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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13117/2026

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nte pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tasco unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.2360/2022 depositata il 26/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma accoglieva ilricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione che aveva impugnatol’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate (ADE), direzioneprovinciale Roma 1, le richiedeva il pagamento dell’importo di Euro142.047,00 a titolo di imposta di registro sull’atto giudiziario costituitodalla sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva deciso laNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026controversia insorta tra la contribuente e [OSCURATO:SOCIETA] concernente laliquidazione di riserve iscritte nella contabilità lavori relativi all’esecuzionedi un appalto.2.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva l’Agenzia delle Entrate innanzialla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che accoglieval’appello, ritenendo, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado percontraddittorietà tra motivazione e dispositivo per aver la CTP accolto ilricorso, annullando l’avviso di liquidazione, nonostante in motivazioneavesse considerata corretta l’applicazione dell’aliquota proporzionale daparte dell’Ufficio in ragione dell’affermata natura risarcitoria delle riserveiscritte ai nn.14, 17, 20 e 21; dall’altro, qualificando, in ragione di quantodedotto dal titolo giudiziario in questione, come risarcitorie le riserve inquestione, assumendo pertanto come corretta la liquidazioneproporzionale dell’imposta operata dall’ADE.3.

La contribuente ha impugnato per cassazione tale sentenza,affidandosi a due motivi.4.

Resiste ADE che ha depositato controricorso.5.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente occorre soffermarsi sull’eccezione di giudicatointerno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso.1.1.

In particolare, ADE sostiene che la statuizione della CTP diriconoscimento della natura risarcitoria agli importi in discussione nonabbia formato oggetto di impugnazione in via condizionale da partedell’appellata, la quale-al contrario-alle pagine 15 e 22 del proprio atto dicontrodeduzioni ha espressamente richiesto “la conferma” della sentenzadi primo grado.1.2.

La doglianza è infondata.1.3.

Come noto, secondo il costante orientamento di questa Corte (vediNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026Cass.19950/22, Cass.21622/16) il disposto di cui all'art. 56, D.Lgs. n. 546del 1992, nella parte in cui prevede che le questioni e le eccezioni nonaccolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello, siintendono rinunciate, fa riferimento all'appellato e non all'appellante, inquanto l'onere della espressa riproposizione, nonostante l'impiego dellagenerica espressione "non accolte", riguarda non le domande o leeccezioni respinte in primo grado, ma solo quelle su cui il giudice nonabbia espressamente pronunciato.

Di talché, se è vero che la partetotalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appelloincidentale verso la sentenza impugnata da controparte, relativamentealle eccezioni disattese o rimaste assorbite, è altrettanto vero che essa hal'onere di riproporle ai sensi dell'art. 56, D.Lgs. n. 546 citato, cheriproduce la norma di cui all'art. 346 c.p.c. dettata per il processo civile.1.4.

Nella fattispecie, la ricorrente, totalmente vittoriosa in primo grado,ha specificamente riproposto nelle controdeduzioni in appello le ragioni asostegno dell’illegittimità dell’avviso di liquidazione assumendo la pretesanatura non risarcitoria delle riserve di cui all’atto giudiziario tassato.1.5.

Il che esclude la formazione del giudicato interno su tale questione.2.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sul primo motivo con cui laricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente - inviolazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4, 118 disp.4), c.p.c. assumendo che la [OSCURATO:PERSONA], abbiaoperato un mero rinvio ad una frase contenuta nella sentenza emessa insede civile ossia che: "trattandosi di riserve ( .. .) di natura risarcitoria èdovuta la rivalutazione monetaria" estrapolata dal contesto a cui siriferisce e senza aver riportato l'integrale contenuto della sentenzaemessa in un differente processo civile; che in siffatto modo laCommissione non abbia fornito neanche una motivazione per relationemalla sentenza civile, posto che ha omesso di indicare ogni ragione per laNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026quale avrebbe ritenuto di uniformarsi a tale valutazione.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Come noto, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass.

Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi daCass.

Sez.

U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).

Ancor più direcente, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione,Cass.

Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558;Cass.

Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione». (Cass 19591/2022).2.3.

Orbene, nella fattispecie la motivazione si pone ben al di sopra delcosiddetto minimo costituzionale considerato che la CTR ha palesato ilproprio convincimento in ordine alla natura risarcitoria delle riserve inNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026questione attraverso il dichiarato esame del testo della sentenza oggettodi tassazione, ritenendo, con apprezzamento di merito non censurabile insede di legittimità, che il Tribunale civile di Roma avesse qualificato“chiaramente le somme di cui alle riserve nn.14, 17, 20 come dovute atitolo di risarcimento corrisposto per i ritardi, gli eventi imprevisti e gliinconvenienti che avevano comportato rallentamenti nello svolgimento deilavori e maggiori oneri e danni lamentati dall’impresa”.

