CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].ra, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ne aveva respinto la richiesta di misura cautelare, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e ad alcuni "reati-scopo" (capi 1, 65, 72 e 73 dell'incolpazione provvisoria). L'indagine, nel suo complesso, riguarda l'operatività e la gestione di una cd. "piazza di spaccio", nella cui attività la Onorati si sarebbe inserita immediatamente dopo l'arresto del proprio fratello, con i medesimi compiti di addetta alle vendite ai consumatori e di "vedetta". 2. Il ricorso, da lei proposto per il tramite del proprio difensore, consta di due motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo. Si lamenta, in proposito, come il Tribunale abbia del tutto trascurato il fattore cronologico, invece essenziale per potersi ravvisare quel connotato di stabilità che caratterizza il vincolo associativo: nello specifico, infatti, il coinvolgimento della ricorrente in quel contesto criminale si è protratto per meno di dieci giorni, all'interno di un'organizzazione operante già prima d'allora e che ha continuato a farlo anche in seguito. In definitiva, dunque, il Tribunale fonda il proprio giudizio di gravità indiziaria per tale delitto esclusivamente sul coinvolgimento dell'indagata in singoli "reati-fine", ritenendo erroneamente che tanto sia sufficiente per configurare una partecipazione associativa. 2.2. Il secondo motivo consiste nel vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della disposta custodia carceraria. Il Tribunale ha ritenuto di superare le valutazioni di segno opposto del primo giudice, che aveva dato rilievo alla non eccessiva ampiezza del fenomeno criminale analizzato ed alla distanza dei fatti nel tempo (aprile - luglio 2019), valorizzando la facilità d'inserimento dell'indagata in quel contesto criminale, dopo l'arresto di suo fratello, nonché il suo vissuto successivo, caratterizzato da una pendenza giudiziaria per fatti del dicembre 2019, da due arresti nel 2022 e da un altro nel 2023, con successiva condanna ancorché non definitiva, tutti relativi a reati in materia di stupefacenti: da qui, il ritenuto pericolo attuale di reiterazione di condotte analoghe. Obietta il ricorso: che tutti questi fatti successivi si presentano di rilevanza bagatellare, essendo stato ravvisato in tutti i casi il fatto lieve, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che la valutazione del tempo trascorso dai fatti come «non considerevole», operata dal Tribunale, non è coerente, trattandosi di periodo oggettivamente significativo; e che, infine, quei giudici hanno omesso di considerare il ruolo dell'indagata, semplice partecipe del grado più basso. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi.2. Il primo non chiede di scrutinare il tema della rilevanza o meno del fattore cronologico ai fini della configurabilità della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (questione, peraltro, sulla quale questa Corte si è ripetutamente pronunciata, stabilendo che, ai fini della verifica dei relativi elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare della c.d. "affectio" , la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non rileva: essa, perciò, può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato, al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato: vds., tra molte, Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771). La difesa si limita ad addurre, piuttosto, che, nel caso della Onorati, tale periodo di tempo sia stato troppo ridotto per potersene dedurre l'inserimento nel sodalizio. In questo modo, però, chiede alla Corte di cassazione di valutare un profilo puramente di fatto, e dunque di compiere un'indagine di merito, che 4z1 le è preclusa. Peraltro, il motivo di ricorso si presenta pure generico, perché non si misura criticamente e specificamente con gli argomenti utilizzati dal Tribunale, i quali invece giustificano ampiamente, sul piano logico, il giudizio di gravità indiziaria: facilità d'inserimento della Onorati in quel collaudato sistema di "spaccio", immediata operatività da parte sua, ampie interazioni con i sodali, sicuro liknow how personale, attestato dalle sue vicende giudiziarie successive. 3. Analoghi limiti presenta il secondo motivo di ricorso, in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura. La difesa contesta, infatti, che la valutazione compiuta dal Tribunale del tempo trascorso dai fatti, giudicato da esso «non considerevole», sia erronea, trattandosi di circa quattro anni. Ma, per un verso, chiedendo alla Corte di cassazione di rivedere tale valutazione, le sollecita un giudizio di puro merito (al giudice di legittimità sarebbe spettato, semmai, di verificare la coerenza logica di una siffatta conclusione rispetto alle premesse in fatto sulle quali essa è fondato: ma un tale profilo non è stato devoluto); per l'altro, tale deduzione difensiva elude qualsiasi confronto con gli anzidetti dati di fatto valorizzati già ai fini del giudizio di gravità indiziaria, indiscussi e ragionevolmente ritenuti dal Tribunale sintomatici del perdurante inserimento della ricorrente in quei circuiti criminali. Quanto, infine, alla scelta della misura cautelare, manca l'allegazione, da parte della difesa, di specifici elementi idonei a vincere la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eventualmente trascurati dal Tribunale: perciò, anche su questo punto, il provvedimento impugnato va esente da censure. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28