CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1999
Cassazione n. 14340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazione logica (la personalità allarmante dell'imputato e la connessa impossibilità di formulare un giudizio positivo: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con la quale la difesa non si confronta; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M