CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro contestato di rapina aggravata in concorso. 2. Propone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 194 e ss. cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale, investita di specifici motivi di impugnazione riguardanti sia la credibilità soggettiva del dichiarato della vittima (quanto all'interesse del denunciante a riferire della sottrazione di una cospicua somma di denaro contante, considerata l'esistenza di una polizza assicurativa che copriva tali eventi) sia l'attendibilità intrinseca del dichiarante (alla luce della successione delle dichiarazioni, non spontanee ma sollecitate dalla progressione degli accertamenti, e con le quali si erano manifestati evidenti contraddizioni, come per le caratteristiche del taglio delle banconote sottratte che solo all'esito del rinvenimento di una somma di denaro contante nella disponibilità del ricorrente erano state individuate anche in banconote da 100 euro, non menzionate nella prima denuncia), non aveva fornito alcuna motivazione in grado di superare gli argomenti difensivi, replicando semplicemente la motivazione della sentenza di primo grado. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme processuali in relazione agli articoli 192, comma 2, 354, 357, comma 1, cod. proc. pen. , 115 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione; la sentenza impugnata non aveva preso in esame le censure relative alla carenza di elementi per affermare che vi fosse l'[OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autovettura Volvo nera XC90 ripresa, nelle immagini precedenti e successive rispetto al momento della rapina, registrate nei pressi di un bar quando vi salivano a bc4do e ne scendevano i coimputati del ricorrente. Inoltre, era stato ignorato il motivo di appello con cui si deduceva l'inutilizzabilità dell'ispezione eseguita sul cellulare del ricorrente, così come era stata ignorata la dimostrazione della lecita provenienza delle somme di denaro rinvenute all'esito della perquisizione domiciliare. 3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo con il quale si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità ed inutilizzabilità, in relazione all'articolo 192 cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa; la sentenza impugnata non aveva valutato le censure relative all'affermata attendibilità del dichiarante, dato che veniva posto in crisi dalla contraddizione tra le diverse dichiarazioni rese nel tempo (avendo nell'immediatezza egli affermato di non essere in grado di procedere al riconoscimento degli esecutori materiali, per poi affermare a distanza di tempo di poter riconoscere sia parte del volto dei rapinatori, sia la voce di uno di essi), dall'assenza di spontaneità delle dichiarazioni (tutte sollecitate dalla polizia giudiziaria, in ragione degli elementi progressivamente individuati e raccolti) e dall'evidente incongruenza della formazione della prova in modo progressivo solo mediante sollecitazioni esterne che rendevano le dichiarazioni prive di affidabilità. 4. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso deducendo con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; osserva il ricorrente che la motivazione della sentenza in punto di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa era carente, contraddittoria e manifestamente illogica, considerate le evidenti contraddizioni emerse dal raffronto delle versioni rese in più momenti dalla vittima, sulla tipologia di caschi indossati dai rapinatori, sull'attribuzione delle frasi a lui rivolte ora ad uno, ora all'altro dei rapinatori, indici evidenti della carenza di genuinità delle dichiarazioni che doveva condurre a ritenere inutilizzabile la prova testimoniale. 4.1. Con il secondo motivo si deduce il travisamento della prova, in relazione ai dati della corrispondenza delle calzature indossate dal [OSCURATO:PERSONA] e di quelle portate da uno dei rapinatori (trattandosi di identità riferibile al solo colore bianco), oltre che dei dati relativi ai contatti telefonici intercorsi prima della rapina tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], trattandosi di elementi di prova generici, privi di precisione e non dotati di specificazione (ignorandosi quale fosse il contenuto delle comunicazioni individuate). 4.2. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità espresso senza esplicitare il percorso logico adottato. 4.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.43 cod. pen., per assoluta carenza di motivazione in punto di dimostrazione dell'elemento psicologico del reato. 4.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.129 cod. proc. pen., mancando nella motivazione della sentenza impugnata l'accertamento dei presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché manifestamente infondato, oltre che generico nelle deduzioni a sostegno dei singoli motivi. 1.1. Gli argomenti prospettati dal ricorrente per porre in dubbio la credibilità soggettiva del dichiarante sono fondati su un'ipotesi alternativa (l'inesistenza di somme di denaro contante sottratte nel corso della rapina) che non trova alcun aggancio fattuale negli atti processuali. Al contrario, la lettura integrale delle motivazioni delle sentenze di merito consente di apprezzare elementi obiettivi (rappresentati dalle immagini riprese a brevissima distanza di tempo dall'atto predatorio, attestanti la disponibilità di banconote che vengono contate da alcuni degli imputati; l'esito della perquisizione domiciliare nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], sorpreso ad occultare una rilevante somma di denaro contante nella propria abitazione) che riscontrano il denunciato della vittima. Né soccorrono argomenti logici a sostegno della differente ricostruzione storica della vicenda proposta dal ricorrente: la prospettata utilizzazione della polizza assicurativa per lucrare un indebito indennizzo non rendeva evidentemente necessaria la collaborazione della vittima e l'indicazione di elementi di prova idonei all'individuazione dei responsabili, come invece accaduto sin dal primo momento in cui il Petrosino ricostruiva le fasi dell'accaduto (argomenti che tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello hanno correttamente evidenziato); manifestamente illogica la deduzione difensiva secondo la quale, una volta denunciato il fatto di rapina, sul Petrosino gravava il rischio di una denuncia per calunnia che imponeva di «portare avanti quanto narrato», poiché al fine di evitare tali presunti danni la vittima, ove effettivamente determinata a perseguire il fine economico e intendendo evitare pericoli giudiziari, avrebbe potuto agevolmente affermare di non essere grado di riconoscere i responsabili del fatto. Analogamente, quanto al profilo dell'attendibilità intrinseca, già il Tribunale aveva fornito una risposta esauriente e logicamente corretta rispetto al rilievo della denunciata contraddizione tra le originarie dichiarazioni sulle caratteristiche del taglio delle banconote rubate e il ritrovamento di banconote di taglio diverso (che aveva condotto la persona offesa a rendere dichiarazioni di contenuto parzialmente differente). Si era trattato, infatti, non di una modifica radicale del dichiarato, bensì di una specificazione, peraltro riferita ad un limitato quantitativo del maggiore importo sottratto, elemento che a giudizio del collegio (pag. 13 della sentenza del Tribunale) non incideva sulla complessiva attendibilità della narrazione. Affermazione questa che non presenta vizi logici e si caratterizza per una valutazione ponderata del significato da attribuire alla discrepanza tra le dichiarazioni rese in momenti successivi. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, nella misura in cui nel censurare la gravità del quadro indiziario considerato dalla sentenza impugnata ignora del tutto l' elemento di maggior rilievo costituito dalla dimostrata presenza, sul luogo della rapina, della vettura nella disponibilità dell'imputato e della condotta tenuta dal ricorrente, finalizzata a fornire agli autori materiali della rapina le indicazioni sul sopraggiungere della vittima (che avrebbero utilizzato uno scooter, anch'esso individuato nelle medesime circostanze). Rispetto a tale elemento, le obiezioni riguardanti l'omessa individuazione del soggetto che conduceva un'autovettura della stessa marca, dello stesso modello e del medesimo colore, che veniva ripresa nelle fasi precedenti e successive la rapina mentre vi salivano i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi ne discendeva l'[OSCURATO:PERSONA], non sono decisive, oltre ad essere smentite dalla stessa decisione di primo grado (che specificava la presenza del ricorrente il quale, dopo aver parcheggiato la vettura ripresa nelle immagini, scendeva dal mezzo per dirigersi verso un bar ove erano installate delle videocamere: pag. 7 della sentenza del Tribunale). Anche le censure relative alla dimostrazione della provenienza illecita del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente sono state esaminate dai giudici di merito che le hanno ritenute prive di adeguato supporto, senza che il ricorrente abbia dedotto il travisamento delle prove acquisite in punto di precisa indicazione degli importi e delle epoche sia delle vincite di denaro, sia delle regalie ricevute. Infine, manifestamente infondata è la censura di inutilizzabilità dell'attività di ispezione sul telefono cellulare condotta dalla polizia giudiziaria, in difetto di disposizione che preveda una tale sanzione per l'attività svolta di iniziativa dalla p.g.; nei assume rilievo l'ulteriore profilo di inutilizzabilità ipotizzato dal ricorrente, quanto all'omessa redazione del verbale delle operazioni compiute (in quanto tale obbligo riguardante anche le operazioni e gli accertamenti urgenti, non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione: Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Stasi, Rv. 267260 - 01), come riscontrato attraverso la deposizione del teste Cannatelli. 2. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile, perché proposto per motivo non consentito. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha da tempo cristallizzato l'ambito di ammissibilità dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen., escludendo che vi possa rientrare la deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché da quella violazione non discende alcuna sanzione in termini di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 0; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0), residuando quale unico ambito di deduzione di siffatta violazione quello della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196 - 02), che non può evidentemente essere superato ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01), ovvero proponendo censure che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio valutato dai giudici di merito (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924 - 0; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01). Il motivo, come risulta dall'illustrazione su riportata (v. il § 3 del ritenuto in fatto), finisce per risolversi in una rinnovata valutazione del giudizio di attendibilità della persona offesa, senza porre in evidenza alcuno dei vizi motivazionali che legittimano il ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. a fronte delle complessive ed esaurienti argomentazioni svolte dai giudici di merito (v. supra, § 1.1.) 3. Il ricorso proposto nell'interesse del l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, mentre denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (censura non consentita, come rilevato nel paragrafo che precede relativamente al ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), di fatto s'incentra su asseriti vizi della motivazione in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa, con considerazioni che non prendono in esame il dato di prova centrale rappresentato dal sicuro riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa a brevissima distanza di tempo dalla subita rapina; inoltre, gli aspetti di contraddittorietà segnalati dal ricorrente non avevano portata decisiva in quanto, come già emerso dalla lettura della sentenza di primo grado, la tipologia dei caschi era stata apprezzata direttamente, attraverso la visione delle immagini videoregistrate, anche dai componenti del collegio giudicante sicché l'imprecisa dichiarazione della persona offesa non assumeva valore decisivo nel minare l'attendibilità della testimonianza; le incertezze sull'attribuzione delle frasi indirizzate alla vittima sono state logicamente ricondotte dalla sentenza di primo grado al particolare stato emotivo conseguente all' aggressione subita (v. pag. 14 della sentenza del Tribunale). 3.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio di travisamento della prova, in realtà si sostanzia in un differente giudizio valutativo sulla portata di dati probatori (la corrispondenza delle calzature del rapinatore con quelle del [OSCURATO:PERSONA]; l'esistenza di contatti telefonici ripetuti tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle ore antecedenti la rapina), senza dimostrazione della decisività di tali elementi rispetto agli altri dati raccolti (il ricordato riconoscimento fotografico; il riconoscimento operato attraverso la visione dei filmati video registrati relativi alle fasi immediatamente precedenti la rapina, che immortalavano i due rapinatori con i caschi indossati; la ripresa dei movimenti del ricorrente che saliva a bordo di un veicolo con caratteristiche analoghe a quelle utilizzate dall'[OSCURATO:PERSONA], assieme all'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA]).3.3. Gli ulteriori motivi sono stati formulati in modo evidentemente non consentito, trattandosi di censure dal carattere assolutamente generico perché prive di qualsiasi riferimento sia alle specifiche parti della motivazione del provvedimento impugnato, sia alle ragioni su cui si fonderebbero le censure. 4. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen