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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1989

Cassazione n. 10705/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate; considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che le attività legate al narcotraffico di cui alla sentenza sub. 1, commesse negli anni 2016 e 2017, fossero avvinte da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la seconda sentenza, di cui agli artt. 416 bis, 629, 628, 416 bis.1 cod., pen., commessi sino al 06/12/2010; osservato che il G.E., per escludere l'unitarietà del disegno criminoso, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Matarazzo, per il quale l'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da Cuorvo non era legata al clan mafioso Veneruso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate; considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che le attività legate al narcotraffico di cui alla sentenza sub. 1, commesse negli anni 2016 e 2017, fossero avvinte da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la seconda sentenza, di cui agli artt. 416 bis, 629, 628, 416 bis.1 cod., pen., commessi sino al 06/12/2010; osservato che il G.E., per escludere l'unitarietà del disegno criminoso, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Matarazzo, per il quale l'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere da Cuorvo non era legata al clan mafioso Veneruso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris