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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29337/2025

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 13454/2020 R.G. propost o da AGOSTIDAVIDE, rappresentat o e difes o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domi- ciliato in Roma via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Oggetto: sanzioni–respon- sabilità amministratoredi fatto contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 5407 / 24 /20 1 8 depositata il 1 2 / 12 /20 1 8 e non notificata .

Ilsostituto P rocuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto delricorso.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 giugno 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia n. 5407/24 /20 18 veniva accolto l’appello proposto dall ’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Milano n. 4842 / 1 2 /20 1 7 con la quale era stat o accolt o i l ricors o propostoda [OSCURATO:PERSONA] contro l’ att o di irrogazione sanzioni relativo alperiodo di imposta 2009 per plurime violazioni commesse in qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , società operantenel settore dell’edilizia , da cui era anche scaturito un proce- dimentopenale. 2.Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rite- nevaillegittimo l’atto impugnato, in quanto le sanzioni per violazioni in materiatributaria dovevano essere comminate con l’avviso di accerta- mentorelativo ai tributi ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 e non, come avvenuto nella specie,con atto distinto, restando irrilevante il fatto che era stato no- tificatocontestualmente.

Inoltre, il giudice di primo grado riteneva che l’annullamentodell’avviso di accertamento nei confronti della società, pereffetto di una precedente sentenza della CTP , determinasse anche ilvenir meno del fondamento delle sanzioni nei confronti del ricorrente. 3.Il giudice d’appello riformava la sentenza di primo grado ritenendo che fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione ai fini de ll’art. 112 cod. proc.civ. e , tra l’altro, che fosse irrilevante l’esito del giudizio sull’av- viso di accertamento nei confronti della società, nel quale il titolo di responsabilità del contribuente era solidale quale amministratore di fatto, mentre nel presente giudizio consisteva nell’essere beneficiario edautore delle violazioni commesse , a fronte del carattere fittizio della società, che aveva posto in essere operazioni oggettivamente inesi- stenti.Né, ex art.7 d.l. n.269/2000 , le sanzioni amministrative tribu- tarieerano esclusivamente riferibili alla persona giuridica.

Nel merito , ritenevafondati gli addebiti sulla base delle risultanze del p.v.c. sotto- stante e corretta l’entità delle sanzioni anche alla luce del d.lgs. n.158/2015. 4.Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a tre motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1 1 2 cod. proc. civ. nella parte in cui riteneva sussistente il vizio di ultrapetizione commesso dallasentenza di primo grado, senza rilevare che il giudice di prime cureaveva ritenuto innanzitutto fondata l’eccezione avanzata dal con- tribuentedi violazione dell’art.16 d.lgs. n.472/1997 e , solo successiva- mente,aveva po sto a base della decisione l’art.17 del d.lgs. n. 472 del 1997. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Il potere - dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giu- ridicai fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra illimite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi neldivieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema contro- verso,sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice dimerito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ( petitum o causa petendi),emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( peti- tumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. Sez.5 ordinanza n. 644 del 10/01/2025; conforme a Cass. Sez. 2 sen- tenzan. 8048 del 21/03/2019) .

Neldettaglio, è ravvisabile il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provve- dimentodiverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene dellavita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cfr. Cass.n.30467del 17/10/2022 e giurisprudenza ivi citata).

Ricorre il vizio di extrapetizione quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richiestee delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti unbene della vi ta non richiesto o diverso da quello domandato, mentre nonsussiste tale vizio allorché il giudice qualifichi diversamente i fatti, restandonei limiti delle richieste contenute nell’atto di impugnazione e deglielementi di fatto posti a base delle questioni prospettate. 2.2.Inoltre, va anche tenuto conto, in materia di procedimento civile, che,per condivisa interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.

L sentenzan. 5832 del 3/03/2021; conforme a Cass. Sez. 6 - 1 ordinanza n.8645 del 9/04/2018) , l'applicazione del principio iura novit curia , di cuiall'art. 113, comma 1, c od . p roc . c iv ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapportidedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suoesame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di dirittodiversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tale prin- cipiodeve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra oextra- petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ. , in applicazione del qualeè invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della do- mandae delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi oquelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hannoformato ogge tto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attri- buendoun bene non richiesto o diverso da quello domandato.

2.3. Orbene, a lle pag g . 1 - 2 della sentenza impugnata si legge che il giudiced’appello, nella parte in “diritto”, ha accolto il primo motivo di gravameproposto dall’Agenzia delle e ntrate, afferente alla violazione daparte dei giudici di primo grado dell’art. 112 cod. proc. civ. e riget- tatoanche l’eccepita applicazione del principio iura novit curia evocato dalricorrente.

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente in ra- gionedella non contestualità dell’adozione delle sanzioni con l’atto di accertamentodel tributo afferente, in violazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs.n. 472 del 1997 (cfr. pag. 1 della sentenza), questione non evo- cata dal contribuente ai fini della richiesta declaratoria di nullit à dell’attoimpositivo, fondata sulla presunta duplicazione della sanzione e omessa indicazione nell’atto delle difese del ricorrente (art.16 comma,7).

Così facendo , il giudice di prime cure ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presuppostogiuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione edomanda da parte del contribuente e non è una questione rilevabile d’ufficio.

Èvero che la motivazione menziona l’eccezione sollevata dal contri- buentecon riferimento all’art . 16 , riten uta assorbente, ma poi l ’argo- mentazione del giudice sulla questione è incentrata sulla non conte- stualitàdelle sanzioni rispetto all’avviso ( art.17 del decreto ) e non sul la violazione del procedimento amministrativo di irrogazione delle san- zioni ( art.16 del decreto) oggetto del ricorso, in particolare relativa- mentealla motivazione dell’atto circa la duplicazione delle sanzioni.

Nési è trattato di una mera qualificazione giudica della fattispecie, e sussiste la violazione denunciata avuto riguardo alla causa petendi e alle critiche contenute nel ricorso introduttivo , che erano sostanzial- mente diverse in diritto dalla ragione posta a fondamento della deci- sione,anche ai fini dell’esercizio della prova e del diritto di difesa di cui agliartt.111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE .

Ne consegue che la doglianza indisamina è infondata .

3. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art.7 d.l. n. 269 del 2003.

4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono affetti da concorrenti profili di inammissibil ità e infon- datezza.

4.1. Come condivisibilmente affermato da Cass. n.23987/2025: « te- nendoconto dei principi enunciati in materia di sanzioni relative al rap- portotributario, la giurisprudenza di legittimit à ha intanto ritenuto che essesiano a carico della societ à dotata di personalit à giuridica, ex art. 7del d.l. n. 269 del 2003, anche quando gestita da un amministratore difatto, salvo che nelle ipotesi di societ à "cartiera", atteso che, in tal caso,si tratterebbe di una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsialle conseguenze degli illeciti tributari, commessi a personale vantaggiodell'amministratore di fatto, con il conseguente venir meno dellastessa ratio che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto asanzionare la sola societ à con personalit à giuridica, dovendosi per- tantoripristinare la regola generale, secondo cui la sanzione ammini- strativapecuniaria colpisce la persona fisica autrice de ll'illecito (Cass., 20ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003).

Questa Corte ha peraltro avvertito che, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, non ha rilievo il rap- porto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'in- terponente, sicch́ la fattispecie esul a dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all’attivitàdel gestore uti dominus (Cass., 25 luglio 2022, n. 23231).

L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto rife- rimento nella condotta dell’interponente, il quale ̀ sanzionato in pro- prio, in relazione all’avvenuta traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive.

L’atten- zione speculare alla compagine sociale ha consentito pertanto di affer- mare che, perch́ difetti la ratio dell'art. 7, d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola societàdotata di personalità giurid ica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, ̀ necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della societ à medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1946).

La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione da parte di un soggetto terzo uti dominus.». 4.2.Orbene, il giudice nella sentenza impugnata ha compiuto un pre- cisoe articolato accertamento fattuale basato su puntuali elementi in- dividuatirisultanti dal quadro probatorio raccolto nel processo, tra cui indagini penali, p.v.c., mero domicilio postale de lla INCOM, informa- zionifornite dagli appaltatori dei lavori edili, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] della società ecc… ( cfr. pag. 3 - 5 della sentenza ) e i mezzidi impugnazione impingono in tale accertamento . 5.Sotto un concorrente profilo, il Collegio osserva che, s ulla base della valutazionedi tale quadro probatorio, il giudice ha ritenut o provata la circostanzache il contribuente ̀ risultato il beneficiario della condotta illecitatenuta dalla societ à I NCOM . s.r.l., meramente fittizia, di cui era amministratoredi fatto e agente uti dominus .

Coni due motivi in disamina i l ricorrente, sotto l o schermo delle d ue prospettate violazion i di legge, richiede alla Corte una nuova valuta- zionedelle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede .

