CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 21007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il ricorso ha censurato la sentenza impugnata assumendo nel corpo dei tre motivi (i quali possono essere esaminati congiuntamente) che all'imputato sarebbe stato attribuito il ruolo di amministratore di fatto della società fallita con una motivazione viziata e in contrasto con una sentenza passata in giudicato (emessa dal Tribunale di Ferrara), per il tramite di un'erronea valutazione della prova e in violazione di legge; - esso, tuttavia, propone una ricostruzione alternativa in fatto, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) che ha attribuito a Flavio CENCI il detto ruolo di amministratore di fatto sulla scorta di un coacervo di elementi di cui ha chiarito in maniera congrua e logica la convergenza (oltre alle dichiarazioni del curatore del fallimento e agli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, le dichiarazioni dell'amministratore di diritto STABELLINI, quelle dei clienti della società Gloria VASSALLI e Massimo FABBRI, le stesse dichiarazioni rese dal CENCI in sede di interrogatorio, nonché il ruolo da lui svolto nella vicenda per cui - nel detto procedimento definito con sentenza irrevocabile - era stata elevata nei suoi confronti l'imputazione di truffa dalla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto); da essi ha tratto che l'imputato (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] NERI) ha svolto un ruolo gestorio e, dunque, lo ha qualificato - conformemente al diritto Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01) - amministratore di fatto della società fallita (al di là della qualifica di dipendente); - e, quanto all'asserito contrasto con la richiamata sentenza passata in giudicato, il ricorso è del tutto generico e non consente a questa Corte di comprendere in che termini i fatti stabiliti a fondamento della sentenza impugnata non possano conciliarsi con quelli stabiliti dalla prima, che ha assolto il CENCI da altra imputazione e da cui tuttavia, alla luce di quanto esposto, dalla Corte territoriale emerge che anche il CENCI gestiva in prima persona i rapporti con i clienti (eseguendo pure pagamenti in prima persona); ritenuto che non può condurre a diversa conclusione quanto esposto dalla difesa nella memora in data 1 febbraio 2022, con cui ci si è doluta dell'assegnazione del ricorso a questa Sezione Settima mediante argomentazioni generali sul tema del contrasto tra provvedimenti giurisdizionali e con un generico riferimento al caso di specie, che non possono sanare il deficit del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StIno Palla i