CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 49247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 il Tribunale di Catania, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi di arresto per il reato dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne violava le prescrizioni guidando il motociclo Honda senza patente di guida, in quanto revocata; fatto commesso in Catania il 12 ottobre 2017. Con sentenza del 10 maggio 2022 la Corte di appello di Catania, sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza di primo grado. i 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la pronuncia d'appello non ha effettuato alcuna valutazione in ordine alla offensività della condotta, alle sue modalità, al danno o al pericolo. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in quanto l'imputato non è soggetto di particolare spessore criminale; la stessa vicenda giudiziaria oggetto del processo è di particolare tenuità, l'imputato si è sottoposto senza problemi al controllo, si è recato al Comando dei Carabinieri, ha manifestato una condotta rispettosa nei confronti dell'autorità, tutti questi elementi non sono stati approfonditi dalla pronuncia l'appello che ha rigettato la richiesta delle attenuanti con un'argomentazione scarna e tautologica. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo, in cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; nel ricorso si sostiene che la pronuncia d'appello non avrebbe effettuato alcuna valutazione in ordine alla offensività della condotta. In effetti, la motivazione della pronuncia di appello sul punto è la seguente: "ritiene la Corte che non possa applicarsi l'ipotesi di non punibilità in considerazione della mancanza di qualsiasi giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla violazione commessa e pertanto in assenza di parametri ai quali ancorare il giudizio di particolare tenuità". Pertanto, secondo la pronuncia impugnata, l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato impedisce di valutare l'offensività del reato. Questa affermazione è manifestamente illogica, perché i parametri ai quali ancorare il giudizio di particolare tenuità derivano non dalle dichiarazioni dell'imputato, ma direttamente dalle circostanze del fatto o dalla personalità del soggetto (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590: ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Nella motivazione della pronuncia, che riguardava un reato di pericolo astratto quale la guida in stato di ebbrezza, ma con considerazioni che sono riproponibili anche per la fattispecie in esame, si legge che "accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato") che la Corte avrebbe dovuto ricostruire autonomamente, ed a prescindere da eventuali giustificazioni rese dall'imputato. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata. Il secondo motivo è assorbito. 2. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio perché il 31 marzo 2023 è maturato il termine massimo di prescrizione. L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina, infatti, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, PG in proc. Rodomonte, Rv. 266414). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è