CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. indicata in epigrafe con la quale gli veniva applicata la pena di anni cinque di reclusione e euro ventimila di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90, commesso il 24 dicembre 2020, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale nel corso di esecuzione della pena. L'imputato veniva, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere. Con il ricorso chiede l'annullamento della sentenza denunciando: 1.1.violazione di legge, in relazione all'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen. e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 142 e 185 cod. proc. pen., per nullità derivata dal verbale di udienza privo della necessaria sottoscrizione; 1.2. difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ai sensi dell'art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen. per l'applicazione di pene accessorie non concordate in riferimento all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., in quanto tale norma prevedrebbe un automatismo sanzionatorio incompatibile con i principi di personalità della responsabilità penale, di proporzionalità della pena, di rieducazione, eguaglianza e ragionevolezza; 1.3. analoga censura viene svolta in riferimento all'art. 32 cod. pen.; 1.4. difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in relazione all'art. 445 cod. proc. pen. per la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati. 2.11 primo motivo è privo di pregio in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare, con riguardo alla mancata sottoscrizione del verbale udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto, che tale mancanza non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui si riferisce qualora non risulti essere stata in qualche modo pregiudicata l'attività defensionale ovvero l'effettivo svolgimento di quella giurisdizionale (Sez.5, n. 15980 de110/02/2012, Cassani, Rv.251525) in quanto vi sarebbe incertezza sulle persone partecipanti all'udienza, smentita dal visto del giudice o sulla corrispondenza di quanto verbalizzato alla effettiva volontà delle parti, che, del resto, si sono riportate alla richiesta scritta di applicazione della pena. Ebbene, nel caso di specie, la prospettazione difensiva si risolve nella denuncia di un'omissione meramente formale. 3.Quanto al secondo e terzo motivo, volti ad eccepire l'incostituzionalità degli artt. 29 e 32 cod. pen., gli stessi sono destituiti di fondamento. Il ricorrente riporta argomenti su dubbi di legittimità costituzionale espressi da questa Corte, ma con riferimento a fattispecie di reato (quelle previste in materia di reati contro la pubblica amministrazione e le pene accessorie di cui all'art. 317-bis cod.pen.) soggette ad uno statuto punitivo diverso da quello disciplinato dagli artt. 29 e 32 cod. pen. che hanno trovato applicazione alla fattispecie in esame. Il ricorrente non adduce argomenti per tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., che consente l'applicazione delle pene accessorie in presenza dell'applicazione pena uguale o superiore ad anni due di reclusione (cioè in caso di patteggiamento allargato, nella specie applicato al ricorrente) avendo questa Corte già affermato, con principio condiviso dal Collegio, che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. che impone l'applicazione delle pene accessorie quando la pena irrogata è superiore ai due anni, atteso che, quanto al richiamo all'art. 3 Cost., rientra nella discrezionalità del legislatore tener conto dell'entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare, e, con riferimento all'art. 24 Cost., che l'imputato, formulando la richiesta di patteggiamento o aderendo alla stessa, è in condizione di prevedere l'applicazione della pena accessoria (Sez.7, n.21146 del 28/04/2016, Natale, Rv.267073). Analoga censura è stata disattesa con riferimento agli artt. 20 e 32 cod. pen. per supposta violazione degli artt. 27, comma terzo, e 111 Cost., giacchè la pena accessoria della interdizione durante l'esecuzione della pena, incide solo sulla possibilità di compimento di atti a contenuto patrimoniale e non confina quindi, il condannato in una condizione, degradante e mortificante, di assoluto isolamento dal contesto sociale, e, sotto il secondo profilo, sul rilievo che lungi dall'essere oggetto di automatica applicazione, trova giustificazione nell'accertamento di responsabilità per le violazioni più gravi e nelle legittime finalità di tutela dei terzi e del condannato" (Sez.1, n.44170 del 22/10/2012, Scoppola, Rv.253751). 4.Neppure ha fondamento giuridico la contestazione della condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere che sono dovute per legge, con conseguente possibilità di applicazione non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez.6, n.3253deI21/01/2016, Rebaj, Rv.266501) e che non sono, viceversa, previste per il solo patteggiamento con pena contenuta entro i due anni di reclusione rientrando nella facoltà del legislatore, ove non irragionevole, la scelta di prevedere diversi benefici a seconda della tipologia di rito premiale e nel caso giustificata dalla gravità del trattamento punitivo inflitto in relazione alla gravità dei reati. 5. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere stensore \ DEPOS