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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06013/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] p La CORTE APPELLO di CATANIA, con decreto in data 23/07/2021, confermava il provvedimento del tribunale di Catania che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per ulteriori anni due a carico di [OSCURATO:PERSONA] perchè ritenuto socialmente pericoloso.

Propone ricorso per cassazione il proposto deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Ed invero la corte di appello ha ancorato il giudizio di pericolosità sociale non a formule di stile od a valutazioni apodittiche bensì agli esiti di specifici procedimenti indicati in motivazione dai quali emergeva la permanenza all'interno della consorteria mafiosa del proposto anche dopo la lunga carcerazione subita.

Sulla base di tali precise indicazioni si riteneva che la appartenenza al sodalizio criminale non fosse mai cessata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore O PARDO\ L'ULfnx Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] p La CORTE APPELLO di CATANIA, con decreto in data 23/07/2021, confermava il provvedimento del tribunale di Catania che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per ulteriori anni due a carico di [OSCURATO:PERSONA] perchè ritenuto socialmente pericoloso. Propone ricorso per cassazione il proposto deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed invero la corte di appello ha ancorato il giudizio di pericolosità sociale non a formule di stile od a valutazioni apodittiche bensì agli esiti di specifici procedimenti indicati in motivazione dai quali emergeva la permanenza all'interno della consorteria mafiosa del proposto anche dopo la lunga carcerazione subita. Sulla base di tali precise indicazioni si riteneva che la appartenenza al sodalizio criminale non fosse mai cessata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsigliere Estensore O PARDO\ L'ULfnx Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] -
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