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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04658/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 3049/10/21 depositata il 15 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente impugnava l’avviso di presa in carico inerente ad avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR, secondo quanto riportato in atti, rigettava il gravame proposto dal contribuente, il quale propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017).

Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti in solido delle spese che liquida in € 900,00, oltre spese anticipate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 3049/10/21 depositata il 15 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente impugnava l’avviso di presa in carico inerente ad avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. La CTP rigettava il ricorso e la CTR, secondo quanto riportato in atti, rigettava il gravame proposto dal contribuente, il quale propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017). Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti in solido delle spese che liquida in € 900,00, oltre spese anticipate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 04658/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris