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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15442/2026

Testo disponibile della fonte

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ontroricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6473/2019, depositata il 12/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n.

TY301C104936/2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate,relativamente all’anno 2008, aveva proceduto all’accertamento sintetico diun reddito pari a € 54.324,00, in relazione al possesso di un immobile, diun’automobile, di un motoveicolo e al pagamento di rate di mutuo per €24.076,00.Numero registro generale 22338/2020Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 15442/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

La CTP di Palermo accolse il ricorso, con sentenza poi riformata dallaCTR della Sicilia, sul presupposto che, al di là del rimborso di un fondo diinvestimento per € 15.000,00 e del possesso della quota del 50% di unimmobile (circostanze delle quali l’Amministrazione aveva tenuto conto insenso diminutivo del reddito determinato), il contribuente non avessefornito la prova contraria sullo stesso incombente.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unmotivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo rilievo, rubricato “considerazioni preliminari”, ilricorrente sostiene che l’accertamento sintetico sarebbe illegittimo poiché,ai fini della verifica del presupposto dello scostamento di un quarto di cuiall’art. 38 d.p.r. n. 600/1973 (ratione temporis vigente), sarebbeimprescindibile l’avvenuta presentazione della dichiarazione per i due anniconsiderati, mentre il contribuente non aveva dichiarato alcunché perl’anno 2007.

Dà conto, inoltre, il Barresi, della pendenza di altroprocedimento originato dall’impugnazione dell’avviso di accertamentorelativo all’anno 2007, chiedendone la riunione al presente.Il rilievo è infondato, non potendo evidentemente darsi per acquisito chelo scostamento non vi fosse stato nel 2007 per il sol fatto che il Barresiasserisca di non aver conseguito redditi dichiarabili, tanto più che ilgiudizio originato dall’impugnazione del relativo avviso di accertamento ètuttora sub judice, a seguito della cassazione con rinvio della sentenzadella CTR siciliana n. 6472/2019 da parte di questa Corte con ordinanza n.30234/2021.2.

Con l’unico motivo di ricorso (come tale definito) è dedotta laviolazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c..

Sostiene il ricorrente di aver dimostrato di aver potuto fruire di“redditi familiari”, oltre che di “aver guadagnato bene e dichiarato corposiredditi negli anni precedenti e successivi”, e che quindi doveva ritenersiNumero registro generale 22338/2020Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 15442/2026Data pubblicazione 20/05/2026integrata la prova contraria di cui all’art. 38, comma 4, del d.p.r. n.60071973 (ratione temporis vigente).Il motivo (ove non inammissibile) è infondato, in ragione dell’assolutagenericità delle censure nelle quali si compendia, che si limitano a ribadiresu un piano astratto la rilevanza, ai fini della prova contraria di cui sidiscute, dei redditi familiari, senza specificare in che modo, nel giudizio dimerito, fosse stata fornita una prova dotata del grado di analiticitàrichiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.10310/2024 ha affermato, al riguardo, che “in tema di accertamentosintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente,che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezionedi ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sullaloro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso,sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere lespese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti contobancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò siaaccaduto o sia potuto accadere”).

Ciò tanto più in quanto, nel caso dispecie, l’Amministrazione finanziaria aveva opportunamente tenuto contodelle allegazioni del contribuente in sede di accertamento, diminuendo ilreddito accertato in relazione alle circostanze sopra riferite.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle speseprocessuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Numero registro generale 22338/2020Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 15442/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6473/2019, depositata il 12/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TY301C104936/2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate,relativamente all’anno 2008, aveva proceduto all’accertamento sintetico diun reddito pari a € 54.324,00, in relazione al possesso di un immobile, diun’automobile, di un motoveicolo e al pagamento di rate di mutuo per €24.076,00.Numero registro generale 22338/2020Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 15442/2026Data pubblicazione 20/05/20262. La CTP di Palermo accolse il ricorso, con sentenza poi riformata dallaCTR della Sicilia, sul presupposto che, al di là del rimborso di un fondo diinvestimento per € 15.000,00 e del possesso della quota del 50% di unimmobile (circostanze delle quali l’Amministrazione aveva tenuto conto insenso diminutivo del reddito determinato), il contribuente non avessefornito la prova contraria sullo stesso incombente.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unmotivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo rilievo, rubricato “considerazioni preliminari”, ilricorrente sostiene che l’accertamento sintetico sarebbe illegittimo poiché,ai fini della verifica del presupposto dello scostamento di un quarto di cuiall’art. 38 d.p.r. n. 600/1973 (ratione temporis vigente), sarebbeimprescindibile l’avvenuta presentazione della dichiarazione per i due anniconsiderati, mentre il contribuente non aveva dichiarato alcunché perl’anno 2007. Dà conto, inoltre, il Barresi, della pendenza di altroprocedimento originato dall’impugnazione dell’avviso di accertamentorelativo all’anno 2007, chiedendone la riunione al presente.Il rilievo è infondato, non potendo evidentemente darsi per acquisito chelo scostamento non vi fosse stato nel 2007 per il sol fatto che il Barresiasserisca di non aver conseguito redditi dichiarabili, tanto più che ilgiudizio originato dall’impugnazione del relativo avviso di accertamento ètuttora sub judice, a seguito della cassazione con rinvio della sentenzadella CTR siciliana n. 6472/2019 da parte di questa Corte con ordinanza n.30234/2021.2. Con l’unico motivo di ricorso (come tale definito) è dedotta laviolazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.. Sostiene il ricorrente di aver dimostrato di aver potuto fruire di“redditi familiari”, oltre che di “aver guadagnato bene e dichiarato corposiredditi negli anni precedenti e successivi”, e che quindi doveva ritenersiNumero registro generale 22338/2020Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 15442/2026Data pubblicazione 20/05/2026integrata la prova contraria di cui all’art. 38, comma 4, del d.p.r. n.60071973 (ratione temporis vigente).Il motivo (ove non inammissibile) è infondato, in ragione dell’assolutagenericità delle censure nelle quali si compendia, che si limitano a ribadiresu un piano astratto la rilevanza, ai fini della prova contraria di cui sidiscute, dei redditi familiari, senza specificare in che modo, nel giudizio dimerito, fosse stata fornita una prova dotata del grado di analiticitàrichiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.10310/2024 ha affermato, al riguardo, che “in tema di accertamentosintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente,che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezionedi ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sullaloro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso,sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere lespese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti contobancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò siaaccaduto o sia potuto accadere”). Ciò tanto più in quanto, nel caso dispecie, l’Amministrazione finanziaria aveva opportunamente tenuto contodelle allegazioni del contribuente in sede di accertamento, diminuendo ilreddito accertato in relazione alle circostanze sopra riferite.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle speseprocessuali, liquidate in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Numero registro generale 22338/2020Numero sezionale 2130/2026Numero di raccolta generale 15442/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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