CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 26017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2022 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35310/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] successore legittimo del padre [OSCURATO:PERSONA], già socio accomandatario della società F.lli Cammilleri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato dal tutore D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] successore legittimo della madre D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal tutore D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] eC. Snc in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giovanni; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Domenico; -controricorrenti- nonché sul ricorso 17388-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso le sentenz e della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 670/2022, depositata il 21/04/2022, e n. 1379 depositata il 01/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte; Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in qualità di proprietaria di un fabbricato in Licata adibito a deposito ed esposizione di materiale per l’edilizia, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la società quale titolare dell’azienda detentrice a titolo di comodato dell’immobile confinante quello dell’attrice, gli altri convenuti quali proprietari del medesimo immobile, chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno, cagionato dall’incendio sviluppatosi all’interno dell’immobile di parte convenuta, nella misura di Euro 1.123.508,65. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. A seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], comproprietario dell’immobile nonché socio accomandatario e legale rappresentante della società convenuta, fu dichiarata all’udienza del 18 ottobre 2011 l’interruzione del processo, poi riassunto nei confronti delle altre parti costituite e di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del convenuto deceduto. Nel corso del giudizio venne disposto con atto notarile del 15 dicembre 2010 lo scioglimento della società convenuta, cui seguì la cancellazione dal registro delle imprese. 2. Il Tribunale adito previa CTU, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò i convenuti al pagamento della somma di Euro 709.215,30 oltre rivalutazione ed interessi. 3. Avverso detta sentenza proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], proprietarie dell’immobile nonché socie accomandanti della società originariamente convenuta. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo il rigetto dell’appello. 4. Con sentenza di data 1° luglio 2019 la Corte d’appello di Palermo condannò [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, ormai estinta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di Euro 354.607,65 oltre gli interessi dalla sentenza. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che i primi due motivi di appello avevano ad oggetto la sussistenza del nesso di causalità, sotto il duplice profilo della derivazione dell’incendio dall’area in comodato alla [OSCURATO:SOCIETA]. e della sua ascrivibilità alla responsabilità delle appellanti se ed in quanto mere proprietarie del fondo, e che la censura era condivisibile solo quanto al secondo profilo, per quanto questo avesse scarso riflesso pratico, posto che le appellanti erano anche eredi di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società convenuta ed assoggettate quindi all’art. 2324 cod. civ. Aggiunse, in relazione alla quantificazione del danno, che, dato il mancato deposito del fascicolo di parte attrice nel primo grado ed il fumus di fondamento che pareva almeno in parte connotare talune delle argomentazioni di parte appellante (ad esempio: l’utilizzo del prezziario del 2013 per la stima di danni databili al 2007; computo delle perdute attrezzature al valore di acquisto senza detrazione degli ammortamenti; considerazione delle merci in magazzino sulla base di fatture passive e di una voce del bilancio consuntivo del 2006), in applicazione del primo comma dell’art. 2697 cod. civ. la quantificazione fatta dal CTU doveva essere prudenzialmente abbattuta del 50% e depurata di rivalutazione ed interessi, per cui spettavano Euro 354.607,65. 5. Avverso tale sentenza proposero domanda di revocazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 21 aprile 2022 la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento della domanda, dispose la revocazione della sentenza nella parte in cui aveva condannato le istanti e rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei loro confronti. Osservò la corte territoriale che vi era stato errore di percezione in quanto, sulla base di quanto evincibile dal certificato di famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e dai reperti riguardanti [OSCURATO:PERSONA], le germane Cammilleri erano eredi di quest’ultimo (comproprietario dell’immobile) e non di Gioacchino e che si trattava di errore decisivo posto che il danno subito dalla società attrice era stato ascritto al dinamismo causale del materiale altamente infiammabile custodito nel deposito della F.lli Cammilleri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., anziché all’immobile in cui il medesimo materiale era ricoverato. Aggiunse, condividendo quanto affermato dalla precedente decisione, che, alla luce dei riscontri nella CTU, sulla base della regola del “più probabile che non”, era stato l’ingente quantitativo di legname custodito nell’immobile concesso in uso alla F.lli Cammilleri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ad alimentare e favorire la propagazione del fuoco fino a raggiungere il fabbricato di proprietà dell’attrice, per cui la responsabilità per i danni andava riconosciuta solo in capo alla F.lli Cammilleri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., custode della cosa intrinsecamente pericolosa da cui era promanato il danno, e non nei confronti dei proprietari dell’immobile all’interno del quale la cosa pericolosa era custodita, e pertanto non nei confronti delle germane Cammilleri, comproprietarie dell’immobile ma non eredi del socio illimitatamente responsabile dell’ormai estinta società. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi avverso la sentenza di data 1° luglio 2019. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. La parte ricorrente ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale. In relazione a tali ricorsi il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di parte. 6. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo avverso la sentenza di data 21 aprile 2022. Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con ordinanza di data 3 marzo 2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa relativa al ricorso proposto nei confronti della prima decisione per la riunione a tale ricorso di quello proposto avverso la sentenza di revocazione. Il Pubblico Ministero ha presentato le ulteriori conclusioni scritte. E’ stata depositata memoria di parte. Ragioni della decisione 1.Va previamente disposta la riunione della impugnazione recante il numero r.g. 17388/2022 avverso la sentenza resa in sede di revocazione al ricorso recante il numero r.g. 35310/2019. I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dellanorma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (Cass. n. 25376 del 2006; n. 10534 del 2015). Larevocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, la quale dà luogo all'inammissibilità delricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 9201 del 2021; Cass. sez. U. n. 9201 del 2021). Poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può dunque risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione, deve muoversi dal ricorso proposto avverso quest’ultima sentenza. 2.Con il motivo di ricorso avverso la decisione sull’istanza di revocazione, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. risponde dei danni anche il comodante,sicché alcun rilievo assume la circostanza che le proprietarie dell’immobile lo avessero concesso in locazione alla F.lli Cammilleri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Aggiunge che la proprietà solidale dei proprietari ricorre inoltre per la mancata adozione di misure di salvaguardia sul terreno circostante per il caso di incendi, opere che certamente avrebbero evitato il propagarsi delle fiamme. 3. Passando al ricorso principale avverso la sentenza di data 1° luglio 2019, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che il giudice di appello ha commesso errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. avendodisposto la condanna delle appellanti sulla base del fatto che le stesse fossero le eredi di [OSCURATO:PERSONA], fatto incontrastabilmente escluso dal certificato in atti attestante che gli eredi sono il coniuge [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] e che con atto notificato in data 15 ottobre 2019 le ricorrenti hanno proposto la relativa istanza di revocazione innanzi alla Corte d’appello. Aggiungono che la sentenza è anche in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato perché la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] non è mai stata evocata in giudizio, essendo state le ricorrenti convenute nella qualità di proprietarie dell’immobile. 4. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2324 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che, esclusa la loro qualità di eredi del socio accomandatario, comunque non può essere ascritta alcuna responsabilità alle stesse per la qualità di socie accomandanti perché la liquidazione della società si è conclusa con un passivo di Euro 19.225,74. 5. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente in via incidentale che erroneamente e senza motivazione è stata esclusa la responsabilità delle appellanti quali proprietarie dell’immobile, le quali sono invece responsabili ai sensi dell’art. 2051 (Cass. n. 13363 del 2015). 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 347 cod. proc. civ., 2697 e 1219 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che non è prevista l’obbligatorietà del deposito del fascicolo di primo grado, laddove invece tutti i documenti necessari per il riscontro della CTU erano presenti nel fascicolo d’ufficio, e che non si comprendono l’applicazione dell’art. 2697 ed il motivo per il quale vi è stato l’accoglimento dell’appello nonostante le censure fossero dotate solamente di un fumus. Aggiunge che non si intendono le ragioni della depurazione di rivalutazione ed interessi nonostante che l’obbligazione sia di valore. 7. Il ricorso avverso la sentenza di revocazione è inammissibile. La ratio decidendi è costituita dall’attribuzione del nesso di causalità materiale con il danno evento al materiale altamente infiammabile custodito nel deposito della F.lli Cammilleri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e non all’immobile in cui il medesimo materiale era ricoverato. Trattasi di ratio decidendi peraltro coerente ad una risalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, benché l’obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non vengano meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell'immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti, l'operatività nei confronti del proprietario-locatore della presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. resta circoscritta nell'ambito dell'anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocateall'interno dell'immobile dal conduttore, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su questo ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore, non essendo configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così privo dei correlati poteri di vigilanza sul conduttore (Cass.n. 6443 del 1992). Trattasi di arresto giurisprudenziale relativo alla locazione, ma agevolmente estendibile al comodato. Ebbene, la ratio decidendi in discorso non è stata impugnata dalla società ricorrente, la quale si è limitata a richiamare la generica responsabilità del comodante per l’immobile, senza incidere sul fondamento della decisione rappresentato dalla riconduzione causale dell’evento dannoso al materiale custodito nell’immobile e non all’immobile medesimo. L’eccentricità della censura rispetto alla ratio decidendine determina il difetto di decisività. Quanto poi all’ulteriore censura, costituita dalla denuncia della mancata adozione da parte del proprietario dell’immobile di misure di salvaguardia, ricorrono due profili di inammissibilità. In primo luogo, trattandosi di fatto costitutivo della responsabilità diverso da quello ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. la ricorrente ha omesso specificatamente di indicare se tale fatto costitutivo sia stato ritualmente introdotto nel processo di merito. In secondo luogo, lo scrutinio della censura comporta un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, in mancanza di rituale denuncia di vizio motivazionale in ordine alla circostanza di fatto esposta nel motivo. 8. Va dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei ricorsi, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza d’appello revocata. 9. Le spese del giudizio di cassazione relative al ricorso avverso la sentenza di revocazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto invece ai ricorsi relativi alla sentenza revocata, l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse determina la compensazione delle spese. Poiché il ricorso avverso la sentenza di revocazione è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di revocazione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale avverso la sentenza revocata e dispone la compensazione delle relative spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali