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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38225/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di violenza privata; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di "riconoscimento" effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato, inoltre, che le doglianze con le quali si contesta la configurabilità del reato sono manifestamente infondate, poiché, ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata, è sufficiente che la violenza o la minaccia realizzino - come avvenuto nella specie- la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di violenza privata; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di "riconoscimento" effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato, inoltre, che le doglianze con le quali si contesta la configurabilità del reato sono manifestamente infondate, poiché, ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata, è sufficiente che la violenza o la minaccia realizzino - come avvenuto nella specie- la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 38225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris