Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:790
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CJ0390_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) – Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate – Mancata definizione dei requisiti professionali minimi del personale responsabile – Mancata comunicazione alla Commissione dei programmi relativi al livello dei requisiti professionali richiesti
[OSCURATO:PERSONA]
1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per definire i requisiti professionali minimi del personale incaricato di assicurare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, non avendo comunicato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un rapporto contenente le informazioni sulle istallazioni disponibili e sulle quantità di sostante controllate utilizzate che siano state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte e non avendo adottato tutti le misure precauzionali necessarie affinché le apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante superiore a 3 kg siano controllate annualmente onde verificare la presenza o meno di fughe, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 16, nn. 5 e 6, e 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.