata per l'effetto l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 9 novembre 2021, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, confermava il diniego della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 163 e 175 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, osservando che la negazione dei benefici di legge è avvenuta con un generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza una spiegazione adeguata delle ragioni ostative al riconoscimento dei due istituti premiali che erano stati legittimamente invocati nell'atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Nel colmare la specifica lacuna motivazionale rimarcata nella sentenza rescindente, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso la possibilità di riconoscere i benefici di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando a tal fine "i numerosi e gravi delitti già commessi, con plurime pene sospese usufruite, pure per reati specifici e recenti contro il patrimonio", sussistendo tale condizione ostativa anche alla data del febbraio 2018, epoca cui risale la sentenza di primo grado.

Di qui il giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti degli istituti premiali di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. 2.

Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, fondate sull'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, l'odierna impugnazione non si confronta, proponendo censure non adeguatamente specifiche che si esauriscono in una mera critica al percorso argomentativo non illogico della sentenza gravata.

Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-11-2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2018, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia del 22 febbraio 2018, rideterminava in anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato furto in abitazione, posto in essere in Manfredonia il 20 febbraio 2018. Con sentenza n. 13588 del 6 febbraio 2020, la Quarta Sezione di questa Corte annullava la sentenza della Corte di appello limitatamente al diniego dei benefici di legge e rinviava, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso veniva rigettato nel resto, venendo dichiarata per l'effetto l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 9 novembre 2021, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, confermava il diniego della sospensione condizionale e della non menzione. 2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 163 e 175 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, osservando che la negazione dei benefici di legge è avvenuta con un generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza una spiegazione adeguata delle ragioni ostative al riconoscimento dei due istituti premiali che erano stati legittimamente invocati nell'atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Nel colmare la specifica lacuna motivazionale rimarcata nella sentenza rescindente, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso la possibilità di riconoscere i benefici di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando a tal fine "i numerosi e gravi delitti già commessi, con plurime pene sospese usufruite, pure per reati specifici e recenti contro il patrimonio", sussistendo tale condizione ostativa anche alla data del febbraio 2018, epoca cui risale la sentenza di primo grado. Di qui il giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti degli istituti premiali di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. 2. Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, fondate sull'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, l'odierna impugnazione non si confronta, proponendo censure non adeguatamente specifiche che si esauriscono in una mera critica al percorso argomentativo non illogico della sentenza gravata. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 18914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris