CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04557/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12870 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, c.so Trieste 273, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.258 in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 2144 / 2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, pubblicatail 29/10/2018; Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30/11/2010, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il [OSCURATO:PERSONA] di corso [OSCURATO:PERSONA] 258 di Palermo, esponendo che quest’ultimo aveva ottenuto nei suoi confronti, quale proprietario esclusivo del locale a piano terra e dell’adiacente cortile retrostante laterale, l’ordine cautelaree urgente di consentire all’impresa l’accesso nello spazio di sua proprietà, per poter procedere al ripristino dei prospetti gravemente ammalorati dell’edificio condominiale; i lavori erano iniziati in ritardo, per poi essere sospesi e con l’accesso era stato in realtà installato non soltanto un ponteggio, ma un cantiere; aggiunse che i lavori avevano interessato parti dell’edificio raggiungibili anche da accesso diverso della sua proprietà. Pertanto, Mazzola chiese la «revoca»(così in ricorso) del provvedimento cautelare, evidenziando l’infondatezza dell’urgenza, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in euro 3.500,00 e la restituzione dell’importo di euro 2.638,87 corrisposti per le spese delgiudizio cautelare. Con sentenza n. 6062/2014, il Tribunale di Palermo non confermò l’ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, pur riconoscendo in astrattosussistente il diritto a un indennizzo a favore dell’attore, rigettò comunque la domandarisarcitoria, per mancata prova del l’ammontare del danno indicato; condannò, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] al pagamentosolo della metà delle spese di lite per reciproca soccombenza e delle spese di c.t.u. compensando la residua frazione. IlMazzola propose appello, lamentando, per quel che qui rileva, l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme da lui Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 3 - pagate al [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio cautelare e censurando il rigetto della domanda risarcitoria e laregolamentazione delle spese. Con sentenza n. 21448/2018, la Corte di appello di Palermo, nella contumacia del convenuto, ha respinto il gravame. Ha osservato che nel giudizio di primo grado non era stato dichiarato insussistente il diritto all’accesso in via cautelare del [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuto con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sicché le spese a carico del resistente erano pienamente giustificate; ha conferm ato, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e la correttezza della compensazione parziale delle spese in considerazione della soccombenza reciproca. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 700 cod. proc. civ. e dell’art. 843 cod. civ. , per avere la Corte d’appello ritenuto legittima l’ordinanza cautelare e, di conseguenza, infondata la domanda di restituzione delle somme corrisposte al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese del giudizio cautelare, nonostante l’intervenuta «revoca» dell’ordinanza; ha aggiunto che il rimedio generale del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. non fosseesperibile per la sussistenza di un rimedio tipico ex art. 843 cod. civ.; ha, quindi, denunciato in ogni caso la violazione dell’art. 843 cod. civ.non risultando a posteriori la necessità dell’accesso, perché i lavori effettuati avevano riguardato i prospetti dell’atrio interno al palazzoa cui l’accesso era possibile dal retro del prospetto o dall ’interno dell’ingresso condominiale o dalla terrazza del primo piano; ha Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 4 - aggiunto che certamente difettavano i presupposti dell’urgenza, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto alle spese della fase cautelare. Il motivo è infondato. Lo stesso ricorrente ha rappresentato che l’ordinanza cautelare con cui gli era stato ordinato di consentire l’accesso era stata pronunciata in data 13/7/2009; quindi, poiché nel dicembre 2009 i lavori erano stati interrotti, egli aveva chiesto al Giudice di fissare un termine per il completamento delle opere per la cui realizzazione era stato imposto l’accesso alla sua proprietà e il Giudice l’aveva fissato al [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza del 18-20/5/2010; di seguito, il 23 novembre 2010, egli aveva notificatol’atto di citazione introduttiva del presente giudizio. Innanzitutto, allora, deve qui ribadirsi che l’art. 843 cod. civ. prevede unicamente un’obbligazione propter rem cui corrispondeva il diritto di accesso del [OSCURATO:PERSONA]; di questo diritto, negato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è stata perciò chiesta tutela nelle forme urgenti del ricorso cautelare. Ciò precisato, l’ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle cui spese qui si discute, era di carattere anticipatorio ed è stata ritenuta, sin dal primo grado di questo giudizio di merito, come legittimamente concessa: le condizioni per ritenere non più necessario il passaggio attraverso la proprietà Mazzola si sono concretizzate, infatti, soltanto successivamente alla sua pronuncia. In tal senso risulta pienamente giustificata l’imposizione dell’onere della spese della fase cautelare di concessione dell’ordinanza al proprietario Mazzola perché la tutela cautelare accordata al [OSCURATO:PERSONA] era stata necessitata dall’avere egli opposto il suo rifiuto all’accesso (v. pag. 4 della sentenza impugnata, ultimo capoverso). Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 5 - Sul punto, in diritto, deve qui rammentarsi che il sesto comma dell’art. 669-octies cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta , dall'art. 2, comma3, lett. e - bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80), escludendo espressamente l’applicabilità dell’art. 669 - novies cod. proc. civ., ha innovato il sistema previgente al fine di rendere stabile (ancorché, ovviamente, inidonea al giudicato) la misura cautelare di tipo anticipatorio se e fino a che essa non sia sostituita da una sentenza del medesimo o di diverso segno, affrancando, così, l’efficacia della cautela dalla successiva verifica in sede di cognizione, che resta necessitata solo per le misure cautelari non anticipatorie. Ciò significa, in altri termini,che il giudizio di merito che ciascuna parte può instaurare non costituisc e la « fase » di cognizione del procedimento cautelare, né la sua «prosecuzione», sicchéla sentenza di merito non « conferma » o « revoca » la misura adottata, ma semplicemente vi si sostituisce in toto; in tal senso l’accertamento successivo operato dal Tribunale relativo alla necessità di concludere i lavori con l’imposizione di un termine non ha inciso sulla legittimità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non può fondare alcun diritto al rimborso delle spese sopportate dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la pronuncia (sul rapporto tra ordinanza anticipatoria e giudizio di merito, cfr. Sez. 2, n. 18535 del 08/06/2022 , in motivazione): l’accesso, infatti, è stato confermato dal Giudice del merito come legittimamente consentito. 2. Con il secondo motivosi denunzia violazione degli artt. 112 e 115 cpc, dell’art. 2697 cc nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc. In particolare ricorrente ha censurato il rigetto della sua domanda risarcitoria, lamentando innanzitutto l’omesso esame delfatto decisivo Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 6 - consistente nell’essere stata impiegata l’area non soltanto quale accesso al cantiere, ma quale vero e proprio cantiere, oltre all’omessa integrale valutazione delledichiarazioni rese dai testi sulla necessaria diminuzione del canone locativo ottenuta dal conduttore del suo immobile per effetto dei disagi conseguenti alla collocazione del ponteggio, nell’ammontare indicato eall’omessa considerazione delle provedocumentali offert e a dimostrazione di questa quantificazione del danno (quali la scheda contabile, le ricevute del canone di locazione corrisposto nel minor importo di euro 300,00, alcune lettere di HI - FI Center); nella rubrica del motivo, ha quindi invocato gli articoli 112 e 115 cod. proc. civ. Questo motivo èinammissibile laddove lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo. Lacensura è infatti preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 26, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, perché ricorre un’ipotesi di pronuncia doppiamente conforme e l’appello è stato proposto nel 2015; l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del 09/03/2022). Il ricorrente, per superare tale preclusione, avrebbe dovuto dimostrare che le due sentenze erano motivare diversamente, ma , come si è visto, ciò non risulta. Per le stesse ragioni è, altresì, inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove per testi: la prospettata erronea ricognizione del contenuto delle deposizioni avrebbe potuto, infatti, essere sottoposta a questa Corte soltanto nei limiti dell’ipotesi del n. 5, quale Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 7 - error in iudicando(cfr. Sez. U, n. 5792 del 05/03/2024) e perciò, nella specie, è comunque preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.,nella formulazione applicabile ratione temporis. Inammissibili sono anche le censure di violazione di norme di diritto. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre infattidenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020). La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.si configura invecesoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del n. 5, precluso, tuttavia, come detto, nella fattispecie). Infine, non ricorre neppure una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla causa petendi e dal petitum , sicché non integra vizio di ultrapetizione la valutazione dei mezzi di prova Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 8 - dedotti dalle parti, relativamente ai fatti sui quali permanga la contestazione tra le medesime (cfr. Cass. Sez. 3 , n. 15734 del 17/05/2022). Così delineati in astratto i vizi oggi denunziati, è evidente che nel caso in esame fuori luogo è il richiamo alla violazione delle suddette norme, perché la doglianza sollecita in sostanza una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in questa sede. 3. Con il terzoed ultimo motivo, articolato in riferimento al n. 3, ilMazzola ha censurato il rigetto del suo terzo motivo di appello, concernente la parziale compensazione delle spese di primo grado operata dal Tribunale in conseguenza del parziale rigetto della domanda; il ricorrente ha denunciato, in proposito, la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per errata applicazione del principio di soccombenza, avuto riguardo al fatto che il Tribunale aveva revocato l’ordinanza e riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno. Il motivo è infondato: il Tribunale aveva compensato parzialmente le spese, ponendone il residuo a carico del [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della ravvisata soccombenza reciproca derivante dal rigetto di una delle domande proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, non è stato onerato di alcuna spesa di controparte. La Corte di merito ha ritenuto corretta tale decisione perché ritenuta in linea con la regola della soccombenza reciproca. Per principio consolidato, il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spesenon possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa: vi esula, pertanto, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, come nella fattispecie, che in quella di Ric. 2019 n.12870sez. S2 - a d. 1 2 - 2 - 20 2 5 - 9 - concorso di altri giusti motivi. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Sez. 6 -3, n. 24502 del 17/10/2017). Il ricorso è perciò respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que