Così fa- cendo,il ricorrente non tiene conto del fatto che i l vizio di violazione o falsaapplicazione di legge presuppone una erronea ricognizione d ella fattispecieastratta (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 1 n. 3340 del 2019 e giurisprudenzaivi citata ) e deve, quindi, essere formulato assumendo l'accertamento di fatto, cos ̀ come operato dal giudice del merito, in guisadi termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogi- smotipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione .

D i- versamente,ossia ponendo in discussione detto accertamento, si ver- rebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsipoteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito.Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame da tale consolidatainterpretazione giurisprudenziale. 6.[OSCURATO:PERSONA] osserva anche che il ricorrente invoca (cfr. p.38 ricorso) la circostanza secondo la quale è la stessa Agenzia ad affermare che egliè stato solo uno degli amministratori della società INCOM e che vi sarebbero quindi altri soggetti che potrebbero aver beneficiato degli illeciticommessi dall’ente . 6.1.Tale ulteriore difesa non può trovare ingresso.

Unprimo p rofilo dirimente è che , second o un’interpretazione letterale e logica, l’art.7 del d.l. 269/2003 non richiede affatto che la singola personafisica in questione sia l’unico soggetto beneficiario, ma , piut- tosto,rileva che sia escluso il fatto che la società dotata di personalità giuridicasia la beneficiaria della violazione .

Ciò che rileva, in altri ter- mini,è che la società di capitali sia stata semplicemente creata artifi- ciosamentee governata dalla persona fisica uti dominus (cfr. Cass. n. 23231/2022),e sia uno schermo a beneficio di una o più person e fisi- che,autrice o autrici della violazione serve ndosi di lei , e l’applicazione dell’art.7ai fini delle sanzioni non è perciò esclusa dalla mera presenza diuna pluralità di amministratori di fatto .

I n caso di più persone fisiche beneficiatee coobbligate al pagamento della sanzione , eventualmente , sussisterebbetra di essi semplicemente un rapporto di solidarietà pas- siva. 6.2.Inoltre, va condivisa l’interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass.n.23231/2022) secondo la quale, se la società di capitali è stata sem- plicementecreata artificiosamente e governata dalla persona fisica uti dominus, allora l’art.7 del d.l. 269/2003 non è neppure applicabil e Vannoa tal fine ribaditi i concetti espressi nella già richiamata Cass.n.23987/2025. 7.Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite , liquidate come da di- spositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna i l ricorrent e alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 13454/2020 R.G. propost o da AGOSTIDAVIDE, rappresentat o e difes o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domi- ciliato in Roma via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Oggetto: sanzioni–respon- sabilità amministratoredi fatto contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian. 5407 / 24 /20 1 8 depositata il 1 2 / 12 /20 1 8 e non notificata . Ilsostituto P rocuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto delricorso. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 giugno 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia n. 5407/24 /20 18 veniva accolto l’appello proposto dall ’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Milano n. 4842 / 1 2 /20 1 7 con la quale era stat o accolt o i l ricors o propostoda [OSCURATO:PERSONA] contro l’ att o di irrogazione sanzioni relativo alperiodo di imposta 2009 per plurime violazioni commesse in qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , società operantenel settore dell’edilizia , da cui era anche scaturito un proce- dimentopenale. 2.Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rite- nevaillegittimo l’atto impugnato, in quanto le sanzioni per violazioni in materiatributaria dovevano essere comminate con l’avviso di accerta- mentorelativo ai tributi ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 e non, come avvenuto nella specie,con atto distinto, restando irrilevante il fatto che era stato no- tificatocontestualmente. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva che l’annullamentodell’avviso di accertamento nei confronti della società, pereffetto di una precedente sentenza della CTP , determinasse anche ilvenir meno del fondamento delle sanzioni nei confronti del ricorrente. 3.Il giudice d’appello riformava la sentenza di primo grado ritenendo che fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione ai fini de ll’art. 112 cod. proc.civ. e , tra l’altro, che fosse irrilevante l’esito del giudizio sull’av- viso di accertamento nei confronti della società, nel quale il titolo di responsabilità del contribuente era solidale quale amministratore di fatto, mentre nel presente giudizio consisteva nell’essere beneficiario edautore delle violazioni commesse , a fronte del carattere fittizio della società, che aveva posto in essere operazioni oggettivamente inesi- stenti.Né, ex art.7 d.l. n.269/2000 , le sanzioni amministrative tribu- tarieerano esclusivamente riferibili alla persona giuridica. Nel merito , ritenevafondati gli addebiti sulla base delle risultanze del p.v.c. sotto- stante e corretta l’entità delle sanzioni anche alla luce del d.lgs. n.158/2015. 4.Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a tre motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 , primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1 1 2 cod. proc. civ. nella parte in cui riteneva sussistente il vizio di ultrapetizione commesso dallasentenza di primo grado, senza rilevare che il giudice di prime cureaveva ritenuto innanzitutto fondata l’eccezione avanzata dal con- tribuentedi violazione dell’art.16 d.lgs. n.472/1997 e , solo successiva- mente,aveva po sto a base della decisione l’art.17 del d.lgs. n. 472 del 1997. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Il potere - dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giu- ridicai fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra illimite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi neldivieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema contro- verso,sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice dimerito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ( petitum o causa petendi),emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( peti- tumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. Sez.5 ordinanza n. 644 del 10/01/2025; conforme a Cass. Sez. 2 sen- tenzan. 8048 del 21/03/2019) . Neldettaglio, è ravvisabile il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provve- dimentodiverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene dellavita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cfr. Cass.n.30467del 17/10/2022 e giurisprudenza ivi citata). Ricorre il vizio di extrapetizione quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richiestee delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti unbene della vi ta non richiesto o diverso da quello domandato, mentre nonsussiste tale vizio allorché il giudice qualifichi diversamente i fatti, restandonei limiti delle richieste contenute nell’atto di impugnazione e deglielementi di fatto posti a base delle questioni prospettate. 2.2.Inoltre, va anche tenuto conto, in materia di procedimento civile, che,per condivisa interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L sentenzan. 5832 del 3/03/2021; conforme a Cass. Sez. 6 - 1 ordinanza n.8645 del 9/04/2018) , l'applicazione del principio iura novit curia , di cuiall'art. 113, comma 1, c od . p roc . c iv ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapportidedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suoesame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di dirittodiversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale prin- cipiodeve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra oextra- petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ. , in applicazione del qualeè invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della do- mandae delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi oquelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hannoformato ogge tto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attri- buendoun bene non richiesto o diverso da quello domandato. 2.3. Orbene, a lle pag g . 1 - 2 della sentenza impugnata si legge che il giudiced’appello, nella parte in “diritto”, ha accolto il primo motivo di gravameproposto dall’Agenzia delle e ntrate, afferente alla violazione daparte dei giudici di primo grado dell’art. 112 cod. proc. civ. e riget- tatoanche l’eccepita applicazione del principio iura novit curia evocato dalricorrente. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente in ra- gionedella non contestualità dell’adozione delle sanzioni con l’atto di accertamentodel tributo afferente, in violazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs.n. 472 del 1997 (cfr. pag. 1 della sentenza), questione non evo- cata dal contribuente ai fini della richiesta declaratoria di nullit à dell’attoimpositivo, fondata sulla presunta duplicazione della sanzione e omessa indicazione nell’atto delle difese del ricorrente (art.16 comma,7). Così facendo , il giudice di prime cure ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presuppostogiuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione edomanda da parte del contribuente e non è una questione rilevabile d’ufficio. Èvero che la motivazione menziona l’eccezione sollevata dal contri- buentecon riferimento all’art . 16 , riten uta assorbente, ma poi l ’argo- mentazione del giudice sulla questione è incentrata sulla non conte- stualitàdelle sanzioni rispetto all’avviso ( art.17 del decreto ) e non sul la violazione del procedimento amministrativo di irrogazione delle san- zioni ( art.16 del decreto) oggetto del ricorso, in particolare relativa- mentealla motivazione dell’atto circa la duplicazione delle sanzioni. Nési è trattato di una mera qualificazione giudica della fattispecie, e sussiste la violazione denunciata avuto riguardo alla causa petendi e alle critiche contenute nel ricorso introduttivo , che erano sostanzial- mente diverse in diritto dalla ragione posta a fondamento della deci- sione,anche ai fini dell’esercizio della prova e del diritto di difesa di cui agliartt.111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE . Ne consegue che la doglianza indisamina è infondata . 3. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art.7 d.l. n. 269 del 2003. 4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono affetti da concorrenti profili di inammissibil ità e infon- datezza. 4.1. Come condivisibilmente affermato da Cass. n.23987/2025: « te- nendoconto dei principi enunciati in materia di sanzioni relative al rap- portotributario, la giurisprudenza di legittimit à ha intanto ritenuto che essesiano a carico della societ à dotata di personalit à giuridica, ex art. 7del d.l. n. 269 del 2003, anche quando gestita da un amministratore difatto, salvo che nelle ipotesi di societ à "cartiera", atteso che, in tal caso,si tratterebbe di una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsialle conseguenze degli illeciti tributari, commessi a personale vantaggiodell'amministratore di fatto, con il conseguente venir meno dellastessa ratio che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto asanzionare la sola societ à con personalit à giuridica, dovendosi per- tantoripristinare la regola generale, secondo cui la sanzione ammini- strativapecuniaria colpisce la persona fisica autrice de ll'illecito (Cass., 20ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003). Questa Corte ha peraltro avvertito che, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, non ha rilievo il rap- porto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'in- terponente, sicch́ la fattispecie esul a dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all’attivitàdel gestore uti dominus (Cass., 25 luglio 2022, n. 23231). L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto rife- rimento nella condotta dell’interponente, il quale ̀ sanzionato in pro- prio, in relazione all’avvenuta traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive. L’atten- zione speculare alla compagine sociale ha consentito pertanto di affer- mare che, perch́ difetti la ratio dell'art. 7, d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola societàdotata di personalità giurid ica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, ̀ necessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della societ à medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1946). La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione da parte di un soggetto terzo uti dominus.». 4.2.Orbene, il giudice nella sentenza impugnata ha compiuto un pre- cisoe articolato accertamento fattuale basato su puntuali elementi in- dividuatirisultanti dal quadro probatorio raccolto nel processo, tra cui indagini penali, p.v.c., mero domicilio postale de lla INCOM, informa- zionifornite dagli appaltatori dei lavori edili, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] della società ecc… ( cfr. pag. 3 - 5 della sentenza ) e i mezzidi impugnazione impingono in tale accertamento . 5.Sotto un concorrente profilo, il Collegio osserva che, s ulla base della valutazionedi tale quadro probatorio, il giudice ha ritenut o provata la circostanzache il contribuente ̀ risultato il beneficiario della condotta illecitatenuta dalla societ à I NCOM . s.r.l., meramente fittizia, di cui era amministratoredi fatto e agente uti dominus . Coni due motivi in disamina i l ricorrente, sotto l o schermo delle d ue prospettate violazion i di legge, richiede alla Corte una nuova valuta- zionedelle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede . Così fa- cendo,il ricorrente non tiene conto del fatto che i l vizio di violazione o falsaapplicazione di legge presuppone una erronea ricognizione d ella fattispecieastratta (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 1 n. 3340 del 2019 e giurisprudenzaivi citata ) e deve, quindi, essere formulato assumendo l'accertamento di fatto, cos ̀ come operato dal giudice del merito, in guisadi termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogi- smotipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione . D i- versamente,ossia ponendo in discussione detto accertamento, si ver- rebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsipoteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito.Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame da tale consolidatainterpretazione giurisprudenziale. 6.[OSCURATO:PERSONA] osserva anche che il ricorrente invoca (cfr. p.38 ricorso) la circostanza secondo la quale è la stessa Agenzia ad affermare che egliè stato solo uno degli amministratori della società INCOM e che vi sarebbero quindi altri soggetti che potrebbero aver beneficiato degli illeciticommessi dall’ente . 6.1.Tale ulteriore difesa non può trovare ingresso. Unprimo p rofilo dirimente è che , second o un’interpretazione letterale e logica, l’art.7 del d.l. 269/2003 non richiede affatto che la singola personafisica in questione sia l’unico soggetto beneficiario, ma , piut- tosto,rileva che sia escluso il fatto che la società dotata di personalità giuridicasia la beneficiaria della violazione . Ciò che rileva, in altri ter- mini,è che la società di capitali sia stata semplicemente creata artifi- ciosamentee governata dalla persona fisica uti dominus (cfr. Cass. n. 23231/2022),e sia uno schermo a beneficio di una o più person e fisi- che,autrice o autrici della violazione serve ndosi di lei , e l’applicazione dell’art.7ai fini delle sanzioni non è perciò esclusa dalla mera presenza diuna pluralità di amministratori di fatto . I n caso di più persone fisiche beneficiatee coobbligate al pagamento della sanzione , eventualmente , sussisterebbetra di essi semplicemente un rapporto di solidarietà pas- siva. 6.2.Inoltre, va condivisa l’interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass.n.23231/2022) secondo la quale, se la società di capitali è stata sem- plicementecreata artificiosamente e governata dalla persona fisica uti dominus, allora l’art.7 del d.l. 269/2003 non è neppure applicabil e Vannoa tal fine ribaditi i concetti espressi nella già richiamata Cass.n.23987/2025. 7.Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite , liquidate come da di- spositivo,seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna i l ricorrent e alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzi
Sentenza Cassazione n. 29337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris