Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07312/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13981-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio legale Fieldfisher, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4390/2016 della Corte d’appello di Milano, depositata il 25/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2006 la società [OSCURATO:PERSONA] MBH ([OSCURATO:PERSONA]) ha acquistato un compendio immobiliare dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto con il quale si è stipulato che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventata proprietaria a ultimazione della ristrutturazione dell’immobile; nell’ambito dei lavori di ricostruzione di uno degli edifici [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne la presente causa, ha affidato alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) le opere relative all’installazione di alcuni refrigeratori costruiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]); nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha informato [OSCURATO:PERSONA] del contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], rappresentando a [OSCURATO:PERSONA] che all’ultimazione dei lavori [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta proprietaria e sarebbe quindi subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto d’appalto.

Nel gennaio 2009 si è verificato un guasto su uno dei refrigeratori, che è stato poi riparato da una società terza per un costo di euro

62.220. Nel novembre del 2010 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Milano, chiedendo di accertarne l’inadempimento al contratto di appalto con condanna al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di chiamare in giudizio la costruttrice [OSCURATO:PERSONA] e la progettista [OSCURATO:PERSONA] (Pirelli); con memoria ex art. 183 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha esteso la domanda nei confronti dei chiamati. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio e si è costituita anche [OSCURATO:PERSONA] quale avente causa di Pirelli.

Con sentenza n. 11789/2014 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro; ha poi accolto la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha invece rigettato quella, sempre proposta da [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale; appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e anche da [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti in quanto abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni.

La Corte d’appello di Milano ha, preliminarmente, definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA]: ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta contro [OSCURATO:PERSONA] e ha così rigettato tale domanda nei suoi confronti.

La Corte d’appello ha poi accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendola responsabile solo per la progettazione, mentre nel caso in esame vi era stata un’impropria installazione dell’impianto e ha quindi disposto la restituzione degli importi pagati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado.

Quanto all’appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto accertata la sua responsabilità per l’errata installazione dell’impianto e ha pertanto respinto la sua impugnazione.

Contro la sentenza 25 novembre 2016, n. 4390 della Corte d’appello ricorre in via principale [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrono in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti di controricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello completamente omesso di pronunciare sulla richiesta di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e condannato quest’ultima al risarcimento dei danni; b) il secondo motivo ripropone la medesima censura richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c.

I motivi non possono essere accolti, non essendo ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia.

La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sua responsabilità nell’errata installazione dell’impianto (p. 3 della sentenza) e l’entità del risarcimento (p. 4 della sentenza), così che trova conferma la condanna al pagamento di euro 74.654 dell’unica condannata [OSCURATO:PERSONA] –essendo venuta meno la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] e, in suo luogo, di [OSCURATO:PERSONA] – condanna disposta dal giudice di primo grado.

Al riguardo va precisato che “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass. n. 29021/2018). 2) Il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 189 e 190 c.p.c., con riferimento al preteso abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.

Il motivo va rigettato.

La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato come la ricorrente non abbia riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda precedentemente svolta nei suoi confronti.

D’altro canto, come ha precisato il giudice d’appello, dal foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza emerge come la ricorrente abbia chiesto la condanna della sola [OSCURATO:PERSONA], in tal modo dimostrando in modo inequivoco la propria volontà di abbandonare la domanda fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domanda proposta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. al riguardo la riproduzione delle conclusioni di primo grado nell’atto di appello della ricorrente, che non contengono alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).

La ricorrente contesta quanto sostenuto dal giudice d’appello, invocando l’esistenza di “molteplici, inequivocabili” elementi che dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] avesse invece mantenuto vivo il proprio interesse a una domanda di condanna di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di elementi che sono stati valutati dal giudice d’appello (come la proposizione della domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c.) o che attengono al comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello e non in quello di primo grado.

Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] va quindi rigettato.

II) Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è basato su tre motivi tra loro strettamente connessi: 1) con il primo motivo si denuncia “error in iudicandoper errata interpretazione dei fatti di causa e nella valutazione delle prove”, essendo la sentenza impugnata viziata da “omessa, errata o insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove acquisite in corso di causa”; 2) il secondo motivo contesta omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) con il terzo motivo si denuncia “error in iudicando in relazione al capo della sentenza che ha escluso l’operatività della garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c.”.

I tre motivi non possono essere accolti.

Essi si sostanziano in una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito (in particolare, nel primo motivo, le dichiarazioni dei testimoni Lomanno e Dell’Acqua, ancora Lomanno nel secondo motivo, i genericamente indicati “documenti acquisiti” nel terzo motivo), valutazione che al giudice di merito spettava e che, essendo motivata, non è censurabile di fronte a questa Corte di legittimità.

Quanto poi alla denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.p.c., si tratta di censura del tutto generica, non identificandosi nemmeno il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato dal giudice di merito, opponendosi piuttosto alla interpretazione del giudice supposti elementi di fatto estranei al testo contrattuale.

I tre motivi sono poi seguiti da un numero 8), nel quale la ricorrente si limita a condividere la valutazione del giudice di appello circa la mancata prova dell’esistenza di un rapporto di mandato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto rigettato.

III) Il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], appunto proposto in via condizionata al mancato rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

IV. Considerata la complessità della causa, le spese vanno compensate tra tutte le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] MBH e il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; compensa tra tutte parti le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13981-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio legale Fieldfisher, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4390/2016 della Corte d’appello di Milano, depositata il 25/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 la società [OSCURATO:PERSONA] MBH ([OSCURATO:PERSONA]) ha acquistato un compendio immobiliare dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto con il quale si è stipulato che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventata proprietaria a ultimazione della ristrutturazione dell’immobile; nell’ambito dei lavori di ricostruzione di uno degli edifici [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne la presente causa, ha affidato alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) le opere relative all’installazione di alcuni refrigeratori costruiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]); nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha informato [OSCURATO:PERSONA] del contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], rappresentando a [OSCURATO:PERSONA] che all’ultimazione dei lavori [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta proprietaria e sarebbe quindi subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto d’appalto. Nel gennaio 2009 si è verificato un guasto su uno dei refrigeratori, che è stato poi riparato da una società terza per un costo di euro 62.220. Nel novembre del 2010 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Milano, chiedendo di accertarne l’inadempimento al contratto di appalto con condanna al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di chiamare in giudizio la costruttrice [OSCURATO:PERSONA] e la progettista [OSCURATO:PERSONA] (Pirelli); con memoria ex art. 183 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha esteso la domanda nei confronti dei chiamati. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio e si è costituita anche [OSCURATO:PERSONA] quale avente causa di Pirelli. Con sentenza n. 11789/2014 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro; ha poi accolto la domanda di garanzia di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha invece rigettato quella, sempre proposta da [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale; appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e anche da [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti in quanto abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte d’appello di Milano ha, preliminarmente, definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA]: ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse abbandonato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta contro [OSCURATO:PERSONA] e ha così rigettato tale domanda nei suoi confronti. La Corte d’appello ha poi accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendola responsabile solo per la progettazione, mentre nel caso in esame vi era stata un’impropria installazione dell’impianto e ha quindi disposto la restituzione degli importi pagati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione della sentenza di primo grado. Quanto all’appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto accertata la sua responsabilità per l’errata installazione dell’impianto e ha pertanto respinto la sua impugnazione. Contro la sentenza 25 novembre 2016, n. 4390 della Corte d’appello ricorre in via principale [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrono in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti di controricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I) Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello completamente omesso di pronunciare sulla richiesta di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e condannato quest’ultima al risarcimento dei danni; b) il secondo motivo ripropone la medesima censura richiamando il parametro della violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c. I motivi non possono essere accolti, non essendo ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia. La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sua responsabilità nell’errata installazione dell’impianto (p. 3 della sentenza) e l’entità del risarcimento (p. 4 della sentenza), così che trova conferma la condanna al pagamento di euro 74.654 dell’unica condannata [OSCURATO:PERSONA] –essendo venuta meno la condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] e, in suo luogo, di [OSCURATO:PERSONA] – condanna disposta dal giudice di primo grado. Al riguardo va precisato che “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass. n. 29021/2018). 2) Il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 189 e 190 c.p.c., con riferimento al preteso abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle domande formulate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo va rigettato. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato come la ricorrente non abbia riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda precedentemente svolta nei suoi confronti. D’altro canto, come ha precisato il giudice d’appello, dal foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza emerge come la ricorrente abbia chiesto la condanna della sola [OSCURATO:PERSONA], in tal modo dimostrando in modo inequivoco la propria volontà di abbandonare la domanda fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], domanda proposta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c. (cfr. al riguardo la riproduzione delle conclusioni di primo grado nell’atto di appello della ricorrente, che non contengono alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). La ricorrente contesta quanto sostenuto dal giudice d’appello, invocando l’esistenza di “molteplici, inequivocabili” elementi che dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] avesse invece mantenuto vivo il proprio interesse a una domanda di condanna di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di elementi che sono stati valutati dal giudice d’appello (come la proposizione della domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c.) o che attengono al comportamento di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello e non in quello di primo grado. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] va quindi rigettato. II) Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è basato su tre motivi tra loro strettamente connessi: 1) con il primo motivo si denuncia “error in iudicandoper errata interpretazione dei fatti di causa e nella valutazione delle prove”, essendo la sentenza impugnata viziata da “omessa, errata o insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove acquisite in corso di causa”; 2) il secondo motivo contesta omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) con il terzo motivo si denuncia “error in iudicando in relazione al capo della sentenza che ha escluso l’operatività della garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c.”. I tre motivi non possono essere accolti. Essi si sostanziano in una critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito (in particolare, nel primo motivo, le dichiarazioni dei testimoni Lomanno e Dell’Acqua, ancora Lomanno nel secondo motivo, i genericamente indicati “documenti acquisiti” nel terzo motivo), valutazione che al giudice di merito spettava e che, essendo motivata, non è censurabile di fronte a questa Corte di legittimità. Quanto poi alla denunciata violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.p.c., si tratta di censura del tutto generica, non identificandosi nemmeno il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato dal giudice di merito, opponendosi piuttosto alla interpretazione del giudice supposti elementi di fatto estranei al testo contrattuale. I tre motivi sono poi seguiti da un numero 8), nel quale la ricorrente si limita a condividere la valutazione del giudice di appello circa la mancata prova dell’esistenza di un rapporto di mandato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto rigettato. III) Il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA], appunto proposto in via condizionata al mancato rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. IV. Considerata la complessità della causa, le spese vanno compensate tra tutte le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] MBH e il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; compensa tra tutte parti le spese del giudizio di cassazione. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contribu
Sentenza Cassazione n. 07312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris