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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 1965

Cassazione n. 21191/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il 27/05/1965 avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte d'appello di Salerno ha riformato parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Salerno, rideterminando la pena in mesi 4 e giorni 15 di reclusione, condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, in relazione ai reati di diffamazione e di trattamento illecito dei dati, di cui agli artt. 81 comma 2, 595 cod. pen. e 167, comma 1, d.

Igs. n. 196 del 2003, confermando nel resto la sentenza di primo grado.1.1.

Il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto la penale responsabilità della ricorrente in ordine ai reati di cui al capo d'imputazione sulla base di uno scritto pubblicato su un sito internet, a firma di [OSCURATO:PERSONA], contenente i dati personali di tutti i condomini dello stabile dove risiede la stessa imputata, con descrizione delle loro abitudini di vita, attribuzione di comportamenti non reali, stralci di cause civili ancora in istruttoria, utilizzando, inoltre, nel ricostruire le vicende condominiali, espressioni offensive quali l'attribuzione di caratteri di prepotenza, prevaricazione, invadenza, arroganza e avidità.

Alla luce di tali elementi probatori, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrati i reati contestati, determinando la pena base in mesi 9 di reclusione, diminuita per le generiche a mesi 6 ed aumentata per la continuazione a mesi 7, condizionalmente sospesa, condannando inoltre l'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare nella sede competente, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Il giudice dell'impugnazione, investito del giudizio a seguito dell'appello dell'imputata, ha confermato le statuizioni del Tribunale in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputata, oltre che le statuizioni civili, riconoscendo, tuttavia, quanto alla determinazione della pena, la mancata individuazione del reato più grave da parte del giudice di primo grado.

Sul punto, la Corte territoriale ha chiarito che, trattandosi di diffamazione semplice, di cui all'art. 595, comma 1, cod. pen., risulta più grave il reato di trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 167, comma 1, del Codice privacy, punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena base debba essere determinata nella misura minima, alla luce della concreta gravità del fatto, diminuita per le generiche a mesi 4 ed aumentata per la continuazione a mesi 4 e giorni 15 di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l'imputata, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Con i primi due motivi di ricorso la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al reato di trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Quanto all'erronea applicazione della legge penale, sotto un primo profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il delitto di trattamento illecito dei dati in assenza di alcuna prova circa il nocumento arrecato alla parte offesa.

Diffondere qualità del soggetto passivo, sostiene la difesa, non implica di per sé arrecare un danno, il quale, tra l'altro, deve afferire al bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la riservatezza, per cui sarebbe illogico il riferimento della Corte all'utilizzo delle "espressioni squalificanti", da rivolgersi, più correttamente, al danno derivante dal reato di diffamazione.

In ogni caso, prosegue la difesa, anche laddove si volesse ritenere sussistente una qualche forma di pregiudizio, la stessa non potrebbe che essere di lieve entità, in ragione della limitata diffusione, dunque insufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Sotto altro profilo, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato, atteso che l'unico intento dell'imputata sarebbe stato quello di condividere il proprio racconto, e non di arrecare un danno alla persona offesa, non potendosi dunque ritenere integrato il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice, in forza del quale è necessario che il nocumento sia previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Rv. 264798-01, Ciulla).

Quanto al vizio di motivazione, la difesa censura la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità dell'iter motivazionale seguito dal Collegio in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputata per il reato di trattamento illecito dei dati.

In primo luogo, il giudice di appello non motiva sul nocumento arrecato all'interessato, quale elemento costitutivo del reato, rispetto al quale la difesa evidenzia, tra l'altro, l'inidoneità delle modalità della condotta ad arrecare una lesione alla riservatezza, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

I dati personali, infatti, sarebbero stati diffusi in forma di racconto di fantasia, non potendo, dunque, i destinatari avere contezza della veridicità di tali dati né avere interesse a verificarne l'attendibilità.

La motivazione sarebbe, altresì, carente ed illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, laddove si fa riferimento soltanto all'utilizzo di espressioni squalificanti al fine di ritenere integrato il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice.

2.2. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa deduce il vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al reato di diffamazione, di cui all'art. 595 cod. pen.

La motivazione addotta dal giudice di seconde cure in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputata per il reato di diffamazione sarebbe carente ed illogica laddove non vengono individuate le affermazioni lesive della reputazione, dell'onore e del decoro della parte offesa né il motivo per cui le stesse siano da considerarsi tali.

La motivazione sarebbe, invece, del tutto assente con riferimento all'elemento psicologico del reato.

Anche il dolo generico, che si sostanzia nella consapevolezza e volontà della condotta delittuosa, deve essere rigorosamente provato ed esaustivamente motivato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso che proviene dalla Settima sezione non essendo stata rilevata una causa di inammissibilità, è fondato nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata muove da un errore in diritto sull'individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 167 dei d.lvo n. 196 del 2003.

L'art. 167 del d.lvo n. 196 del 2003 (Codice privacy) è stato modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

La nuova disposizione di cui all'art. 167 così prevede: "1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octíes;, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato".

La previgente disposizione — per quanto qui rileva con riferimento al caso in esame — al primo comma stabiliva: "1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, : se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi".

E, sempre con riferimento al caso in scrutinio, l'art. 23 comma 1 disponeva che "il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato".

A seguito della modifica, la disposizione di cui all'art. 167 comma 1 cit. non fa più riferimento al trattamento, introduce l'elemento del danno all'interessato, danno all'interessato che connota anche il dolo specifico.

Ciò posto, occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 in esame, il nocumento è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017, Rv. 270458 - 01).

Il requisito del nocumento è, tuttora, richiesto, con l'ulteriore specificazione, rispetto al passato, che lo stesso deve essere arrecato all'interessato e costituisce elemento costitutivo del reato, conclusione cui era pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità che aveva superato un risalente orientamento secondo cui il nocumento era condizione obiettiva di punibilità anche se tale giurisprudenza aveva chiarito che l'omogeneità del nocumento con l'interesse leso o concretamente messo in pericolo e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica inducevano a qualificarlo non come elemento estraneo alla fattispecie criminosa, ma come elemento costitutivo della stessa.

Riconosciutane, dunque, la natura di elemento costitutivo del reato, ad avviso della Corte, ai fini della punibilità non è sufficiente che il nocumento si ponga quale conseguenza non voluta, ancorché prevista o prevedibile della condotta, essendo necessario che esso sia previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o quanto meno previsto ed accettato in tutte quelle ipotesi in cui non si identifichi con il fine dell'azione stessa in quanto finalizzata, ad esempio, a trarre profitto dall'illecito trattamento dei dati (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Ciulla, Rv. 264798 - 01).

Nel caso in esame la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, muove da un'errata qualificazione del "nocumento", quale condizione obbiettiva di punibilità, e però non contiene alcuna motivazione sulla sussistenza di tale elemento costitutivo del reato, essendosi limitata, a pag. 3, a valutare il profilo dell'intenzionalità della condotta.

Anche la motivazione in relazione alla sussistenza del reato di diffamazione non è congrua non avendo la corte territoriale adeguatamente risposto alla censura difensiva.

In presenza del rilevato vizio di motivazione la sentenza va annullata.

L'annullamento va tuttavia disposto senza rinvio essendo nelle more del giudizio, maturata la prescrizione dei reati al 21/08/2022.La sentenza impugnata va, poi, annullata nella parte in cui ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

