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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 27351/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 17/03/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2026, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale, la Corte d'appello di Catania, in accoglimento del, concordato proposto dall'imputato - previa rinunzia dei motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio - in ordine al delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riduceva la pena inflitta allo stesso ad anni 1, mesi 4 di reclusioneed euro 3.443 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche conseguenti all'ammissione di colpevolezza per i fatti contestati e alla scelta del rito deflattivo, rilevando altresì l'assenza di prove evidenti di non colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen., la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata.

2. Avverso l'indicata sentenza la difesa dell'imputato (benché ripetutamente indicato nei motivi di ricorso con il cognome "Tosto" a lui non riferibile) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa qualificazione della condotta criminosa nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso dell'imputato appare manifestamente infondato, oltre che aspecifico.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. o su una prospettata e alternativa qualificazione giuridica dei fatti, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità per gli specifici reati a lui contestati, la cognizione di quel giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, concernenti come nella specie il mero trattamento sanzionatorio, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Ukr_, 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 17/03/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 17 marzo 2026, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale, la Corte d'appello di Catania, in accoglimento del, concordato proposto dall'imputato - previa rinunzia dei motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio - in ordine al delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riduceva la pena inflitta allo stesso ad anni 1, mesi 4 di reclusioneed euro 3.443 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche conseguenti all'ammissione di colpevolezza per i fatti contestati e alla scelta del rito deflattivo, rilevando altresì l'assenza di prove evidenti di non colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen., la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata. 2. Avverso l'indicata sentenza la difesa dell'imputato (benché ripetutamente indicato nei motivi di ricorso con il cognome "Tosto" a lui non riferibile) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa qualificazione della condotta criminosa nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso dell'imputato appare manifestamente infondato, oltre che aspecifico. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. o su una prospettata e alternativa qualificazione giuridica dei fatti, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità per gli specifici reati a lui contestati, la cognizione di quel giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, concernenti come nella specie il mero trattamento sanzionatorio, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Ukr_, 2 P.Q.M
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