Ha poi aggiunto, asostegno del proprio convincimento, che “A pag.19 della sentenza civile,oggetto di tassazione, si legge “Trattandosi di riserve (n.d.r. 14, 17, 20) dinatura risarcitoria è dovuta la rivalutazione monetaria.”” per poiconcludere che “pertanto, l’imposta di registro deve essere applicata inmisura proporzionale, come ha operato l’Ufficio.”2.4.

Al di là di ogni considerazione sulla correttezza o menodell’apprezzamento operato dal giudice di secondo grado è, quindi,evidente che la motivazione renda, sebbene in modo alquanto sintetico,comprensibile il percorso logico-giuridico che ha condotto la CTR a siffattaconclusione, fermo restando che l’aver desunto tali effetti dal solo testodella sentenza oggetto di tassazione si pone in linea con l’art.20 del DPR131/1986, cosi come interpretato da questa Corte (vedi Cass.13008/22),che circoscrive l’applicazione dell’imposta agli elementi desumibili dall’attomedesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essocollegati.3.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti - in relazione all'art. 360, comma I, n. 5) del c.p.c., sostenendo chela [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di considerare il fatto,debitamente eccepito dalla Società, che la frase: "trattandosi di riserve ( ...) di natura risarcitoria è dovuta la rivalutazione monetaria" contenutanella sentenza civile, era da intendersi in senso a-tecnico; in realtà dallasentenza, secondo il ricorrente, risultava tutt'altro ossia la natura diNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026maggiori corrispettivi dell'appalto delle riserve.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, co. 1 n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass.

SU 27dicembre 2019 n. 34476).3.3.

Nel caso di specie, la censura della ricorrente sulla ritenuta naturarisarcitoria delle riserve in questione si risolve inammissibilmente nonnella denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo, maNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026nell’omesso esame delle proprie argomentazioni giuridiche (pretesocarattere a-tecnico dell’espressione “Trattandosi di riserve (…) di naturarisarcitoria è dovuta la rivalutazione” valutata dichiaratamente dalla CTR apag.19 della sentenza civile, rivolte a negare la natura risarcitoria delleriserve in questione rispetto all’apprezzamento di merito operato sul puntodal giudice di secondo grado che, invece, è pervenuto a conclusioniopposte.

Il che depone per l’inammissibilità del motivo.4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tasco unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.2360/2022 depositata il 26/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma accoglieva ilricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione che aveva impugnatol’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate (ADE), direzioneprovinciale Roma 1, le richiedeva il pagamento dell’importo di Euro142.047,00 a titolo di imposta di registro sull’atto giudiziario costituitodalla sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva deciso laNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026controversia insorta tra la contribuente e [OSCURATO:SOCIETA] concernente laliquidazione di riserve iscritte nella contabilità lavori relativi all’esecuzionedi un appalto.2. Avverso siffatta pronuncia insorgeva l’Agenzia delle Entrate innanzialla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che accoglieval’appello, ritenendo, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado percontraddittorietà tra motivazione e dispositivo per aver la CTP accolto ilricorso, annullando l’avviso di liquidazione, nonostante in motivazioneavesse considerata corretta l’applicazione dell’aliquota proporzionale daparte dell’Ufficio in ragione dell’affermata natura risarcitoria delle riserveiscritte ai nn.14, 17, 20 e 21; dall’altro, qualificando, in ragione di quantodedotto dal titolo giudiziario in questione, come risarcitorie le riserve inquestione, assumendo pertanto come corretta la liquidazioneproporzionale dell’imposta operata dall’ADE.3. La contribuente ha impugnato per cassazione tale sentenza,affidandosi a due motivi.4. Resiste ADE che ha depositato controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre soffermarsi sull’eccezione di giudicatointerno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso.1.1. In particolare, ADE sostiene che la statuizione della CTP diriconoscimento della natura risarcitoria agli importi in discussione nonabbia formato oggetto di impugnazione in via condizionale da partedell’appellata, la quale-al contrario-alle pagine 15 e 22 del proprio atto dicontrodeduzioni ha espressamente richiesto “la conferma” della sentenzadi primo grado.1.2. La doglianza è infondata.1.3. Come noto, secondo il costante orientamento di questa Corte (vediNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026Cass.19950/22, Cass.21622/16) il disposto di cui all'art. 56, D.Lgs. n. 546del 1992, nella parte in cui prevede che le questioni e le eccezioni nonaccolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello, siintendono rinunciate, fa riferimento all'appellato e non all'appellante, inquanto l'onere della espressa riproposizione, nonostante l'impiego dellagenerica espressione "non accolte", riguarda non le domande o leeccezioni respinte in primo grado, ma solo quelle su cui il giudice nonabbia espressamente pronunciato. Di talché, se è vero che la partetotalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appelloincidentale verso la sentenza impugnata da controparte, relativamentealle eccezioni disattese o rimaste assorbite, è altrettanto vero che essa hal'onere di riproporle ai sensi dell'art. 56, D.Lgs. n. 546 citato, cheriproduce la norma di cui all'art. 346 c.p.c. dettata per il processo civile.1.4. Nella fattispecie, la ricorrente, totalmente vittoriosa in primo grado,ha specificamente riproposto nelle controdeduzioni in appello le ragioni asostegno dell’illegittimità dell’avviso di liquidazione assumendo la pretesanatura non risarcitoria delle riserve di cui all’atto giudiziario tassato.1.5. Il che esclude la formazione del giudicato interno su tale questione.2. Ciò premesso, occorre soffermarsi sul primo motivo con cui laricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente - inviolazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4, 118 disp.4), c.p.c. assumendo che la [OSCURATO:PERSONA], abbiaoperato un mero rinvio ad una frase contenuta nella sentenza emessa insede civile ossia che: "trattandosi di riserve ( .. .) di natura risarcitoria èdovuta la rivalutazione monetaria" estrapolata dal contesto a cui siriferisce e senza aver riportato l'integrale contenuto della sentenzaemessa in un differente processo civile; che in siffatto modo laCommissione non abbia fornito neanche una motivazione per relationemalla sentenza civile, posto che ha omesso di indicare ogni ragione per laNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026quale avrebbe ritenuto di uniformarsi a tale valutazione.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Come noto, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229,22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi daCass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430[p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Ancor più direcente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione,Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558;Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione». (Cass 19591/2022).2.3. Orbene, nella fattispecie la motivazione si pone ben al di sopra delcosiddetto minimo costituzionale considerato che la CTR ha palesato ilproprio convincimento in ordine alla natura risarcitoria delle riserve inNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026questione attraverso il dichiarato esame del testo della sentenza oggettodi tassazione, ritenendo, con apprezzamento di merito non censurabile insede di legittimità, che il Tribunale civile di Roma avesse qualificato“chiaramente le somme di cui alle riserve nn.14, 17, 20 come dovute atitolo di risarcimento corrisposto per i ritardi, gli eventi imprevisti e gliinconvenienti che avevano comportato rallentamenti nello svolgimento deilavori e maggiori oneri e danni lamentati dall’impresa”. Ha poi aggiunto, asostegno del proprio convincimento, che “A pag.19 della sentenza civile,oggetto di tassazione, si legge “Trattandosi di riserve (n.d.r. 14, 17, 20) dinatura risarcitoria è dovuta la rivalutazione monetaria.”” per poiconcludere che “pertanto, l’imposta di registro deve essere applicata inmisura proporzionale, come ha operato l’Ufficio.”2.4. Al di là di ogni considerazione sulla correttezza o menodell’apprezzamento operato dal giudice di secondo grado è, quindi,evidente che la motivazione renda, sebbene in modo alquanto sintetico,comprensibile il percorso logico-giuridico che ha condotto la CTR a siffattaconclusione, fermo restando che l’aver desunto tali effetti dal solo testodella sentenza oggetto di tassazione si pone in linea con l’art.20 del DPR131/1986, cosi come interpretato da questa Corte (vedi Cass.13008/22),che circoscrive l’applicazione dell’imposta agli elementi desumibili dall’attomedesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad essocollegati.3. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti - in relazione all'art. 360, comma I, n. 5) del c.p.c., sostenendo chela [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di considerare il fatto,debitamente eccepito dalla Società, che la frase: "trattandosi di riserve ( ...) di natura risarcitoria è dovuta la rivalutazione monetaria" contenutanella sentenza civile, era da intendersi in senso a-tecnico; in realtà dallasentenza, secondo il ricorrente, risultava tutt'altro ossia la natura diNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026maggiori corrispettivi dell'appalto delle riserve.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare che: ilnovellato testo dell'art. 360, co. 1 n. 5, cod. proc. civ. ha introdottonell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27dicembre 2019 n. 34476).3.3. Nel caso di specie, la censura della ricorrente sulla ritenuta naturarisarcitoria delle riserve in questione si risolve inammissibilmente nonnella denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo, maNumero registro generale 29324/2022Numero sezionale 704/2026Numero di raccolta generale 13117/2026Data pubblicazione 07/05/2026nell’omesso esame delle proprie argomentazioni giuridiche (pretesocarattere a-tecnico dell’espressione “Trattandosi di riserve (…) di naturarisarcitoria è dovuta la rivalutazione” valutata dichiaratamente dalla CTR apag.19 della sentenza civile, rivolte a negare la natura risarcitoria delleriserve in questione rispetto all’apprezzamento di merito operato sul puntodal giudice di secondo grado che, invece, è pervenuto a conclusioniopposte. Il che depone per l’inammissibilità del motivo.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 7.000,00 per compenso, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, comemodificato dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris