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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 27 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 12 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di reato di cui all'art. 642 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza del prevenuto per entrambi gli episodi contestati, avendo questi affermato di essere stato coinvolto nei due sinistri, in realtà mai avvenuti, a nulla rilevando le censure difensive riproposte in questa sede; considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva, si limita a riproporre una questione su cui la corte di appello ha fornito adeguata risposta alle pagine 8 e 9, evidenziando come i delitti in questione fossero caratterizzati da un maggiore disvalore nonché abilità realizzativa, alla luce dei plurimi precedenti penali, anche della stessa indole, ed espressivi dell'indifferenza del prevenuto rispetto alle condanne passate, così giustificando il riconoscimento dell'aggravante; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 27 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 12 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la colpevolezza del prevenuto per entrambi gli episodi contestati, avendo questi affermato di essere stato coinvolto nei due sinistri, in realtà mai avvenuti, a nulla rilevando le censure difensive riproposte in questa sede; considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva, si limita a riproporre una questione su cui la corte di appello ha fornito adeguata risposta alle pagine 8 e 9, evidenziando come i delitti in questione fossero caratterizzati da un maggiore disvalore nonché abilità realizzativa, alla luce dei plurimi precedenti penali, anche della stessa indole, ed espressivi dell'indifferenza del prevenuto rispetto alle condanne passate, così giustificando il riconoscimento dell'aggravante; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il C
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