CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 27254/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ripropone gli argomenti del ricorso presentato; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la deduzione sulla necessità di disapplicare il decreto di espulsione è condotta in termini generali e senza riferimenti al caso specifico; la deduzione sulla mancata concessione della causa di improcedibilità della particolare tenuità non si confronta con quanto riportato in sentenza a pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.