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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2020

Cassazione n. 43547/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dai Piergiacomi escludendo l'ignoranza incolpevole sull'esistenza del processo; la Corte rilevava che il ricorrente, fin dalle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, e non aveva mai mutato l'elezione, sicché le notifiche effettuate presso quel domicilio dovevano ritenersi idonee ad assicurare la conoscenza del processo, nulla rilevando che il difensore aveva in seguito dismesso il mandato.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il processo sarebbe stato celebrato in assenza dell'imputato ricorrente illegittimamente dato che (a) lo stesso non era stato tradotto quando era detenuto per altra causa, (b) la rinuncia al mandato era stata comunicata dal difensore alla cancelleria il 7 agosto 2019 via "pec", e doveva ritenersi efficace da quella data, nulla rilevando che il deposito cartaceo della rinuncia era avvenuto il 3 febbraio 2020; sarebbe pertanto illegittima la mancata nomina del difensore di ufficio nel periodo intercorso tra la ricezione della pec e il deposito cartaceo della rinuncia, (c) il rinvio fuori udienza del 24 marzo 2020 veniva notífícato nei soli confronti del difensore di ufficio, senza alcuna notifica all'imputato.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.L'istituto della rescissione del giudicato è funzionale ad emendare situazioni in cui l'imputato non ha partecipato al processo perché non ne ha conosciuto - in modo incolpevole - l'esistenza.

Quello che rileva ai fini della conoscenza del processo, e che esclude la possibilità di rescissione, è pertanto l'effettiva efficacia della notifica dell'atto di vocatio in iudicium.

Di contro, non rilevano ai fini della sussistenza della condizione di "conoscenza incolpevole" questioni relative alla partecipazione dell'imputato alle udienze di un processo regolarmente instauratosi a seguito di una regolare - ed efficace - notifica del decreto di citazione a giudizio; tali questioni avrebbero dovuto infatti essere proposte nel corso del processo o attraverso l'attivazione degli ordinari mezzi di impugnazione.

Con riguardo ai criteri di valutazione della conoscenza effettiva del processo, quando la notifica della vocatio in iudícium è effettuata presso il domicilio eletto, si è affermato che l'effettiva conoscenza può desumersi dalla notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto in fase di indagine, precisando che nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo "diverso" dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6 - , Sentenza n. 21997 del 18/06/2020, Martino, Rv. 279680 - 01).

Unico caso in cui la notifica presso il domicilio eletto "può" non integrare la conoscenza dei processo è quello in cui l'elezione sia presso un difensore di ufficio.

Si è infatti autorevolmente affermato che non può considerarsi presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103: Sez.

U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 dep- 2020, Darwish, Rv. 279420 - 01).

1.2. Nel caso in esame la elezione di domicilio veniva effettuata non presso un difensore "di ufficio", ma presso un difensore "di fiducia", con il quale era stato avviato da parte del ricorrente un regolare rapporto fiduciario e professionale.

Tale elezione di domicilio, rafforzata dalla relazione professionale qualificata con il difensore, ha genera in capo al ricorrente dei precisi oneri di diligenza circa la modifica del domicilio per le notifiche, che ove non rispettati possono generare - al più - una ignoranza "colpevole" che non legittima la rescissione del giudicato (in tema di omessa comunicazione della variazione del proprio domicilio effettivo: Sez. 2 - , Sentenza n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101; Sez. 2, Sentenza n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972; Sez. 2, Sentenza n. 21069 del 15/04/2016 Naji, Rv. 266798; in tema di mancato aggiornamento del domicilio in caso di revoca del mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatarío: Sez. 2, Sentenza n. 14787 del 25/01/2017 Xhami, Rv. 269554).

Nel caso in esame dal provvedimento impugnato emerge che il ricorrente era in contatto con il difensore domiciliatario che gli aveva anche notificato la rinuncia al mandato.

Dunque non si rinviene alcun elemento che consenta di ritenere che il ricorrente versasse in uno stato di ignoranza incolpevole.

1.3. Le deduzioni relative alla mancata traduzione correlata alla detenzione per altra causa ed al difetto di notifica del rinvio dell'udienza sono intempestive, in quanto avrebbero dovuto essere proposte al giudice del processo durante il suo svolgimento e, non incidono sulla verifica della ignoranza incolpevole.

In materia la Cassazione ha reiteratamente affermato, con giurisprudenza che si condivide, che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, non solo abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, ma neppure si sia attivata autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 33574 del 14/07/2016, Suso, Rv. 267499 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21069 del 15/04/2016 Naji, Rv. 266798). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dai Piergiacomi escludendo l'ignoranza incolpevole sull'esistenza del processo; la Corte rilevava che il ricorrente, fin dalle indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, e non aveva mai mutato l'elezione, sicché le notifiche effettuate presso quel domicilio dovevano ritenersi idonee ad assicurare la conoscenza del processo, nulla rilevando che il difensore aveva in seguito dismesso il mandato. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il processo sarebbe stato celebrato in assenza dell'imputato ricorrente illegittimamente dato che (a) lo stesso non era stato tradotto quando era detenuto per altra causa, (b) la rinuncia al mandato era stata comunicata dal difensore alla cancelleria il 7 agosto 2019 via "pec", e doveva ritenersi efficace da quella data, nulla rilevando che il deposito cartaceo della rinuncia era avvenuto il 3 febbraio 2020; sarebbe pertanto illegittima la mancata nomina del difensore di ufficio nel periodo intercorso tra la ricezione della pec e il deposito cartaceo della rinuncia, (c) il rinvio fuori udienza del 24 marzo 2020 veniva notífícato nei soli confronti del difensore di ufficio, senza alcuna notifica all'imputato. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.L'istituto della rescissione del giudicato è funzionale ad emendare situazioni in cui l'imputato non ha partecipato al processo perché non ne ha conosciuto - in modo incolpevole - l'esistenza. Quello che rileva ai fini della conoscenza del processo, e che esclude la possibilità di rescissione, è pertanto l'effettiva efficacia della notifica dell'atto di vocatio in iudicium. Di contro, non rilevano ai fini della sussistenza della condizione di "conoscenza incolpevole" questioni relative alla partecipazione dell'imputato alle udienze di un processo regolarmente instauratosi a seguito di una regolare - ed efficace - notifica del decreto di citazione a giudizio; tali questioni avrebbero dovuto infatti essere proposte nel corso del processo o attraverso l'attivazione degli ordinari mezzi di impugnazione. Con riguardo ai criteri di valutazione della conoscenza effettiva del processo, quando la notifica della vocatio in iudícium è effettuata presso il domicilio eletto, si è affermato che l'effettiva conoscenza può desumersi dalla notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto in fase di indagine, precisando che nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo "diverso" dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6 - , Sentenza n. 21997 del 18/06/2020, Martino, Rv. 279680 - 01). Unico caso in cui la notifica presso il domicilio eletto "può" non integrare la conoscenza dei processo è quello in cui l'elezione sia presso un difensore di ufficio. Si è infatti autorevolmente affermato che non può considerarsi presupposto idoneo alla dichiarazione di assenza la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103: Sez. U - , Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 dep- 2020, Darwish, Rv. 279420 - 01). 1.2. Nel caso in esame la elezione di domicilio veniva effettuata non presso un difensore "di ufficio", ma presso un difensore "di fiducia", con il quale era stato avviato da parte del ricorrente un regolare rapporto fiduciario e professionale. Tale elezione di domicilio, rafforzata dalla relazione professionale qualificata con il difensore, ha genera in capo al ricorrente dei precisi oneri di diligenza circa la modifica del domicilio per le notifiche, che ove non rispettati possono generare - al più - una ignoranza "colpevole" che non legittima la rescissione del giudicato (in tema di omessa comunicazione della variazione del proprio domicilio effettivo: Sez. 2 - , Sentenza n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101; Sez. 2, Sentenza n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972; Sez. 2, Sentenza n. 21069 del 15/04/2016 Naji, Rv. 266798; in tema di mancato aggiornamento del domicilio in caso di revoca del mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatarío: Sez. 2, Sentenza n. 14787 del 25/01/2017 Xhami, Rv. 269554). Nel caso in esame dal provvedimento impugnato emerge che il ricorrente era in contatto con il difensore domiciliatario che gli aveva anche notificato la rinuncia al mandato. Dunque non si rinviene alcun elemento che consenta di ritenere che il ricorrente versasse in uno stato di ignoranza incolpevole. 1.3. Le deduzioni relative alla mancata traduzione correlata alla detenzione per altra causa ed al difetto di notifica del rinvio dell'udienza sono intempestive, in quanto avrebbero dovuto essere proposte al giudice del processo durante il suo svolgimento e, non incidono sulla verifica della ignoranza incolpevole. In materia la Cassazione ha reiteratamente affermato, con giurisprudenza che si condivide, che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, non solo abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, ma neppure si sia attivata autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 33574 del 14/07/2016, Suso, Rv. 267499 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21069 del 15/04/2016 Naji, Rv. 266798). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammen
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