Annulla altresì la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il 27/05/1965 avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte d'appello di Salerno ha riformato parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Salerno, rideterminando la pena in mesi 4 e giorni 15 di reclusione, condizionalmente sospesa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, in relazione ai reati di diffamazione e di trattamento illecito dei dati, di cui agli artt. 81 comma 2, 595 cod. pen. e 167, comma 1, d. Igs. n. 196 del 2003, confermando nel resto la sentenza di primo grado.1.1. Il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto la penale responsabilità della ricorrente in ordine ai reati di cui al capo d'imputazione sulla base di uno scritto pubblicato su un sito internet, a firma di [OSCURATO:PERSONA], contenente i dati personali di tutti i condomini dello stabile dove risiede la stessa imputata, con descrizione delle loro abitudini di vita, attribuzione di comportamenti non reali, stralci di cause civili ancora in istruttoria, utilizzando, inoltre, nel ricostruire le vicende condominiali, espressioni offensive quali l'attribuzione di caratteri di prepotenza, prevaricazione, invadenza, arroganza e avidità. Alla luce di tali elementi probatori, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrati i reati contestati, determinando la pena base in mesi 9 di reclusione, diminuita per le generiche a mesi 6 ed aumentata per la continuazione a mesi 7, condizionalmente sospesa, condannando inoltre l'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare nella sede competente, oltre che al pagamento delle spese processuali. Il giudice dell'impugnazione, investito del giudizio a seguito dell'appello dell'imputata, ha confermato le statuizioni del Tribunale in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputata, oltre che le statuizioni civili, riconoscendo, tuttavia, quanto alla determinazione della pena, la mancata individuazione del reato più grave da parte del giudice di primo grado. Sul punto, la Corte territoriale ha chiarito che, trattandosi di diffamazione semplice, di cui all'art. 595, comma 1, cod. pen., risulta più grave il reato di trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 167, comma 1, del Codice privacy, punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi di reclusione, ritenendo che la pena base debba essere determinata nella misura minima, alla luce della concreta gravità del fatto, diminuita per le generiche a mesi 4 ed aumentata per la continuazione a mesi 4 e giorni 15 di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l'imputata, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al reato di trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003. Quanto all'erronea applicazione della legge penale, sotto un primo profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il delitto di trattamento illecito dei dati in assenza di alcuna prova circa il nocumento arrecato alla parte offesa. Diffondere qualità del soggetto passivo, sostiene la difesa, non implica di per sé arrecare un danno, il quale, tra l'altro, deve afferire al bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la riservatezza, per cui sarebbe illogico il riferimento della Corte all'utilizzo delle "espressioni squalificanti", da rivolgersi, più correttamente, al danno derivante dal reato di diffamazione. In ogni caso, prosegue la difesa, anche laddove si volesse ritenere sussistente una qualche forma di pregiudizio, la stessa non potrebbe che essere di lieve entità, in ragione della limitata diffusione, dunque insufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 196/2003. Sotto altro profilo, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato, atteso che l'unico intento dell'imputata sarebbe stato quello di condividere il proprio racconto, e non di arrecare un danno alla persona offesa, non potendosi dunque ritenere integrato il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice, in forza del quale è necessario che il nocumento sia previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Rv. 264798-01, Ciulla). Quanto al vizio di motivazione, la difesa censura la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità dell'iter motivazionale seguito dal Collegio in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputata per il reato di trattamento illecito dei dati. In primo luogo, il giudice di appello non motiva sul nocumento arrecato all'interessato, quale elemento costitutivo del reato, rispetto al quale la difesa evidenzia, tra l'altro, l'inidoneità delle modalità della condotta ad arrecare una lesione alla riservatezza, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. I dati personali, infatti, sarebbero stati diffusi in forma di racconto di fantasia, non potendo, dunque, i destinatari avere contezza della veridicità di tali dati né avere interesse a verificarne l'attendibilità. La motivazione sarebbe, altresì, carente ed illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, laddove si fa riferimento soltanto all'utilizzo di espressioni squalificanti al fine di ritenere integrato il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa deduce il vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al reato di diffamazione, di cui all'art. 595 cod. pen. La motivazione addotta dal giudice di seconde cure in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputata per il reato di diffamazione sarebbe carente ed illogica laddove non vengono individuate le affermazioni lesive della reputazione, dell'onore e del decoro della parte offesa né il motivo per cui le stesse siano da considerarsi tali. La motivazione sarebbe, invece, del tutto assente con riferimento all'elemento psicologico del reato. Anche il dolo generico, che si sostanzia nella consapevolezza e volontà della condotta delittuosa, deve essere rigorosamente provato ed esaustivamente motivato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso che proviene dalla Settima sezione non essendo stata rilevata una causa di inammissibilità, è fondato nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata muove da un errore in diritto sull'individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 167 dei d.lvo n. 196 del 2003. L'art. 167 del d.lvo n. 196 del 2003 (Codice privacy) è stato modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". La nuova disposizione di cui all'art. 167 così prevede: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octíes;, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato". La previgente disposizione — per quanto qui rileva con riferimento al caso in esame — al primo comma stabiliva: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, : se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi". E, sempre con riferimento al caso in scrutinio, l'art. 23 comma 1 disponeva che "il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato". A seguito della modifica, la disposizione di cui all'art. 167 comma 1 cit. non fa più riferimento al trattamento, introduce l'elemento del danno all'interessato, danno all'interessato che connota anche il dolo specifico. Ciò posto, occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 in esame, il nocumento è costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dell'illecito trattamento (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017, Rv. 270458 - 01). Il requisito del nocumento è, tuttora, richiesto, con l'ulteriore specificazione, rispetto al passato, che lo stesso deve essere arrecato all'interessato e costituisce elemento costitutivo del reato, conclusione cui era pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità che aveva superato un risalente orientamento secondo cui il nocumento era condizione obiettiva di punibilità anche se tale giurisprudenza aveva chiarito che l'omogeneità del nocumento con l'interesse leso o concretamente messo in pericolo e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica inducevano a qualificarlo non come elemento estraneo alla fattispecie criminosa, ma come elemento costitutivo della stessa. Riconosciutane, dunque, la natura di elemento costitutivo del reato, ad avviso della Corte, ai fini della punibilità non è sufficiente che il nocumento si ponga quale conseguenza non voluta, ancorché prevista o prevedibile della condotta, essendo necessario che esso sia previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o quanto meno previsto ed accettato in tutte quelle ipotesi in cui non si identifichi con il fine dell'azione stessa in quanto finalizzata, ad esempio, a trarre profitto dall'illecito trattamento dei dati (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015, Ciulla, Rv. 264798 - 01). Nel caso in esame la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, muove da un'errata qualificazione del "nocumento", quale condizione obbiettiva di punibilità, e però non contiene alcuna motivazione sulla sussistenza di tale elemento costitutivo del reato, essendosi limitata, a pag. 3, a valutare il profilo dell'intenzionalità della condotta. Anche la motivazione in relazione alla sussistenza del reato di diffamazione non è congrua non avendo la corte territoriale adeguatamente risposto alla censura difensiva. In presenza del rilevato vizio di motivazione la sentenza va annullata. L'annullamento va tuttavia disposto senza rinvio essendo nelle more del giudizio, maturata la prescrizione dei reati al 21/08/2022.La sentenza impugnata va, poi, annullata nella parte in cui ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla altresì la s
Sentenza Cassazione n. 21191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris